Avvocato Giuseppe Clima a Foggia

Giuseppe Clima

Esperto in anatocismo, usura, separazioni, divorzi, lavoro e previdenza

Informazioni generali

Lo studio opera su Foggia, Bari e Lecce e si occupa da oltre 30 anni di diritto bancario (anatocismo e usura), diritto di famiglia. Lo studio ha seguito centinaia di casi fra separazioni, divorzi e questioni patrimoniali nonchè casi di responsabilità medica, diritto commerciale e societario, del lavoro e previdenziale. Si parla fluentemente Inglese, Francese e Spagnolo .

Esperienza


Recupero crediti

Consolidata esperienza nell'assistenza nel recupero crediti stragiudiziale ( adr) e giudiziale (esecuzioni, pignoramenti, decreti ingiuntivi, istanza di fallimento)


Diritto di famiglia

Ho seguito divorzi di ogni tipo, a partire dalle coppie con figli che non riescono più a convivere, fino ad arrivare ai casi più complessi di tradimento e di violenza familiare. Il rapporto coniugale comporta punti critici che mi trovo spesso ad affrontare, quali ad esempio l’affidamento e le questioni patrimoniali. Fornisco sia assistenza per il divorzio congiunto che giudiziale, qualora non si riuscisse ad ottenere un accordo condiviso. In quanto padre di due figli posso comprendere a fondo le dinamiche familiari non solo da un punto di vista legale ma anche pratico.


Separazione

Notevole esperienza nell'assistenza e patrocinio dei coniugi dinanzi ai Tribunali e Corti d'appello, maturata dal 1987.


Altre categorie

Fallimento e proc. concorsuali, Usura, Multe e contravvenzioni, Diritto civile, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie, Eredità e successioni, Divorzio, Domiciliazioni e sostituzioni, Unioni civili, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Proprietà intellettuale, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto tributario, Diritto del lavoro, Mobbing, Previdenza, Diritto sindacale, Diritto penale, Violenza, Stalking e molestie, Truffe, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Diritto internazionale ed europeo, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Diritto dei trasporti terrestri, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Diritto del turismo, Diritti umani, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Costituzione in mora del debitore ex art.1219 c.c.

Pubblicato su IUSTLAB

Ecco un modello di raccomandata a.r. per costituire in mora il debitore : Spett.le ____________ ____________ ____________ RACCOMANDATA A.R. Luogo, data Io/la sottoscritto/a ______________ nato/a il ______________, a ______________ e residente in ______________ (___), alla via ______________, vanto nei Vostri confronti, un credito di € ____________oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo, dovuto in forza del contratto ____________ (breve descrizione dell'oggetto del contratto) e relativa fattura n. ____________ Pertanto, con la presente, da intendersi come atto di costituzione in mora ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1219 c.c., Vi invito formalmente, e ad ogni effetto di legge, a voler onorare l’impegno assunto ed a corrispondere, entro e non oltre il termine di 5 giorni dal ricevimento del presente sollecito, la somma complessiva sopra menzionata, oltre interessi moratori e rivalutazione. Tengo a preavvertire che, in difetto di quanto sopra richiesto, mio malgrado, sarò costretto a ricorrere immediatamente, e con Vostro ulteriore aggravio di spese, presso le competenti sedi per il recupero coattivo del credito. Distinti saluti Firma

