Avvocato Gabriele Perna a Modena

Gabriele Perna

Avvocato a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Gabriele Perna, avvocato a Modena con particolare competenza nel diritto del lavoro, assiste lavoratori e aziende in licenziamenti, contestazioni disciplinari, demansionamento, differenze retributive, contratti di lavoro e mobbing. Ideatore e Fondatore dello Studio Legale Ius Modena, opera anche in diritto previdenziale (ricorsi INPS e INAIL) e nei principali ambiti del diritto civile (su tutti i campi di più interesse), garantendo professionalità, riservatezza e soluzioni efficaci.

Esperienza


Contratti

Mi occupo della redazione, revisione e negoziazione di contratti, offrendo assistenza sia a privati sia ad aziende nella predisposizione di accordi chiari, completi e conformi alla normativa vigente. Gestisco contratti di lavoro, contratti commerciali, contratti di locazione, appalti, accordi transattivi, patti di non concorrenza e obbligazioni di varia natura, verificando clausole, responsabilità e tutele.


Diritto civile

Ho maturato una consolidata esperienza nel Diritto Civile ad ampio spettro (nello specifico condominio, eredità e successioni, separazioni e divorzi, responsabilità civile e risarcimento danni, sinistri stradali, diritto del lavoro, recupero crediti, responsabilità medica, contratti e obbligazioni, diritto societario, diritto bancario e procedure di sfratto)


Diritto del lavoro

Nel diritto del lavoro, in cui peraltro ho conseguito un diploma di specializzazione, offro assistenza completa a lavoratori e aziende nella gestione dei rapporti di lavoro, dei contratti, delle mansioni, dei trasferimenti e dei procedimenti disciplinari. Analizzo ogni situazione per individuare eventuali irregolarità o violazioni, fornendo strategie efficaci per prevenire e risolvere le controversie. Seguo vertenze individuali e collettive, conciliazioni sindacali e procedimenti giudiziali, garantendo una tutela tecnica accurata e orientata al risultato.


Altre categorie

Eredità e successioni, Previdenza, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Il giudice accoglie le eccezioni del resistente e rigetta tutte le richieste risarcitorie di controparte per presunta responsabilità professionale del commercialista

Decreto di rigetto n. cronol. 955/2025 del 25/01/2025 RG n. 1723/2023 Repert. n. 193/2025 del 27/01/2025 - T. Modena

La causa è stata vinta perché il giudice ha ritenuto che le accuse rivolte al professionista fossero prive di una base concreta. Chi aveva promosso il ricorso non è riuscito a indicare con precisione quali obblighi sarebbero stati violati, né a dimostrare che un diverso comportamento del professionista avrebbe potuto realmente cambiare l’esito degli accertamenti fiscali. È emerso, invece, che molte scelte erano state assunte autonomamente dal cliente, che aveva presentato alcuni atti personalmente o tramite altri difensori, senza fornire un vero mandato per le attività poi contestate. Un elemento decisivo è stato anche il quadro documentale: i messaggi, i ricorsi e i comporti del cliente mostravano che aveva ritirato la documentazione e gestito le pratiche in modo indipendente, rendendo infondata l’idea di un’omissione professionale. Inoltre, l’esito negativo della procedura fiscale dipendeva soprattutto da problemi della contabilità aziendale e dalla mancanza di documenti originari, non da comportamenti del professionista. La difesa ha avuto particolare forza proprio nella capacità di ricostruire puntualmente i fatti, mostrando con chiarezza che non vi era stato né un incarico formale per la costituzione in giudizio, né una condotta negligente. È stata determinante anche la contestazione del nesso causale: si è dimostrato che, anche ipotizzando interventi ulteriori, il risultato non sarebbe cambiato perché le criticità erano strutturali e provenienti dalla gestione contabile del cliente. Questa ricostruzione precisa, coerente e documentata ha convinto il giudice a rigettare integralmente le domande risarcitorie.

Sentenza giudiziaria

Debito azzerato: il Tribunale ribalta la decisione e sancisce la vittoria dell’appellante

Sentenza n. 254/2025 pubbl. il 25/02/2025 RG n. 2747/2023 Tribunale di Modena

La causa è stata vinta perché il Tribunale ha riconosciuto che la società che pretendeva il pagamento non aveva fornito alcuna prova concreta dell’esistenza e dell’ammontare del credito richiesto. Il giudice ha evidenziato che, per ottenere il pagamento di un saldo di conto corrente, è indispensabile produrre l’intera documentazione bancaria: estratti conto completi, movimenti, certificazioni ex art. 50 TUB o altri atti idonei a dimostrare come si sia formato il presunto debito. In questo caso, la società si era limitata a depositare un vecchio contratto di conto corrente e alcune diffide con importi perfino divergenti tra loro, senza alcuna documentazione contabile che permettesse di verificare se il saldo fosse effettivamente dovuto. Il Tribunale ha ritenuto tale carenza probatoria “assorbente” e decisiva, applicando il principio della ragione più liquida e riformando integralmente la sentenza di primo grado. La difesa dell’appellante è risultata particolarmente efficace perché ha contestato con precisione l’assoluta mancanza di prova, evidenziando come nessun estratto conto fosse presente agli atti e come gli atti prodotti dall’avversario fossero meri documenti unilaterali, privi di qualsiasi valore dimostrativo. È stato inoltre valorizzato il disconoscimento dei documenti e ribadito che non è sufficiente produrre un contratto di apertura di conto per dimostrare un credito. Grazie a questa impostazione concreta, rigorosa e aderente ai princìpi sull’onere della prova, il Tribunale ha accolto integralmente l’appello, ha rigettato la domanda avversaria e ha condannato la società al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Sentenza giudiziaria

Carta Docente: ottenuto il riconoscimento del diritto anche per i precari. Vittoria piena contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito

Sentenza n. 267/2024 pubbl. il 01/10/2024 RG n. 158/2024 Tribunale di Piacenza Sez. Lavoro

La causa è stata vinta perché il giudice ha riconosciuto che l’esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dalla Carta Docente è illegittima e discriminatoria. È stato accertato che non vi è alcuna ragione oggettiva per trattare diversamente i docenti precari rispetto a quelli di ruolo, dato che svolgono le medesime mansioni, hanno identiche responsabilità e sono soggetti allo stesso obbligo di formazione continua. La difesa dell’avvocato è risultata particolarmente incisiva: ha ricostruito con chiarezza l’intero quadro normativo e giurisprudenziale, valorizzando le decisioni della Corte di Giustizia UE, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione, tutte concordi nel ritenere illegittima la disparità di trattamento. La precisione nell’individuare i principi di non discriminazione e buon andamento della pubblica amministrazione ha rafforzato ulteriormente la posizione della ricorrente. Grazie a questa impostazione solida e coerente, il giudice ha accolto integralmente il ricorso, riconoscendo il diritto alla Carta Docente per gli anni richiesti e condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito a renderla disponibile.

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