Avvocato Francesco Dimundo a Bitonto

Francesco Dimundo

Avvocato civilista

Informazioni generali

Rigore morale, autorevolezza e una approfondita conoscenza della materia contraddistingue l'avvocato Francesco Dimundo, il quale fa della sua inesauribile curiosità e competenza il vero motore dei propri successi professionali. Dalla spontaneità dell’approccio scientifico derivano generosità intellettuale e intransigenza nel perseguire i risultati del proprio impegno. Una buona dose di saggia prudenza e di buon senso completano il sua metodo di lavoro. Ogni questione proposta dal cliente viene sempre scandagliata e approfonditamente analizzata prima di avviare un eventuale contenzioso giudiziario

Esperienza


Diritto del turismo

Ho patrocinato una grande quantità di clienti nelle difficili controversie contro per es. le compagnie aeree in materia di risarcimenti e indennizzi (compensazione pecuniaria ex Reg. UE n. 261/2004) da annullamento del viaggio, annullamento del volo, ritardo del volo ecc.


Eredità e successioni

Sono specializzato nella materia successoria per aver trattato un gran numero di questioni relative ad impugnative di testamenti lesivi di quote di riserva, testamenti poi accertati come falsificati ecc. Tutte le questioni trattate in questo campo si sono concluse con il successo delle pretese dei miei clienti.


Diritto civile

Ho sviluppato importanti competenze in materia di condominio, diritti dei consumatori e risarcimenti, eredità e donazioni, contratti, locazioni, proprietà e diritti reali, recupero crediti, separazioni e divorzi, infortunistica stradale e liberazione terreni da livelli Fondo Edifici di Culto, risarcimenti e rimborsi inerenti a voli contro le compagnie aeree, ecc.


Altre categorie

Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Risarcimento danni, Incidenti stradali, Diritto di famiglia, Separazione, Diritto immobiliare, Diritto agrario, Diritto assicurativo, Divorzio, Diritto del lavoro, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica.



