Avvocato Maria Cuomo a Agerola

Maria Cuomo

Avvocato civilista penalista ed amministrativista

Informazioni generali

Lo studio si avvale della collaborazione di esperti in tutti i settori civile, penale ed amministrativo, così da poter offrire ai clienti una assistenza globale per qualsiasi tipo di problematica. La sottoscritta ne è titolare; E' iscritta all'Albo degli Avvocati di Torre Annunziata sin dal 1996; E' iscritta negli elenchi per il patrocinio gratuito a spese dello Stato; Ricopre la carica di Magistrato Onorario e, segnatamente di Giudice Onorario di Pace sin dal 2004; dal 2014 è in servizio presso l'Ufficio di Nola . Dal mese di dicembre dell'anno 2018 ricopre la carica di Consigliere presso il C.D.D. di Napoli

Esperienza


Diritto civile

Da sempre si è dedicata a tutte le controversie in materia civile . Segnatamente ha conseguito sempre ottimi risultati in materia di tutela di diritti reali . E' esperta in materia di tutela del possesso e nelle azioni ex art 700 cpc


Diritto assicurativo

Il ruolo ricoperto di Giudice di Pace ha permesso di approfondire ogni aspetto del diritto assicurativo


Previdenza

Da sempre si occupa di problematiche connesse alle questioni di previdenza e di assistenza


Altre categorie

Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Tutela del consumatore, Separazione, Divorzio, Sfratto, Arbitrato, Mediazione, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Unioni civili, Matrimonio, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Diritto penale, Diritto amministrativo, Ricorso al TAR, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Locazioni, Diritto marittimo, Diritto agrario, Tutela degli anziani, Negoziazione assistita, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Colpa medica

Sentenza divenuta cosa giudicata resa dalla Corte di Appello di Napoli n.2363/2022

E' una sentenza che ha riformato la pronuncia di primo grado che aveva disconosciuto il diritto al risarcimento sul falso presupposto per cui non fosse stata fornita prova in merito alla correlazione tra un intervento routinario al varicocele e la successiva necrosi all'intestino .E' stata una sentenza importante perchè ho dimostrato la malafede dei primi due cc.tt.uu. nominati dalla corte di appello che , riportando nella relazione medica un articolo scritto in inglese da un professore esperto in materia , per giustificare il disconoscimento del diritto al risarcimento. hanno affermato il contrario rispetto al contenuto dell'articolo stesso. I nuovi consulenti hanno riconosciuto la fondatezza della pretesa del cliente .

Pubblicazione legale

La clausola ex work nei contratti di trasporto internazionale

Pubblicato su IUSTLAB

Con la clausola “Ex Work” , oggi molto diffusa per il trasporto internazionale , si identifica la situazione in cui, nell’ambito di un contratto, il venditore mette a disposizione la merce a terra in un suo stabilimento (o magazzino) predefinito o concordato ed il compratore si assume tutti i costi e rischi del trasporto . Sostanzialmente il venditore è obbligato a dare solo la fattura commerciale ed eventuali documenti per l'export previsti dal contratto nonché, ove richiesto esplicitamente, a dare assistenza - a spese e rischio del compratore - nell'ottenere la licenza di esportazione o altri documenti. E’ evidente che si tratta di un contratto che ha meno impegni per il venditore il cui solo onere è quello di assicurare che la merce sia pronta alla data di spedizione nel luogo indicato. Gli International Commercial Terms - INCOTERMS sono la serie di termini codificati nel 1936 dalla ICC (International Chamber of Commerce) appartenenti al diritto pattizio, utilizzati per definire in maniera univoca e in tutto il mondo le responsabilità a carico dei vari soggetti giuridici coinvolti in una operazione di trasferimento di beni da una nazione all’altra, e per definire, altresì, la suddivisione, tra gli stessi soggetti, dei costi di trasporto, doganali ed assicurativi. La definizione di “Ex Works” secondo il testo ufficiale della ICC è: “Ex Works” means that the seller delivers when it places the goods at the disposal of the buyer at the seller’s premises or at another named place (i.e., works, factory, warehouse, etc.). The seller does not need to load the goods on any collecting vehicle, nor does it need to clear the goods for export, where such clearance is applicable” (che tradotta sta a significare: “Ex Works "significa che il venditore soddisfa l’obbligo di consegna quando mette la merce a disposizione del compratore presso la sua sede o in un altro luogo indicato (cioè, fabbrica, magazzino, ecc.). Il venditore non è obbligato nemmeno a caricare la merce su alcun veicolo di raccolta, né deve assicurare la merce per l'esportazione…”). Con la pattuizione della clausola “Ex Works”, quindi, tutti i costi e i rischi in termini di trasporto, assicurazione e doganale sono a carico del compratore atteso che il venditore non è tenuto ad occuparsi, come detto, né del carico delle merci; né del vettore scelto dal compratore e non è tenuto nemmeno a sostenere i costi per lo sdoganamento all’esportazione. Anche il rischio di perimento della merce incombe totalmente sul compratore fin dalla presa in carico. Il venditore adempie alle sue obbligazioni semplicemente mettendo la merce, imballata e facilmente riconoscibile, a disposizione del compratore nel luogo indicato (generalmente la propria fabbrica e/o magazzino). Da qui consegue che giammai in un contratto che presenti la clausola di cui innanzi, il trasportatore possa richiedere il pagamento del trasporto al venditore, dovendosi ritenere, unico soggetto deputato al pagamento l’acquirente . E’ evidente anche che, per il trasportatore sarà più difficile ottenere il pagamento qualora il compratore si trovi all’estero, ma potrà servirsi degli odierni strumenti posti a tutela delle parti dalla legislazione internazionale.

Sentenza giudiziaria

Annullata ordinanza ingiunzione di demolizione per difetto di istruttoria

SENTENZA RESA DAL CONSIGLIO DI STATO N.1929/2025 RESA NEL PROCEDIMENTO ISCRITTO AL N. 9807 DEL 2020

Se è vero che grava sul privato l'onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell'immobile, nei casi in cui il privato porti a sostegno della propria tesi, sulla realizzazione dell'intervento prima di una certa data , elementi rilevanti e, la pubblica amministrazione non analizzi tali elementi , il provvedimento di demolizione adottato non può ritenersi legittimo per carenza di istruttoria se non adeguatamente motivato

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