Pubblicazione legale:
Ai fini dell'acquisto della proprietà per usucapione occorre che sia dimostrato il potere di fatto, pubblico e indisturbato, esercitato sulla res per il tempo necessario ad usucapirla e non viziato da violenza e clandestinità. Pertanto devono essere posti in essere atti conformi alla qualità e alla destinazione della res secondo la sua specifica natura, adottando un comportamento rivelatore anche all'esterno di un'indiscussa e piena signoria di fatto su di essa. Ne consegue che l'animus possidendi può essere provato mediante l'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale, indipendentemente dall'effettiva esistenza del relativo diritto o della conoscenza del diritto altrui.
Fonte: IUS Condominio e Locazione 9 maggio 2018