Credenziali

Pubblicazione legale

Crociera andata male

Pubblicato su IUSTLAB

Il Caso: nel mese di settembre 2016 la Sig.ra Tizia accettava l’offerta commerciale proposta sul sito web di un tour operator online avente ad oggetto l’acquisto di un pacchetto turistico comprendente un viaggio per due persone con soggiorno in nave da crociera nel Mar dei Caraibi - con partenza dalla Florida, USA nel mese di gennaio 2017 - e, contestualmente, versava un acconto sul corrispettivo totale. Corrispettivo poi saldato interamente nel mese di dicembre 2016. Il pacchetto turistico in oggetto includeva, tra l’altro, tutti i necessari spostamenti in aereo per consentire alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore Caio, di raggiungere il luogo di partenza della nave da Bari e per ivi fare ritorno dalla Florida alla conclusione del tour caraibico. In particolare veniva ordinata l’emissione dei biglietti per i seguenti spostamenti in aereo: 1) volo con partenza da Bari e con arrivo a Roma Fiumicino; 2) volo con partenza da Roma Fiumicino e con arrivo a Miami; 3) volo di ritorno con partenza da Miami e con arrivo a Roma Fiumicino; 4) volo con da Roma Fiumicino e con arrivo a Bari. Il giorno stabilito per la partenza, Tizia e Caio si presentavano allo sportello check-in della compagnia aerea designata nell’aeroporto di Bari-Palese dove ritiravano i titoli di viaggio e, nonostante l’ondata di forte maltempo che si stava già abbattendo su tutta la Puglia (una straordinaria tormenta di neve), venivano condotti a bordo dell’aeromobile che li avrebbe portati a Roma Fiumicino. Trascorso un lungo lasso di tempo di attesa a bordo dell’aereo, tutti i passeggeri, informati del fatto che il decollo sarebbe stato rimandato in attesa che la brusca tempesta volgesse al termine, venivano invitati ad abbandonare l’aeroplano. Tuttavia le condizioni meteorologiche non miglioravano affatto tanto che, dopo altre ore di attesa all’interno del gate aeroportuale, la sig.ra Tizia apprendeva che il volo Bari-Roma veniva cancellato definitivamente. Ciò chiaramente impediva la fruizione dell’intero pacchetto turistico acquistato per via della impossibilità di raggiungere il porto di imbarco in Florida a causa della perdita della coincidenza con l’altro volo con partenza da Roma. Il tour operator comunicava a Tizia che non sarebbe stato possibile restituire il prezzo pagato per il pacchetto turistico acquistato, in quanto la mancata fruizione di quest’ultimo non era dipesa da cause imputabili a sè. La sig.ra Tizia, intendendo ottenere la restituzione dell’intera somma pagata in favore del tour operator online a titolo di prezzo per il pacchetto turistico non più fruito, si rivolgeva dal proprio legale. La norma fondamentale in materia è quella espressa dal combinato disposto degli artt. 1256 e 1463 del codice civile; il primo predica che “ La obbligazione si estingue quando, per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile ”. Ed in effetti si era reso assolutamente impossibile per Tizia ovviare all’inconveniente meteorologico che aveva causato la cancellazione del volo da Bari a Roma. Essa, infatti, con diligenza e scrupolosità, non aveva mancato di vagliare tutte le possibili alternative teoricamente idonee a raggiungere l’aeroporto di Roma come autobus e treno; ma tali opzioni si erano rivelate del tutto inadeguate in quanto avrebbero implicato un eccessivo dispendio di tempo tale da far perdere alla sig.ra Tizia e al suo accompagnatore l’aereo in partenza da Roma con destinazione Florida. Appurata, quindi, l’estinzione dell’obbligazione per impossibilità sopravvenuta della prestazione non imputabile al debitore, occorre considerare che, a norma dell’art. 1463 del codice civile, “ nei contratti con prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione, e deve restituire quella che abbia già ricevuta , secondo le norme relative alla ripetizione dell'indebito .” Era evidente, pertanto, che il tour operator doveva restituire la somma indebitamente trattenuta a titolo di corrispettivo di un pacchetto turistico mai fruito da parte degli sfortunati viaggiatori. A fronte di una siffatta qualificazione giuridica dei fatti, il legale della sig.ra Tizia, a seguito dello scambio di corrispondenza con l’operatore turistico e dopo aver inviato allo stesso un invito alla stipula della negoziazione con l’assistenza di un avvocato, riusciva ad ottenere dal debitore la restituzione di tutte le somme dovute in favore della cliente. AVVERTENZA PER IL LETTORE: Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

Pubblicazione legale

Tamponamento a catena. Chi paga?

Pubblicato su IUSTLAB

Viviamo in un’epoca in cui nessuno rinuncia all’automobile: solo nel 2018 sono state immatricolate ben 1.970.497 automobili (Fonte:aci ) senza contare i veicoli di trasporto merci e bus; e il trend è in costante crescita. E’ logico aspettarsi che sia altrettanto alto il numero di incidenti stradali. E, infatti, è proprio così. Si pensi che nel 2016 si sono verificati in Italia 175.791 incidenti stradali (Fonte: istat ) Tra i comportamenti errati più frequenti l’ISTAT segnala la guida distratta, il mancato rispetto della precedenza e la velocità troppo elevata (nel complesso il 41,5% dei casi). Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate risultano, infatti, l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida. In siffatto scenario uno degli accadimenti più frequenti – e per fortuna non dei più gravi – nelle nostre realtà urbane, è senza dubbio il cosiddetto “tamponamento a catena”. A tal proposito è lecito chiedersi se la responsabilità del tamponamento a catena sia dell’ultimo veicolo sopraggiunto – per intenderci quello che ha provocato il primo tamponamento – oppure no. Per dare una risposta a tale quesito è necessario stabilire se i veicoli coinvolti nel tamponamento siano fermi o in movimento. In giurisprudenza è consolidato il principio secondo cui, nell'ipotesi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento trova applicazione l'art. 2054, comma 2 del codice civile, con conseguente presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato), fondata sull' inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, qualora non sia fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. Quando i veicoli sono in movimento, quindi, ciascun conducente è responsabile dei danni subiti dal veicolo che lo precede ed è pertanto tenuto a sopportare in proprio le spese eventualmente occorse per la riparazione dei danni alla parte anteriore del suo veicolo, mentre ha diritto ad essere risarcito, dal "suo" tamponante, del danno subito alla parte posteriore. Nel caso, invece, di scontri successivi fra veicoli facenti parte di una colonna in sosta , unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate , tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cassazione civile sez. III 19 febbraio 2013 n. 4021). Graverà su quest’ultimo, pertanto, l’obbligo di risarcire i danni subiti da tutti gli automobilisti che lo hanno preceduto. Ad ogni modo è sempre bene considerare il dettato dell’art art. 141 del codice della strada il quale afferma che " è obbligo del conducente regolare la velocità del veicolo in modo che avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato ed al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione". AVVERTENZA PER IL LETTORE Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

