Avvocato Matteo Raimondi a Roma

Matteo Raimondi

Avvocato esperto in Diritto Immobiliare (Compravendita, Locazione e Condomini)

Informazioni generali

Sono un Avvocato civilista specializzato principalmente nei settori di Diritto Immobiliare, Diritto di Famiglia, Responsabilità Medico-Sanitaria-Assicurativa, Risarcimento Danni, Successioni-Eredità, Contrattualistica. Relatore di convegni in ordine alle tematiche dei Condomini e delle Locazioni (con particolare focus sulle Locazioni Brevi), nella qualità di membro della Commissione Condomini e Locazioni dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

Esperienza


Diritto di famiglia

In un settore in contino sviluppo anche alla luce della recente riforma Cartabia, lo studio offre assistenza legale stragiudiziale e giudiziale in ordine a ricorsi di separazione, divorzio e affidamento dei figli.


Eredità e successioni

Lo studio offre assistenza in materia ereditaria: trattative stragiudiziali, mediazioni, giudizi per accertamento qualità di erede, giudizi per accertamento negativo qualità di erede (ecc...) anche per il tramite dell'espletamento (tramite rapporti con autorevoli periti) di una perizia grafologica al fine di evidenziare eventuali sottoscrizioni apocrife.


Separazione

Lo studio fornisce assistenza legale stragiudiziale e legale nell’ambito della convivenza coniugale, per quando riguarda diritti e doveri dei coniugi, questioni patrimoniali, adozioni, separazione e divorzio.


Altre categorie

Divorzio, Locazioni, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Diritto civile, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Sfratto, Risarcimento danni, Mediazione, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Parere in ordine alla possibilità di usucapire un immobile

Pubblicato su IUSTLAB

Parere sulla possibilità di usucapire un immobile, unendo al proprio possesso quello del dante causa ( ergo : presupposti trasferimento), nonché sull’ammissibilità della domanda di acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un immobile abusivo. 1) trasferimento del possesso : in tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., la più recente e dominante giurisprudenza della Suprema Corte sembra ammettere il trapasso/trasferimento del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori; ciò, tuttavia, sul presupposto che “ il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene ”, escludendo, dunque, che oggetto del trasferimento possa essere “ costituito dal mero potere di fatto sulla cosa ” (Cass. n.20715/2018; nella stessa direzione anche le più recenti pronunce Cass. civ. n. 19940/2022 e Cass. civ. n. 8596/2022). In tale ultimo caso, il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione e la Corte aveva comunque ritenuto che “ il titolo vantato dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un ‘…acquisto invalido o proveniente a non domino ’ ” (richiamando a tal fine l’ordinanza della Cass. n.22348/2011). Secondo tale concorde e più recente giurisprudenza, pertanto, sarebbe possibile unire il proprio possesso (sul presupposto che lo stesso sia continuo, ininterrotto e pacifico) a quello del dante causa ai fini dell’usucapione e per fare ciò sarebbe sufficiente anche la sola scrittura privata che fornisca la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo. 2) Domanda di usucapione su immobile abusivo : in considerazione, altresì, della riferita abusività/non regolarità dell’immobile che ci occupa, occorreva, poi, verificare se sussiste la possibilità di acquistare per usucapione il diritto di proprietà anche su un immobile abusivo; ulteriore approfondimento che risultava essere una conditio sine qua non rispetto al precedente in ordine alla trasferibilità del possesso. Ebbene, anche in tal caso, l’orientamento della recente e dominante giurisprudenza sembra prevedere tale soluzione che è stata prospettata ex plurimis dalla recente sentenza del Tribunale di Catanzaro (ordinanza n. 696 del 24.3.2023), evidenziando l’irrilevanza della condizione di abusività dell’immobile oggetto della domanda ai fini dell’accoglimento o del rigetto della stessa: “ E' possibile presentare richiesta di acquisto tramite usucapione anche per immobili abusivi non regolarizzati dal punto di vista urbanistico ed edilizio ”; ciò richiamando l’evoluzione della più recente giurisprudenza di legittimità sulla previsione dell’acquisto per usucapione del diritto di proprietà di un immobile “ anche nel caso in cui la costruzione sia abusiva, atteso che il difetto della concessione edilizia esaurisce la sua rilevanza nell'ambito del rapporto pubblicistico, senza incidere sui requisiti del possesso ad usucapionem ” (Cass. n.6727/2018; in tal senso anche Cass. n.3979/2013). Tale ultimo orientamento pare aver superato/soppiantato il precedente secondo il quale non si poteva dar luogo all'usucapione di un manufatto abusivo, nemmeno dopo lo scadere dei 20 anni previsti dalla legge (principio stabilito dal Tar del Lazio con sentenza n.2606/2011). Anche sotto tale secondo ed ultimo aspetto, in definitiva e alla luce di quanto sopra esposto, è possibile in linea generale ritenere l’ammissibilità dell’acquisto tramite usucapione del diritto di proprietà di un immobile sebbene lo stesso sia abusivo e/o da regolarizzare, fermo restando ovviamente che senza la sua successiva eventuale regolarizzazione si andrà comunque incontro a tutte le inevitabili preclusioni in punto di trasferimento a titolo derivativo, nonché alle relative conseguenze sotto il profilo edilizio amministrativo (eventuali sanzioni connesse all’abusività, ecc.)

Pubblicazione legale

E' possibile usucapire un immobile, unendo al proprio possesso quello del dante causa (ergo: presupposti trasferimento)?

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di accessione nel possesso, di cui all'art. 1146, comma 2, c.c., la più recente e dominante giurisprudenza della Suprema Corte sembra ammettere il trapasso/trasferimento del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori; ciò, tuttavia, sul presupposto che “ il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene ”, escludendo, dunque, che oggetto del trasferimento possa essere “ costituito dal mero potere di fatto sulla cosa ” (Cass. n.20715/2018; nella stessa direzione anche le più recenti pronunce Cass. civ. n. 19940/2022 e Cass. civ. n. 8596/2022). In tale ultimo caso, il venditore si era dichiarato proprietario del bene stesso per usucapione, pur in assenza di sentenza dichiarativa dell'intervenuta usucapione e la Corte aveva comunque ritenuto che “ il titolo vantato dal (OMISSIS) e dall’ (OMISSIS) fosse astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà del bene di cui è causa, posto che a tal fine è sufficiente anche un ‘…acquisto invalido o proveniente a non domino ’ ” (richiamando a tal fine l’ordinanza della Cass. n.22348/2011). Secondo tale concorde e più recente giurisprudenza, pertanto, sarebbe possibile unire il proprio possesso (sul presupposto che lo stesso sia continuo, ininterrotto e pacifico) a quello del dante causa ai fini dell’usucapione e per fare ciò sarebbe sufficiente anche la sola scrittura privata che fornisca la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo.

Speaker ad evento

Locazioni brevi e turistiche: cosa cambia con il Decreto Rilanci?

Convegno Ordine Avvocati Roma - 3/2024

Profili autorizzativi e sanzionatori. Modalità operative (comunicazione ai portali: questura, tassa di soggiorno e radar) e focus sulle ultime normative alla luce del Decreto Rilanci in attesa dell'avviso di pubblicazione in G.U..

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