Sentenza giudiziaria:
L'imputato veniva arrestato in flagranza di reato per aver illecitamente detenuto "nr. 1 involucro di carta contenente sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo di gr. 3,4 e nr. 2 panetti di sostanza stupefacenti del tipo hashish del peso complessivo di gr. 199,4", contestandogli altresì la recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4 c.p. In sede di convalida veniva richiesto un termine a difesa e, nelle more dell'udienza di trattazione, venivano altresì svolte indagini difensive ex art. 391 ter c.p.p.
Alla successiva udienza di trattazione, lo scrivente difensore formulava richiesta di definizione del procedimento nelle forme del giudizio abbreviato ed in sede di conclusioni chiedeva l'assoluzione quantomeno ex art. 530 cpv c.p.
Il Tribunale di Milano aderiva alle motivazioni sostenute dalla difesa ed assolveva l'imputato poiché il mero "dato ponderale della sostanza detenuta, certamente significativo, non costituisce tuttavia indice indiziario univoco della finalizzazione della droga allo spaccio a terzi". Riteneva dunque che la disponibilità in capo all'imputato "di un quantitativo importante di sostanza stupefacente" certamente costituiva "indizio grave ma non univoco della destinazione allo spaccio", considerando "non implausibile la tesi della precostituzione di una scorta per uso personale da parte dell'imputato, assuntore abituale di droghe "leggere", per ragioni di opportunità.", veniva altresì ritenuta "poco plausibile (...) l'ipotesi che l'imputato si avvalesse del coltello per il taglio della sostanza" in "assenza di strumenti finalizzati alla pesatura".