Un’unica condotta violenta in danno della moglie giustifica l’addebito della separazione al marito maltrattante.

Tribunale




Sentenza giudiziaria: In caso di condotte violente perpetrate in danno del coniuge, ai fini della pronuncia dell’addebito della separazione nei confronti dell’altro è sufficiente che la vittima provi l’esistenza anche di un’unica condotta violenta, essendo tale comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivo della pari dignità di ogni persona e ciò anche nella ipotesi in cui tale condotta sia risalente nel tempo, a nulla rilevando che la conflittualità fra i coniugi si sia concretizzata in epoca antecedente rispetto al verificarsi di tali eventi o che le violenze si siano verificate in epoca posteriore rispetto all’insorgere della crisi coniugale ed indipendentemente dalla condotta del coniuge vittima dell’abuso. Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale, infatti, la lesione della dignità della persona del coniuge che si concretizza mediante atti di violenza fisica e psichica costituisce gravissima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di per sé idonea a determinare l’intollerabilità della convivenza con esonero per il giudice di merito dal dovere di comparazione delle condotte della vittima, in quanto trattasi di condotte che per la loro gravità possono essere comparabili soltanto con comportamenti omogenei



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Avvocato Giovanna Lucrezia Leggieri a Lecce
Giovanna Lucrezia Leggieri

Avvocato Matrimonialista e divorzista