Avvocato Mariagrazia Caruso a Catania

Mariagrazia Caruso

Avvocato

Informazioni generali

Svolgo da oltre trenta anni attività professionale in proprio, quale avvocato, relativa a pratiche contenziose innanzi ai Tribunali Amministrativi Regionali, al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e al Consiglio di Stato e alla Suprema Corte di Cassazione nonché dinanzi ai Giudici civili inerenti a casistica riguardante in particolar modo il Sistema Sanitario, l’Urbanistica e l’Edilizia, il Diritto Scolastico, la Responsabilità Civile la responsabilità medica, il Diritto di Famiglia e le Successioni, il Pubblico Impiego e il Diritto del Lavoro.

Esperienza


Ricorso al TAR

Mi sono laureata a pieni voti nel gennaio 1989 in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Catania, discutendo una tesi in materia di diritto urbanistico, relatore il ch.mo prof. Michele Alì, docente di Diritto Amministrativo presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania.


Altre categorie

Cassazione, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto sindacale, Diritto amministrativo, Edilizia ed urbanistica, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto del turismo, Tutela degli anziani, Diritto militare, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

A proposito delle scuole di specializzazione dei medici iniziate prima dell'1.1.1983

Sentenza della Corte di Appello di Catania I sez. civile n. 1192-2024

A seguito di citazione in riassunzione, in conseguenza della ordinanza della Suprema Corte di Cassazione che ha cassato la sentenza della Corte di Appello di Catania n. 1168-2017, è stato statuito il diritto alla borsa di studio da parte del medico iscritto alla scuola di specializzazione prima dell'1.1.1983

Sentenza giudiziaria

In materia di ricorsi ex lege Pinto la Suprema Corte di Cassazione ha censurato il comportamento della Corte di Appello che non ha effettuato alcuna valutazione su quanta parte del tempo corrente tra due udienze fosse effettivamente correlata ad un comportamento dilatorio, o negligente, della parte, e quanta, invece, fosse legata ad esigenze connesse alla funzionalità dell'ufficio giudiziario o al carico di ruolo del magistrato assegnatario della causa

Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 17066 Anno 2021 Presidente: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI Relatore: OLIVA STEFANO Data pubblicazione: 16/06/2021

La Corte di Appello di Catania ha errato a ritenere che "... indipendentemente dalla imputabilità alla parte che abbia formulato istanza di rinvio ad altra udienza di unintento puramente dilatorio, debba darsi continuità all'orientamento secondo il quale, ai fini dell'accertamento del termine ragionevole di durata del processo, in presenza di rinvii dovuti ad espresse richieste della parte ricorrente o dei suoi difensori, o da costoro accettati espressamente o non contestati, correttamente il giudice dell'equa riparazione tiene conto in detrazione alla durata complessiva del processo, del dispendio temporale cagionato dalle richieste di rinvio delle parti, quale che sia la parte che abbia fatto istanza di differimento ... ; rileva dunque a tal fine il rinvio della causa ad altra udienza disposto su richiesta della parte per la necessità di procedere alla rituale instaurazione del contraddittorio a seguito di notifica non andata a buon fine, comportando una dilatazione dei tempi processuali riconducibile alla parte medesima, in ragione dell'onere, incombente sul notificante, di procedere per tempo alla effettuazione delle ricerche atte alla individuazione del luogo in cui procedere alla notificazione".

Sentenza giudiziaria

Dal riconoscimento costituzionale della personalità morale e della dignità del lavoratore, sancito dagli artt. 2, 4 e 32 Cost., che costruiscono detti valori come diritti inviolabili, derivi il diritto fondamentale del lavoratore al pieno ed effettivo dispiegamento della sua professionalità, espletando le mansioni che gli competono; e che, quale corollario di tali enunciati, la lesione di tale posizione giuridica soggettiva assume attitudine generatrice di danni a contenuto non patrimoniale, in quanto idonea ad alterare la normalità delle relazioni del lavoratore con il contesto aziendale in cui opera, del cittadino con la società in cui vive, dell'uomo con se stesso

Civile Ord. Sez. L Num. 2521 Anno 2020 Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: LORITO MATILDE Data pubblicazione: 04/02/2020

Ha errato la Corte Territoriale che, nello scrutinare l'esercizio dello jus variandi da parte del datore di lavoro ha formulato il giudizio sulla equivalenza fra le mansioni in precedenza svolte e quelle successivamente assegnate, esclusivamente in astratto, omettendo di verificare se le nuove mansioni ascritte avessero salvaguardato il livello professionale acquisito e garantito lo svolgimento e l'accrescimento delle sue capacità professionali.

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Lo studio

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