Avvocato Maddalena Malara a Pesaro

Maddalena Malara

Avvocato civilista

Informazioni generali

Avvocato abilitato alla professione forense con maturata esperienza nel settore civile e nello specifico diritto di famiglia, delle persone e dei minori, contrattualistica, assistenza alle imprese, diritto delle assicurazioni e infortunistica, diritto del lavoro, responsabilità professionale medica, recupero crediti e diritto degli animali. Solida esperienza nella gestione di contenziosi giudiziari e stragiudiziali. Ottima conoscenza delle normative civili e capacità di analisi approfondita delle problematiche giuridiche.

Esperienza


Diritto di famiglia

Affronto con competenza e sensibilità le diverse sfaccettature del diritto di famiglia, dalla separazione alla successione, offrendo assistenza legale completa in tutte le fasi del percorso familiare, dalla convivenza alla cessazione.


Separazione

Offro consulenza e assistenza legale in materia di separazioni consensuali e giudiziali, divorzi, affido dei minori, regolamentazione dei rapporti parentali, divisioni patrimoniali, successioni e amministrazione di sostegno. Assisto i clienti nella definizione di accordi personalizzati e nella tutela dei loro diritti. Offro un approccio personalizzato e attento alle esigenze individuali di ogni cliente, fornendo assistenza legale in tutte le fasi del percorso.


Divorzio

Assistenza legale completa in tutte le fasi del divorzio, sia consensuale che giudiziale. Affronto con competenza e discrezione le diverse sfaccettature del divorzio, offrendo soluzioni personalizzate attraverso la massima tutela degli interessi dei miei clienti.


Altre categorie

Diritto civile, Diritto del lavoro, Affidamento, Matrimonio, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Pignoramento, Mobbing, Licenziamento, Locazioni, Sfratto, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

