Avvocato Giovanna Lucrezia Leggieri a Lecce

Giovanna Lucrezia Leggieri

Avvocato Matrimonialista e divorzista

Informazioni generali

Sono contitolare dello Studio Legale Bolognini-Leggieri. Collaboro con l'Avv. Luigi Bolognini sin dal 2010. Tra le altre materie, mi occupo con assiduità e passione del diritto di famiglia e dei minori. Ho maturato una considerevole esperienza nei rapporti familiari, nella loro accezione più ampia, trattando di questioni attinenti ai rapporti tra i coniugi, alla filiazione ed al diritto dei minori. Materie che richiedono un approccio psicologicamente orientato per la delicatezza delle questioni trattate.

Esperienza


Diritto di famiglia

Mi occupo di diritto di famiglia, trattando nello specifico questioni attinenti ai rapporti di coniugio e di filiazione. In questo settore penso che la maggior capacità che debba possedere un avvocato è quella di assistere psicologicamente il proprio cliente, supportandolo nelle varie fasi del percorso intrapreso.


Separazione

La separazione civile di un matrimonio è la procedura che permette ai coniugi di interrompere la convivenza, ma non di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale. La separazione può essere consensuale, quando i coniugi sono d'accordo, oppure giudiziale, quando non c'è accordo. In entrambi i casi, è possibile procedere tramite il Comune, se si tratta di separazione consensuale.


Divorzio

Il divorzio in caso di matrimonio civile, detto anche scioglimento del matrimonio, comporta la cessazione del vincolo coniugale e la fine dei diritti e doveri tra i coniugi. La procedura può essere consensuale, quando c'è accordo tra i coniugi, o giudiziale, quando non c'è accordo. In entrambi i casi, è consigliabile l'assistenza di un avvocato.




Credenziali

Sentenza giudiziaria

Un’unica condotta violenta in danno della moglie giustifica l’addebito della separazione al marito maltrattante.

Tribunale

In caso di condotte violente perpetrate in danno del coniuge, ai fini della pronuncia dell’addebito della separazione nei confronti dell’altro è sufficiente che la vittima provi l’esistenza anche di un’unica condotta violenta, essendo tale comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia, in quanto lesivo della pari dignità di ogni persona e ciò anche nella ipotesi in cui tale condotta sia risalente nel tempo, a nulla rilevando che la conflittualità fra i coniugi si sia concretizzata in epoca antecedente rispetto al verificarsi di tali eventi o che le violenze si siano verificate in epoca posteriore rispetto all’insorgere della crisi coniugale ed indipendentemente dalla condotta del coniuge vittima dell’abuso. Ai fini della valutazione della gravità ed efficienza causale, infatti, la lesione della dignità della persona del coniuge che si concretizza mediante atti di violenza fisica e psichica costituisce gravissima violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, di per sé idonea a determinare l’intollerabilità della convivenza con esonero per il giudice di merito dal dovere di comparazione delle condotte della vittima, in quanto trattasi di condotte che per la loro gravità possono essere comparabili soltanto con comportamenti omogenei

Sentenza giudiziaria

Se entrambi i coniugi lavorano, occorre verificare se il divorzio produca uno squilibrio effettivo e di non modesta entità

Cass. Civ.

Nel caso in cui entrambi i coniugi abbiano proseguito durante il coniugio a svolgere le rispettive attività professionali, occorre verificare, in primo luogo, se il divorzio abbia comunque prodotto, alla luce dell'esame comparativo delle condizioni economico patrimoniali delle parti, uno squilibrio effettivo e di non modesta entità. Ove tale rilevante disparità sia accertata, è necessario verificare se sia casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti la coppia coniugata, se abbia comportato un sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi, non solo quando la rinuncia a occasioni professionali da parte del coniuge economicamente più debole sia il frutto di un accordo intervenuto fra i coniugi, ma anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare che, salvo prova contraria, esprime una scelta comune tacitamente compiuta dai coniugi a fronte del contributo, esclusivo o prevalente, fornito dal richiedente alla formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, anche sotto forma di risparmio.

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Piazza Mazzini 4
Lecce (LE)