Avvocato Maria Cuomo a Agerola

Maria Cuomo

Avvocato civilista penalista ed amministrativista

Informazioni generali

Lo studio si avvale della collaborazione di esperti in tutti i settori civile, penale ed amministrativo, così da poter offrire ai clienti una assistenza globale per qualsiasi tipo di problematica. La sottoscritta ne è titolare; E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata sin dal 1996; E' iscritta negli elenchi per il patrocinio gratuito a spese dello Stato; Ricopre la carica di Magistrato Onorario e, segnatamente di Giudice Onorario di Pace sin dal 2004; dal 2014 è in servizio presso l'Ufficio di Nola . Dal mese di dicembre dell'anno 2018 ricopre la carica di Consigliere presso il C.D.D. di Napoli

Esperienza


Diritto civile

Da sempre si è dedicata a tutte le controversie in materia civile . Segnatamente ha conseguito sempre ottimi risultati in materia di tutela di diritti reali . E' esperta in materia di tutela del possesso e nelle azioni ex art 700 cpc


Diritto assicurativo

Il ruolo ricoperto di Giudice di Pace ha permesso di approfondire ogni aspetto del diritto assicurativo


Previdenza

Da sempre si occupa di problematiche connesse alle questioni di previdenza e di assistenza


Altre categorie

Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Separazione, Divorzio, Sfratto, Arbitrato, Mediazione, Diritto penale, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto marittimo, Diritto agrario, Tutela degli anziani, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Remissione tacita della querela ed Accettazione tacita della querela

