Avvocato Luigi Bolognini a Lecce

Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario

Informazioni generali

Lo Studio Legale Bolognini, è stato fondato nel 1954 dall’Avv. Carlo Bolognini, noto professionista, a cui nel 1982 si è unito il figlio, Avv. Luigi Bolognini, ormai di quarantennale esperienza nel diritto civile, specializzato nell’assistenza legale giudiziale e stragiudiziale nel diritto bancario e degli immobili. Recentemente, ma già dal 2010, si è affiancato nella gestione dello studio l’Avv. Giovanna Lucrezia Leggieri, specializzata in diritto di famiglia, conferendo ulteriore pregio e lustro alle prestazioni professionali. Lo studio vanta poi un team di altri avvocati e professionisti specializzati nei diversi settori.

Esperienza


Diritto bancario e finanziario

Quale procuratore di importanti Istituti credito, sin dal 1990 ho maturato una notevole esperienza nelle definizioni stragiudiziali transattive e nei contenziosi giudiziari tra banche e privati, affrontando centinaia di questioni attinenti i rapporti bancari, con particolare riferimento ai rapporti di mutuo e di conto corrente. Considerevole l'esperienza in ambito di recupero dei crediti fondiari e del contenzioso connesso.


Diritto immobiliare

Da sempre il mio studio offre consulenza ed assistenza legale, giudiziale e stragiudiziale nell’ambito del diritto immobiliare, con una consolidata esperienza, tanto da poter essere qualificato come avvocato immobiliarista. Lo Studio offre, in particolare, consulenza ed assistenza, giudiziale e stragiudiziale, a tutela della proprietà e del possesso, in materia immobiliare. Assistenza e consulenza in occasione di contrattazioni immobiliari (vendita e acquisto) con la negoziazione e stesura dei relativi contratti di compravendita, contratti preliminari, atti di permuta, sia in ambito commerciale che residenziale.


Eredità e successioni

Le questioni ereditarie e le successioni sono oggetto della mia attività professionale sin dall'inizio della mia ormai lunga attività. Le questioni affrontate riguardano spesso l'impugnazione di testamenti olografi per l'esistenza di firma apocrifa, le violazioni delle quote di legittima e la divisioni ereditarie.


Altre categorie

Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Mediazione.



Credenziali

Pubblicazione legale

Istituto di credito condannato al risarcimento del danno - sentenza tribunale di lecce n. 2776 2022

Pubblicato su IUSTLAB

Lecce, 11/10/2022 – Con una recentissima sentenza, Il Tribunale di Lecce ha condannato Banca Apulia e Veneto Banca al risarcimento del danno causato ai propri clienti per la vendita di azioni Veneto Banca non quotate in borsa. Più in particolare, il Tribunale, dopo aver individuato la normativa applicabile ed i rimedi da adottare, ha evidenziato il mancato rispetto da parte della Banca degli obblighi informativi , anche alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione nei casi analoghi di violazione della normativa da parte degli Istituti di credito. Più in particolare, il Tribunale ha evidenziato che la documentazione consegnata dalla Banca al risparmiatore era “inidonea a consentire al cliente di disporre di un quadro chiaro sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio in violazione, quindi, della esigenza, immanente nella normativa in esame, secondo cui agli investitori deve essere garantita una conoscenza quanto più possibile sulla natura dell’operazione”. Di conseguenza, il Tribunale ha accolto la domanda risarcitoria. La sentenza conferma la validità delle tesi giuridiche che, ormai da anni, in materia di risparmio tradito, vengono proposte dai consumatori sull’intero territorio nazionale. L’Istituto di credito, infatti, ha violato i primari doveri di informazione, correttezza e trasparenza stabiliti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (c.d. T.U.F.), posto che la Banca ha taciuto sia nella fase della stipula del contratto sia in quella successiva, circostanze decisive nell’economia dello stesso, come la natura, i rischi e le implicazioni dell’acquisto dei titoli Veneto Banca. In tal modo, l’Istituto di credito non ha permesso al consumatore di effettuare una scelta consapevole. Avv. Luigi Bolognini Avv. Giovanna Leggieri

Sentenza giudiziaria

Giudizio di opposizone a decreto ingiuntivo - conto corrente - sentenza

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA N. 2533/2021

La società opponente ha eccepito la illegittimità e nullità del D.I. opposto per la violazione dell’art. 50 TU e la inesigibilità del presunto credito. Nel caso di specie il decreto ingiuntivo era, però, stato richiesto con la produzione documentale, certificata ai sensi dell’art. 50 TU, dell’intero rapporto di conto corrente (ovvero di tutti gli estratti conto inviati e non contestati) e di tutti i documenti contrattuali. Aveva poi. tra l'altro, eccepito nullità ed illegittimità del D.I. opposto per l’insussistenza del credito ingiunto, l’applicazione di interessi usurari, la nullità e non liceità del contratto di conto corrente, con violazione degli art. 1815 c.c. e 644 c.p., La genericità delle contestazioni mosse non poteva, dunque, non far ritenere complessivamente strumentale l'opposizione proposta da controparte. Anche in merito alla verifica del tasso soglia e all'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia per la verifica del TEG, ogni eccezione della opponente risultava infondata all'esito della verifiche del C.T.U.. La perizia d’Ufficio, infatti concludeva per l’esistenza di una minima differenza fra quanto rilevato, calcolato e rettificato, confortando come corretto un credito vantato dal Banco.

Sentenza giudiziaria

Opposizione all'esecuzione di terzo - inopponibilita' del preliminare non trascritto

TRIBUNALE DI LECCE SENTENZA 15/01/2021

L’opposizione del terzo era inammissibile e palesemente infondata, in quanto costruita su un preliminare registrato e non trascritto, senza l’esistenza della trascrizione di alcuna citazione tesa all’adempimento o al riconoscimento delle firme. E’ infatti pacifico che colui il quale abbia acquistato un immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l’azione di accertamento giudiziale dell’autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 c.c.. Di seguito, ottenuta la pronuncia favorevole, dovrà trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 c.c., presentandola in originale o in copia autentica al conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 c.c. (Cassazione civile Sez. II sentenza n. 14486 del 7 novembre 2000). Infatti solo la trascrizione del contratto preliminare presso la Conservatoria dei Registri immobiliari avrebbe garantito il promittente acquirente grazie all’opponibilità ai terzi e al c.d. “effetto prenotativo”.

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Lo studio

Studio Legale Bolognini Leggieri
Piazza Mazzini 4
Lecce (LE)

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