La convivenza “more uxorio”: diritti e doveri

Pubblicato su IUSTLAB

La convivenza more uxorio, anche detta convivenza di fatto, è la convivenza stabile tra due persone non unite da matrimonio o unione civile. In Italia, i diritti dei conviventi di fatto sono stati progressivamente riconosciuti, soprattutto con la Legge Cirinnà (n. 76/2016). Ecco un riepilogo dei principali diritti: Diritti personali e di assistenza: Assistenza morale e materiale: Esiste un reciproco dovere di assistenza morale e materiale tra i conviventi (art. 1, comma 36, L. 76/2016). Assistenza sanitaria: In caso di malattia o ricovero, i conviventi hanno diritto reciproco di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali, analogamente a quanto previsto per i coniugi (art. 1, comma 38, L. 76/2016). Decisioni in materia di salute e funerarie: Ciascun convivente può designare l'altro come proprio rappresentante per le decisioni in materia di salute in caso di incapacità e per le decisioni riguardanti il trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie in caso di decesso (art. 1, comma 40, L. 76/2016). Nomina come tutore, curatore o amministratore di sostegno: Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno dell'altro in caso di interdizione, inabilitazione o necessità di amministrazione di sostegno (art. 1, comma 41, L. 76/2016). Permessi lavorativi (Legge 104): I conviventi di fatto possono usufruire dei permessi previsti dalla Legge 104/92 per assistere il partner con disabilità grave (art. 1, commi 36 e 37, L. 76/2016). Diritti nell'ordinamento penitenziario: I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti dei coniugi nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario, come il diritto a colloqui con il detenuto (art. 1, comma 38, L. 76/2016). Diritti relativi alla casa: Diritto di abitazione in caso di morte del proprietario: In caso di morte del convivente proprietario della casa comune, il convivente superstite ha il diritto di continuare ad abitarvi per un periodo determinato: 2 anni o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a due anni, e comunque non oltre i 5 anni. Se nella casa coabitano figli minori o disabili del convivente deceduto, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitarvi per un periodo non inferiore a tre anni (art. 1, comma 42, L. 76/2016). Questo diritto cessa in caso di matrimonio, unione civile o nuova convivenza di fatto del superstite, o qualora cessi di abitare stabilmente nella casa. Successione nel contratto di locazione: In caso di morte del conduttore o suo recesso dal contratto di locazione della casa comune, il convivente di fatto ha la facoltà di succedergli nel contratto (art. 1, comma 44, L. 76/2016). Assegnazione di alloggi di edilizia popolare: L'appartenenza a un nucleo familiare costituisce titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare; di tale titolo possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto (art. 1, comma 45, L. 76/2016). Diritti economici: Alimenti in caso di cessazione della convivenza: In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice può stabilire il diritto agli alimenti a carico di un convivente nei confronti dell'altro qualora quest'ultimo versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. L'entità e la durata degli alimenti sono determinate in proporzione alla durata della convivenza e alle condizioni economiche dei due conviventi (art. 1, comma 65, L. 76/2016). Risarcimento del danno in caso di morte del convivente per fatto illecito di un terzo: In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, al convivente superstite spetta il risarcimento del danno non patrimoniale (danno morale ed esistenziale) secondo i medesimi criteri applicati al coniuge superstite (art. 1, comma 49, L. 76/2016). Partecipazione all'impresa familiare: Se un convivente partecipa stabilmente all'impresa dell'altro, ha diritto a una partecipazione agli utili, agli incrementi e agli acquisti dell'azienda, commisurata al lavoro prestato (art. 230-bis c.c., esteso ai conviventi di fatto per interpretazione giurisprudenziale). Contratto di convivenza: I conviventi di fatto possono disciplinare i loro rapporti patrimoniali (ad esempio, la contribuzione alle spese comuni, la proprietà dei beni, l'assegnazione della casa in caso di cessazione della convivenza) attraverso la stipula di un contratto di convivenza. Tale contratto deve essere redatto in forma scritta, con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, a pena di nullità (art. 1, commi 50-64, L. 76/2016). Diritti in caso di figli: I figli nati da genitori non sposati sono equiparati ai figli nati nel matrimonio. Entrambi i genitori hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei figli (responsabilità genitoriale, mantenimento, educazione, ecc.). In caso di cessazione della convivenza, le decisioni relative all'affidamento e al mantenimento dei figli sono prese dal giudice tenendo prioritariamente conto dell'interesse superiore del minore. Cosa non è previsto per la convivenza more uxorio (differenze con il matrimonio e l'unione civile): Obbligo di fedeltà: Non esiste un obbligo legale di fedeltà tra conviventi di fatto. Diritti ereditari automatici: Il convivente di fatto non è erede legittimario e non ha diritto alla quota di legittima sull'eredità del partner defunto, a meno che non sia espressamente indicato come erede in un testamento. Pensione di reversibilità: Il convivente superstite non ha diritto alla pensione di reversibilità del partner defunto. Assegno di mantenimento dopo la cessazione della convivenza (in senso stretto): A differenza del coniuge separato o divorziato, il convivente economicamente più debole non ha diritto a un assegno di mantenimento in senso stretto, ma solo agli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. È importante sottolineare che per far valere alcuni di questi diritti (ad esempio, quelli relativi alla casa in caso di decesso, la partecipazione alle graduatorie per l'edilizia popolare), spesso è necessario che la convivenza di fatto sia stata formalmente accertata attraverso la dichiarazione anagrafica di convivenza presso il Comune di residenza.

Pubblicazione legale

"l'assegno di mantenimento"

Pubblicato su IUSTLAB

L' assegno di mantenimento è un contributo economico che un coniuge o genitore è tenuto a versare all'altro in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza, per garantire il sostentamento del coniuge economicamente più debole e/o dei figli. A chi spetta: Al coniuge: in caso di separazione o divorzio, se economicamente più debole e non in grado di provvedere autonomamente al proprio sostentamento. Ai figli: sia minorenni che maggiorenni non economicamente autosufficienti. Come viene determinato l'importo: L'importo dell'assegno di mantenimento viene stabilito dal giudice, tenendo conto di diversi fattori: Reddito e patrimonio dei coniugi/genitori: viene valutata la capacità economica di entrambi. Tenore di vita durante il matrimonio/convivenza: si cerca di mantenere, per quanto possibile, lo stesso standard di vita. Esigenze del coniuge/figli: si considerano le spese necessarie per il sostentamento, l'abitazione, l'istruzione, la salute, ecc. Durata del matrimonio/convivenza: una convivenza o un matrimonio di lunga durata può influire sull'importo dell'assegno. Età e stato di salute dei coniugi/genitori: eventuali problemi di salute o età avanzata possono incidere sulla capacità di lavorare e quindi sull'importo dell'assegno. Capacità lavorativa del coniuge richiedente: viene valutata la possibilità del coniuge economicamente più debole di trovare un lavoro e provvedere a se stesso. Modalità di versamento: L'assegno di mantenimento può essere versato in diverse modalità: Versamento periodico: di solito mensile. Versamento in un'unica soluzione: in alcuni casi, può essere concordato un versamento unico. Variazione dell'assegno: L'importo dell'assegno di mantenimento può essere modificato in caso di variazioni significative delle condizioni economiche dei coniugi/genitori o delle esigenze dei figli. Assegno di mantenimento per i figli: Nel caso dei figli, l'assegno di mantenimento è finalizzato a coprire le spese necessarie per il loro sostentamento, istruzione, educazione e salute. L'importo viene determinato in base alle esigenze dei figli e alla capacità economica dei genitori. Tabella di Mantenimento: Sebbene non esista una tabella fissa a livello nazionale, alcuni tribunali utilizzano delle tabelle indicative per il calcolo dell'assegno di mantenimento dei figli, basate sul reddito dei genitori. Aggiornamento ISTAT: L'assegno di mantenimento può essere soggetto ad aggiornamento annuale in base agli indici ISTAT, per adeguarlo all'inflazione.

