Opposizione all'Esecuzione

Tribunale di Lecce, Sentenza 2024




Sentenza giudiziaria: Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, è infondata l'eccezione di non conformità tra le somme portate dal precetto e quelle accertate con sentenza, qualora il calcolo operato nell'atto di precetto rispetti la statuizione giudiziaria, computando la rivalutazione monetaria sino alla data di deposito della sentenza di appello, e non limitandosi alla data della pronuncia di primo grado. In sede di opposizione all'esecuzione, il pagamento di somme effettuato in ragione di un titolo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'esecuzione non può essere opposto al creditore procedente al fine di ridurre l'ammontare del credito azionato.



Pubblicato da:


Luigi Bolognini

Avvocato immobiliarista ed esperto di diritto bancario




IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy