Accordi patrimoniali e tutela del minore

Tribunale di Lecce, Sentenza del 03-03-2025




Sentenza giudiziaria: In sede di separazione consensuale, l'omologazione dell'accordo raggiunto dai coniugi è subordinata alla verifica della conformità alla legge e della rispondenza all'interesse della prole. Il Tribunale di Lecce si è pronunciato in merito a una domanda congiunta di separazione consensuale tra due coniugi, genitori di un figlio minore. La coppia, dopo un lungo matrimonio, ha deciso di porre fine alla loro unione, presentando un ricorso nel quale definivano in maniera dettagliata le condizioni della separazione, con particolare attenzione alla gestione del figlio e agli aspetti economici. Nel merito, i coniugi hanno concordato un regime di affidamento condiviso del figlio minore, stabilendo la sua residenza prevalente presso la madre. Il padre, pur non convivente, ha ottenuto un ampio diritto di visita, comprendente giorni infrasettimanali, fine settimana alternati e periodi durante le vacanze scolastiche. L'accordo ha previsto anche una clausola di salvaguardia, sottolineando l'importanza di rispettare la volontà del minore nell'organizzazione dei tempi di permanenza con ciascun genitore. Sul fronte economico, la coppia ha raggiunto un accordo che tiene conto delle risorse patrimoniali investite dal marito nell'abitazione familiare di proprietà della moglie. In particolare, la moglie si è impegnata a trasferire al marito una quota della nuda proprietà dell'immobile, mantenendo per sé l'usufrutto vitalizio. È stato altresì definito l'ammontare dell'assegno di mantenimento per il figlio, tenendo conto delle spese sostenute dal padre per l'abitazione e l'autovettura, nonché dell'apertura di fondi vincolati a favore del minore. Entrambi i coniugi hanno rinunciato reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento per sé stessi, dichiarandosi economicamente autosufficienti. Il Tribunale, valutate le condizioni concordate dalle parti, ha ritenuto che le stesse fossero conformi alla legge e rispondenti all'interesse del minore. Pertanto, ha omologato la separazione consensuale, rendendo esecutivi gli accordi raggiunti dai coniugi. La decisione non ha previsto alcuna statuizione in merito alle spese processuali, in considerazione della natura consensuale del procedimento.



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Avvocato Giovanna Lucrezia Leggieri a Lecce
Giovanna Lucrezia Leggieri

Avvocato Matrimonialista e divorzista