Pubblicato su IUSTLAB

Uno dei problemi ricorrenti nell'ambito di un procedimento penale , soprattutto dinanzi ai Giudici di Pace, è quello della mancata comparizione della parte querelante in udienza . Con un andamento giurisprudenziale ondivago, si è giunti alla conclusione per cui, può ritenersi ammissibile una remissione tacita della querela nella ipotesi in cui la parte querelante, informata in merito al fatto che, la successiva mancata comparizione in udienza, sarebbe intesa quale manifestazione tacita di volontà a rinunciare all'azione penale, ometta, poi, di comparire. Tale convincimento trova la sua ratio nella Giurisprudenza recente per la quale, la remissione extraprocessuale è espressa o tacita e che, vi è rimessione tacita quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela; la remissione tacita, dunque, è prevista nella sua forma extraprocessuale e deve consistere, appunto, in fatti univocamente incompatibili con la volontà di persistere nella richiesta di punizione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella Sentenza 21 luglio 2016, n. 31668 hanno, infatti, enunciato il seguente principio di diritto: " Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela". Ne deriva che affinché l'omessa comparizione in udienza delle parti integri la volontà di non procedere, è necessario che siano a conoscenza della stessa. Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela " (in tal senso anche Corte di Cassazione, penale Sezione 5, Sentenza 16.5.2016, n. 20260). Rispetto alla remissione tacita , ovvero a qualsiasi remissione, è anche possibile una accettazione tacita. Le Sezioni Unite (cfr. Cassazione penale sez. un., 25 maggio 2011, n. 27610), chiamate a risolvere un lungo contrasto giurisprudenziale sulle formalità inerenti l’accettazione della querela, hanno osservato che, la rubrica dell’art. 155 c.p., impropriamente denominata “Accettazione della remissione”, non richiede, ai fini dell’efficacia giuridica della remissione di querela, una esplicita e formale accettazione, limitandosi a porre come condizione, che non vi sia una ricusazione in forma espressa o tacita (si ha “ricusa tacita” quando il querelato ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di accettare la remissione). La norma citata (art. 155 c.p.), prende in considerazione solo l’ipotesi in cui il querelato abbia espressamente o tacitamente ricusato la remissione; il comportamento che essa va a disciplinare non è, dunque, “un comportamento positivo – di accettazione –, ma uno negativo – di rifiuto”. L’accettazione può, quindi, anche soltanto presumersi . Aggiunge la Corte che, affinché l’omessa comparizione in udienza del querelato integri la mancanza di ricusa idonea a legittimare la pronuncia di estinzione del reato, è necessario che il querelato sia posto a conoscenza della remissione della querela o almeno posto in grado di conoscerla: solo in tal caso si può escludere che sussistano “fatti indicativi di una volontà contraria del querelato”. La necessità di tale presupposto deriverebbe, soprattutto, dalle rilevanti conseguenze che possono discernere dall’accettazione della remissione, come ad esempio, l’obbligo di pagamento delle spese processuali. Da qui, è seguito un orientamento giurisprudenziale per il quale, a seguito della remissione della querela, in mancanza di accettazione espressa, per sollecitare l'accettazione vi fosse la necessità di procedere, quanto meno alla notifica, al querelato, del verbale di udienza, contenente l’indicazione in merito alla esistenza di una remissione di querela - espressa ovvero tacita - con l'avvertimento in merito al fatto che, la sua successiva mancata comparizione in giudizio, ovvero la sua mancata opposizione, sarebbe stata considerata quale manifestazione tacita della volontà di accettare la remissione . Tuttavia, rispetto a tale orientamento, è intervenuta anche una sentenza di merito resa dal tribunale di Aosta in data 14 marzo 2017 n. 124 che, nel solco del principio espresso dalla Corte a Sezioni Unite, ha ritenuto che l’accettazione della remissione di querela da parte del querelato non risulta necessaria ove risulti espressamente ovvero ove possa ritenersi esistente per “facta concludentia”. Invero, il Tribunale ha affermato che, per l' efficacia estintiva della remissione non è necessaria l'accettazione della remissione medesima da parte dell'imputato, ma l' accertamento dell'inesistenza di una ricusazione espressa o tacita ai sensi dell'art. 155 c.p. essendo, piuttosto, necessario che non risulti espressamente da fatti concludenti che il querelato intenda ricusare la remissione e che "nella assenza o contumacia dell'imputato non sono apprezzabili segni positivi della volontà di costui di coltivare il processo per giungere alla rilevazione della propria innocenza" (cfr. da ultimo Cass. n. 30614 del 2008). I fatti concludenti di sui alla sentenza sopra menzionata potrebbero essere rappresentati in aggiunta alla persistente ASSENZA dell’imputato nel corso del processo, dalla mancata nomina di un difensore di fiducia, ovvero dal mancato deposito di una lista testimoniale che potrebbe far presumere la volontà di contrastare il contenuto della denuncia sporta dalla parte lesa. In tale ipotesi, quindi, intervenuta la remissione della querela, sia essa espressa ovvero tacita, il Giudice potrebbe legittimamente omettere un ulteriore adempimento per sollecitare una manifestazione espressa di volontà da parte del querelato, perché il suo comportamento può ritenersi inequivocabilmente contrario rispetto alla possibilità di ricusazione della accettazione della remissione.

Sentenza giudiziaria

Colpa medica

Sentenza divenuta cosa giudicata resa dalla Corte di Appello di Napoli n.2363/2022

E' una sentenza che ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva disconosciuto il diritto al risarcimento sul falso presupposto per cui non fosse stata fornita prova in merito alla correlazione tra un intervento routinario al varicocele e la successiva necrosi all'intestino .E' stata una sentenza importante perchè ho dimostrato la malafede dei primi due cc.tt.uu. nominati dalla corte di appello che , riportando nella relazione medica un articolo scritto in inglese da un professore esperto in materia , per giustificare il disconoscimento del diritto al risarcimento. hanno affermato il contrario rispetto al contenuto dell'articolo stesso. I nuovi consulenti hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa del cliente .

Sentenza giudiziaria

Annullata ordinanza ingiunzione di demolizione per difetto di istruttoria

SENTENZA RESA DAL CONSIGLIO DI STATO N.1929/2025 RESA NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 9807 DEL 2020

Se è vero che grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile, nei casi in cui il privato porti a sostegno della propria tesi, sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data , elementi rilevanti e, la pubblica amministrazione non analizzi tali elementi , il provvedimento di demolizione adottato non può ritenersi legittimo per carenza di istruttoria se non adeguatamente motivato

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