Avvocato Marzia Passerini a Milano

Marzia Passerini

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Mi chiamo Marzia Passerini e collaboro con lo Studio Associato Orlandi di Milano da oltre venticinque anni. In questi anni ho affiancato persone e imprese in molteplici situazioni, offrendo consulenza e assistenza legale nell’ambito del diritto civile, in particolare in materia contrattuale, di locazioni, condominio, recupero crediti, diritto di famiglia, amministrazione di sostegno, eredità e successioni. Credo profondamente nel valore del rapporto di fiducia con il cliente: lo accompagno in ogni fase del percorso con attenzione, competenza e riservatezza.

Esperienza


Diritto di famiglia

Nell’ambito del diritto di famiglia accompagniamo i nostri clienti con competenza e sensibilità, cercando sempre la soluzione più giusta per tutelare i loro diritti e il benessere dei minori coinvolti. Crediamo che dietro ogni controversia ci siano persone, emozioni e legami importanti, per questo affrontiamo ogni caso con attenzione, rispetto e umanità.


Diritto civile

Nel mio lavoro in ambito civile metto sempre al centro le persone e le loro esigenze concrete. Assisto i miei clienti nei momenti più delicati della loro vita, quali una separazione, una successione o una controversia patrimoniale, offrendo ascolto, competenza e soluzioni su misura. Credo nella mediazione e nella ricerca di accordi equilibrati, ma quando necessario sono pronta a tutelare i diritti dei miei assistiti anche in sede giudiziale.


Separazione

Nel corso degli ultimi anni ho sviluppato competenze specifiche nella gestione dei procedimenti di separazione tra coniugi, occupandomi con sensibilità e competenza degli aspetti personali, economici e familiari, con un focus particolare sulla tutela dei minori coinvolti. Prediligo la via della separazione consensuale, favorendo il dialogo e l’accordo tra le parti, ma affronto con determinazione anche le procedure giudiziali quando la situazione lo richiede. Sostenere e raggiungere l'obbiettivo per il cliente è la migliore soddisfazione.


Altre categorie

Recupero crediti, Diritto condominiale, Locazioni, Mediazione, Negoziazione assistita, Eredità e successioni, Divorzio, Pignoramento, Risarcimento danni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Contratti, Sfratto, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Caso legale seguito

La finalità turistica quale causa concreta del contratto

Eventi sopravvenuti che incidono sulla sicurezza del soggiorno e quindi sulla finalità turistica comportano l'estinzione del contratto per sopravvenuta irrealizzabilità della causa concreta dello stesso.

Ho seguito negli ultimi anni diverse controversie giudiziarie innanzi al Giudice di Pace incardinate da un tour operator avente quale oggetto la richiesta di risarcimento dei danni per aver gli acquirenti di un pacchetto "tutto compreso" rinunciato al viaggio in quanto sarebbe sussistito un rischio di contagio da Covid 19 nel paese di destinazione. Ho rappresentato e assistito i viaggiatori chiedendo la restituzione della caparra già versata e sostenendo la legittimità della loro decisione per i seguenti motivi. La situazione pandemica nel paese di destinazione che era tutt'altro che tranquilla. Tanto era compravato oltre che notizie dai giornali e telegiornali anche dal sito del MInistero che segnalava l'aumento esponenziali di casi. Nel contratto di viaggio "tutto compreso" la finalità turistica o scopo di piacere si sostanzia nell'interesse che il detto contratto è volto a soddisfare e nel designa la causa concreta del contratto. La fattispecie in oggetto rientra nelle circostanze inevitabili e straordinarie richiamate dall'art. 41 del Codice del Turismo che legittima il recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto senza corrispondere spese di recesso e con rimborso dei pagamenti effettuati. Il Giudice riconosceva pertanto la legittimità del recesso da parte dei viaggiatori e condannava il tour operator alla consegna della caparra e al pagamento delle spese di lite.

Esperienza di lavoro

Collaboratore di studio e consulente legale - STUDIO ASSOCIATO ORLANDI

Dal 1/2001 - lavoro attualmente qui

Ho iniziato presso lo Studio Associato Orlandi di Milano appena dopo la laurea in giurisprudenza quale praticante avvocato affiancando l'avv. Claudio Orlandi in tutte le pratiche sia stragiudiziali che giudiziali. Fin dal primo giorno ho avuto l’opportunità di partecipare alle udienze e ai colloqui con i clienti, sviluppando l’arte dell’ascolto, della persuasione nella redazione degli atti e della dialettica in aula. L’attività nello Studio mi ha inoltre permesso di affinare le capacità di dialogo e confronto con i colleghi di controparte e di collaborare con commercialisti e altri professionisti del settore, condividendo esperienze e conoscenze.

Pubblicazione legale

La convivenza di fatto: aspetti patrimoniali e successori

Pubblicato su IUSTLAB

La Legge n. 76 del 2016 (art. 36 e ss.) statuisce che la convivenza di fatto può essere costituita da due persone dello stesso o di diverso sesso, maggiorenni, libere di stato, tra le quali sussista un legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale e tra i quali non sussistano rapporti di parentela, affinità o adozione. L'accertamento avviene attraverso la coabitazione e la dimora nello stesso Comune e devono risultare dal certificato di stato di famiglia. Dalla convivenza deriva il diritto e dovere tra le due parti di assistenza morale e materiale. Dal punto di vista patrimoniale a differenza del matrimonio, i conviventi di fatto devono necessariamente stipulare un contratto di convivenza, ossia un atto pubblico notariale o una scrittura privata autenticata, nella quale oltre a decidere il regime patrimoniale potranno indicare le previsioni merito alla residenza di famiglia, le modalità con le quali ciascuna parte contribuisce alla gestione della famiglia nonchè le disposizioni da rispettare in caso di scioglimento della convivenza. In tema di successione è necessario redigere un testamento per permettere che il proprio convivente abbia diritti successori, in mancanza il convivente di fatto non rientra tra gli eredi legittimari ossia tra quelli a cui la legge riserva una quota minima sul patrimonio del defunto. La predetta legge ha tuttavia previsto per il convivente superstite la possibilità di continuare ad abitare la residenza familiare per due anni o per un periodo uguale alla durata della convivenza se superiore a due anni ma in ogni caso mai più di cinque anni. In caso di locazione il convivente in vita succede al contratto stipulato dal de cuius.

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Via Tommaso Grossi 2
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