Pubblicazione legale

Come comportarsi in caso di sinistro stradale senza urto tra veicoli?

Pubblicato su IUSTLAB

Quante volte alla guida della nostra auto o della nostra moto, ci è capitato di temere che qualcuno aprisse repentinamente e avventatamente la portiera di un veicolo parcheggiato? E magari abbiamo anche ipotizzato di possedere quella prontezza di riflessi necessaria a deviare la marcia per evitare l’impatto. Ma cosa succede se per scansare un ostacolo causiamo un incidente? L’art. 2054 del codice civile prescrive che “nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli”. E nel caso in cui non vi sia uno scontro? La Suprema Corte ha più volte chiarito che “ la presunzione di pari corresponsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054 comma 2 c.c., è applicabile, di regola, soltanto quando tra i veicoli coinvolti vi sia stato un urto. Tuttavia, anche quando manchi una collisione diretta tra veicoli è consentito applicare estensivamente la suddetta norma al fine di graduare il concorso di colpa tra i vari corresponsabili, sempre che sia accertato in concreto il nesso di causalità tra la guida del veicolo non coinvolto e lo scontro.” (Cassazione civile sez. III 09 marzo 2012 n. 3704; Cassazione civile sez. III 23 luglio 2002 n. 10751). E’ necessario, pertanto, accertare in via preventiva il nesso di causalità tra il comportamento del conducente del veicolo responsabile della manovra improvvisa e il sinistro. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18337 del 31/07/2013, si è espressa sul caso di un motociclista che, rovinato al suolo per evitare l’impatto con un veicolo che aveva commesso una incauta manovra, aveva chiesto al proprietario dell’auto il risarcimento dei danni subiti. La Corte ha rigettato il ricorso del motociclista poiché questi non aveva dimostrato che la condotta dell’automobilista era stata effettivamente avventata e illegittima ed era stata di per sé idonea a causare la caduta; era anzi emerso che quest’ultima si era verificata per colpa del ricorrente stesso. In altra nota sentenza riguardante un caso del tutto analogo, il Tribunale di Piacenza sottolinea che “ alla stregua dei principi generali codificati dall'art. 2697 c.c., spetta interamente all'attore dar prova di quanto dedotto, e cioè che l'occupazione del bordo stradale oltre il limite asfaltato è stata una manovra di emergenza resa necessaria per evitare lo scontro con lo scuola scuolabus, asseritamente circolante in violazione delle norme di circolazione in quanto in eccesso di velocità e sul lato sinistro della strada” (Tribunale di Piacenza del 27/10/2010). In conclusione, quando si è in presenza di un sinistro in cui non vi è stato alcun impatto tra i veicoli, è d’obbligo chiedersi: è stato davvero il veicolo non entrato in collisione con noi a provocare il sinistro di cui siamo stati vittime? Siamo in grado di dimostrarlo? Oppure avremmo potuto evitare il sinistro con le dovute cautele e precauzioni? AVVERTENZA PER IL LETTORE: Questo scritto non approfondisce tutti gli aspetti controversi della questione trattata. Quando hai un problema non accontentarti mai della lettura di saggi o articoli sul web anche perché il diritto è in continua evoluzione e il medesimo fatto potrebbe avere una qualificazione giuridica diversa a distanza di anni. Rivolgiti sempre ad un professionista : lui sa come prevenire i rischi ed evitare i numerosi pericoli che si annidano ovunque e conosce la strada migliore per tutelare adeguatamente i tuoi diritti.

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