Pubblicazione legale:
Il danno morale soggettivo è la più antica voce di danno non patrimoniale derivante dalla tradizione romanistica; costituisce la voce di più facile individuazione ricomprendente il c.d. “pretium doloris”, inteso come transeunte turbamento soggettivo dello stato d’animo della vittima: un dolore, un disagio, una sofferenza psico-fisica che si manifesta come danno-conseguenza all’evento lesivo appunto di natura transitoria destinata ad essere riassorbita in un breve lasso di tempo senza lasciare conseguenze di tipo patologico, così come viene definito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 233/2003.
Per utilizzare una espressione del prof. Cendon, il danno morale può farsi rientrare nella categoria del danno abiologico.
Il danno psichico, invece da un punto di vista giuridico, costituisce, un "danno biologico” consistente nella alterazione o soppressione delle facoltà mentali.
Fonte: PERSONA E DANNO - leggi l'articolo