Pubblicazione legale

Patti prematrimoniali – cosa accade in italia

Pubblicato su IUSTLAB

PATTI PREMATRIMONIALI – COSA ACCADE IN ITALIA Non siamo in America ma se (ricerca condotta dall’IMR Ricerche/Centro Nazionale Studi e Ricerche sul Diritto della Famiglia) il 23% degli italiani single, è favorevole a stipulare un patto prematrimoniale, non possiamo più limitarci, a parlare dei casi Marshall o Douglas in forma di gossip. Negli ultimi anni, gli echi di quella giurisprudenza d’oltre oceano, favorevole ai prenuptial agreements in contemplation of divorce (Stati Uniti), per i quali ha giocato un ruolo determinante il passaggio dal divorzio per colpa al no fault divorce, sono giunti sino a noi. In Germania, è nota la pratica di predeterminare gli effetti di un divorzio, dettando i criteri per la determinazione dell’assegno o per la sua rinunzia, ma anche esperienze culturalmente prossime alla nostra conoscono l’istituto: il Codi de familia catalano disciplina il capitols matrimonials ed il Code Civil francese, offre ai coniugi una vasta gamma di contratti tramite i quali, possono disciplinare il regime di comunione in vista di un divorzio. More solito , è sempre una questione culturale: le regole che disciplinano la famiglia sono state considerate nella nostra tradizione, indisponibili. Ma come sempre accade, la vita reale corre più veloce della penna del giurista. Se così non fosse, l’uso della convenzione matrimoniale – separazione dei beni – non avrebbe fatto, un ingresso così massiccio nei matrimoni italiani e questo, per il timore di fronteggiare aleatori meccanismi giuridici legati allo scioglimento del regime legale. Certo è, che dovremo prendere dimestichezza con accordi del genere in considerazione, dell’incremento dei matrimoni caratterizzati dalla presenza di un elemento di estraneità, del principio introdotto dall’art. 30 della l. 218/1995, secondo cui i coniugi possono derogare al criterio fissato per l’individuazione della disciplina applicabile ai loro rapporti e per l’entrata in vigore nel 2012, del Regolamento (tra i pioneri sottoscrittori) in tema di legge applicabile alle cause transnazionali di separazione e divorzio, che riserva una disciplina di favore per gli accordi prematrimoniali. La giurisprudenza italiana, si è pronunziata in diverse occasioni sulla validità di tali intese con un atteggiamento ondivago, passando da concezioni possibiliste a posizioni negazioniste. Dopo iniziali aperture negli anni Settanta, la Corte di legittimità nel trentennio successivo, enuclea profili di illegittimità degli accordi (illiceità della causa) tali da dissuadere il più coraggioso dei nubendi . A conferma dei ripetuti sbandamenti, la giurisprudenza non esita a violare i più saldi principi dell’ordinamento, affermando pure, che la nullità di tali accordi sarebbe invocabile dal coniuge avente diritto all’assegno e deducibile, soltanto nella procedura di divorzio, introducendo oltre che una singolare forma di prescrizione, il principio della indissolubilità matrimoniale e patrimoniale . C’è che così ragionando l’eventuale accordo preventivo, potrà essere sottoscritto da una parte con la riserva di porlo in discussione nella fase divorzile, dimenticando l’interprete che oggetto della pattuizione non è lo status coniugale – “ mi impegno a non divorziare ”, ma le conseguenze di carattere patrimoniale connesse all’eventuale scioglimento del matrimonio. Quasi sull’orlo di una crisi di nervi, la Suprema Corte c’ha “ messo la toppa ” e con una decisione del 21 dicembre 2012 (n. 23713/2012), ha ritenuto valido l’accordo stipulato tra due aspiranti coniugi, nel quale si stabiliva che in caso di fallimento dell’unione, la moglie avrebbe ceduto al marito un immobile quale indennizzo per le spese sostenute per ristrutturare la casa coniugale, qualificandolo “non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita” . In verità la Corte , proclamando la propria fedeltà all’indirizzo tradizionale propone una distinzione tra due tipi di intese: “accordi” che intendono “ regolare l’intero assetto economico tra i coniugi o un suo profilo (corresponsione di assegno), con arricchimenti e impoverimenti ”: accordi questi, colpiti da nullità; “ contratti ”, caratterizzati “ da prestazioni e controprestazioni tra loro proporzional i”, in cui la crisi viene in considerazione alla stregua di una condizione: negozi questi, validi. Evidente, salvando l’impostazione di fondo seguita dal Supremo Collegio, lo sforzo di realizzare un risultato di equità sostanziale , conseguito ricorrendo ad un distinguo volto a sottrarre l’accordo in oggetto, al novero di quelli preventivi. In realtà, la pronuncia che annuncia un’inversione di rotta, fa seguito alla decisione del Tribunale di Torino del 20 aprile 2012, nella quale viene stabilito che “ L’accordo concluso sui profili patrimoniali tra i coniugi in sede di separazione legale ed in vista del divorzio non contrasta né con l’ordine pubblico, né con l’art. 160 c.c.” ed al vento delle riforme, inaugurato dal disegno di legge n. 2629, – “ Modifiche al codice civile e alla legge 1º dicembre 1970, n. 898, in materia di patti prematrimoniali ”- e dalla proposta formulata dal Consiglio Nazionale del Notariato nel 2011. Superato lo scoglio dell’inammissibilità, occorre prendere atto che il matrimonio è affrontato oggi, con uno spirito diverso da quello che animava i nostri nonni, sicchè, la possibilità di regolamentare anticipatamente le conseguenze della fine del rapporto, avrebbe il pregio di diminuire il contenzioso, i tempi ed i costi, fermo il potere-dovere dell’autorità giudiziaria di valutarne l’equità con speciale riguardo all’interesse dei figli. Certamente la redazione di patti prematrimoniali costringerà il legislatore ad occuparsene sempre di più.

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