Pubblicazione legale

L'affidamento condiviso

Pubblicato su IUSTLAB

L' affidamento condiviso è un istituto giuridico che, in caso di separazione o divorzio dei genitori, stabilisce che entrambi mantengano la responsabilità genitoriale sui figli minori. Questo significa che entrambi i genitori hanno il diritto e il dovere di prendere decisioni importanti riguardanti la vita dei figli, come l'istruzione, la salute e l'educazione. Caratteristiche principali dell'affidamento condiviso: Bigenitorialità: È il principio fondamentale su cui si basa l'affidamento condiviso. Mira a garantire al minore il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, anche dopo la fine della loro convivenza. Responsabilità genitoriale congiunta: Entrambi i genitori esercitano la responsabilità genitoriale, prendendo decisioni di comune accordo nell'interesse del figlio. In caso di disaccordo su questioni importanti, è possibile ricorrere all'intervento del giudice. Collocamento del minore: L'affidamento condiviso non implica necessariamente una paritaria suddivisione dei tempi di permanenza del figlio con ciascun genitore. Il giudice, valutando il preminente interesse del minore, stabilisce il genitore "collocatario", presso il quale il figlio vivrà prevalentemente, e definisce le modalità di visita e frequentazione con l'altro genitore. Diritto di visita e frequentazione: Il genitore non collocatario ha il diritto di vedere e frequentare regolarmente il figlio, secondo un calendario stabilito dal giudice o concordato tra i genitori. Mantenimento: Entrambi i genitori sono tenuti a contribuire al mantenimento del figlio in proporzione alle proprie capacità economiche. Solitamente, il genitore collocatario provvede direttamente alle spese ordinarie, mentre il genitore non collocatario versa un assegno di mantenimento periodico. Obiettivi dell'affidamento condiviso: Tutela del superiore interesse del minore: Garantire al bambino il diritto di crescere con entrambi i genitori, mantenendo un legame affettivo e una continuità educativa con ciascuno di essi. Promozione della bigenitorialità: Favorire la partecipazione attiva di entrambi i genitori nella vita del figlio, superando la tradizionale figura del genitore "affidatario" e del genitore "non affidatario". Riduzione della conflittualità tra i genitori: Incentivare la collaborazione e il dialogo tra i genitori per il benessere del figlio. Eccezioni all'affidamento condiviso: L'affidamento esclusivo a un solo genitore può essere disposto dal giudice solo quando l'affidamento condiviso è ritenuto contrario al superiore interesse del minore. Questo può verificarsi in situazioni di: Violenza domestica o abusi: Quando un genitore è violento o abusante nei confronti del figlio o dell'altro genitore. Grave incapacità di un genitore: Quando un genitore è affetto da gravi problemi di salute mentale o dipendenze che pregiudicano la sua capacità di prendersi cura del figlio. Conflittualità genitoriale elevata e dannosa per il minore: Solo in casi estremi in cui la conflittualità tra i genitori è tale da arrecare grave pregiudizio al benessere psicofisico del figlio. In Italia, l'affidamento condiviso è la forma di affidamento preferenziale stabilita dalla legge n. 54/2006. Il giudice è tenuto a disporlo a meno che non sussistano gravi motivi che lo rendano contrario all'interesse del minore. In sintesi, l'affidamento condiviso mira a tutelare il diritto dei figli di mantenere un rapporto significativo con entrambi i genitori anche dopo la loro separazione, promuovendo la loro crescita serena ed equilibrata.

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