Sentenza giudiziaria
Accordo stragiudiziale tra ex coniugi
Tribunale Cassino del 13.02.25
DIRITTO PENALE - Idoneità degli accordi transattivi a scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cp articoli 81, 570 e 570 bis)
DIRITTO PENALE - Idoneità degli accordi transattivi a scriminare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare (Cp articoli 81, 570 e 570 bis)
Gli accordi transattivi conclusi in sede stragiudiziale tra i coniugi, sebbene non siano trasfusi nella sentenza di separazione o divorzio, possono ritenersi idonei a scriminare il reato di cui all’articolo 570 bis c.p., se non contrari all’ordine pubblico o all’interesse dei beneficiari dell’assegno di mantenimento. In tal caso, le intese raggiunte sono idonee a produrre autonomi effetti obbligatori tra le parti e costituiscono una scriminante all’ipotesi delittuosa dell’articolo 570 bis c.p. se l’imputato (come nel caso di specie) ha conformato la sua condotta adempiendo agli accordi intercorsi con l’ex coniuge.
In ordine al reato di cui all’articolo 570 c.p., la condotta pregressa accertata in dibattimento conserva necessariamente la propria connotazione di antigiuridicità, ma l’indiscusso adempimento, provato con la produzione documentale in atti, ancorché tardivo, anche del debito arretrato, ha sostanzialmente neutralizzato, quanto meno, il nocumento patrimoniale provocato dal reato, e tale comportamento post delictum può essere comunque tenuto in considerazione perché elide in gran parte l’antigiuridicità della condotta.
Tribunale Cassino, penale, sentenza, 2 maggio 2025 n. 243 – Giudice Alessio
IL TRIBUNALE DI CASSINO
in sede penale
in composizione monocratica
nella persona del DOTT. GIORGIO ALESSIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa penale di primo grado
contro:
S.S., nato a M. (L.) il (...), ivi residente in via P.C. n. 109, ma di fatto domiciliato a M. (L.) frazione M.,
alla via A. n. 1158;
Ass.to e difeso di fiducia dall'avv…., del Foro di S. M. Capua Vetere.
libero, assente
imputato:
in ordine al reato di cui agli artt. 81, 570 co.1 e 2 in relazione all'art. 570 bis c.p., perché, con più azioni
esecutive di un medesimo disegno criminoso, violava gli obblighi di assistenza familiare, facendo
mancare i mezzi di sussistenza alla moglie C.P. e ai figli V. (n. il (...)) e C. (n. il (...) - minore);
omettendo di versare regolarmente, l'assegno mensile di mantenimento di Euro 800,00 dal mese di
luglio del 2015, oltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, ecc.), posto a suo carico
dal giudice civile nell'ambito della causa di separazione personale, con Provv. del 25 novembre 2011
R.G. 4708/2011 del Tribunale di Latina.
Accertato in …(LT) dal mese di luglio 2015 e tuttora perdurante.
- con l'intervento del P.M.: VPO Dr. ssa D. Conte
Svolgimento del processo
In seguito a decreto di citazione del 15.04.22, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Cassino, …era
tratto a giudizio di questo Tribunale per rispondere del reato in epigrafe ascritto.
Alla prima udienza del 25.01.23, di fronte ad altro Giudice, regolare la notifica all'imputato
dichiarato assente preliminarmente rigettata un'eccezione della difesa (cfr. verb. ud.), aperto il
dibattimento ed ammesse le prove si rinviava all'udienza del 11.10.23, assente la teste del PM p.o.,
non regolarmente citata, si rinviava al 13.12.23, rinviata per eccessivo carico di ruolo ed ora tarda
all'udienza del 24.04.24, escussa la p.o. C.P., all'esito, il PM dichiarava di rinunciare all'altro suo teste
di lista M.V., il Tribunale, revocata l'ordinanza ammissiva, rinviava al 26.06.24, la difesa depositava
documentazione inerente a pagamenti dell'imputato ancora in esecuzione per definire la posizione
debitoria con la ex-coniuge, chiedeva termine fino a gennaio 2025 con sospensione dei termini
prescrizionali per trattative in corso e per depositare ulteriore documentazione relativa ad accordo
transattivo non ancora disponibile, sentito il PM che nulla osservava, il Tribunale accoglieva l'istanza
e rinviava, con sospensione dei termini prescrizionali per l'intero periodo, al 13.02.25, sul ruolo di
questo giudicante come da disposizioni tabellari, rinnovati gli atti del dibattimento in assenza di
nuove richieste delle parti, il difensore rappresentava che l'imputato aveva ottemperato all'intero
pagamento versando anche di tutto il pregresso, con estinzione della procedura esecutiva e
depositava la relativa documentazione, assente l'imputato, nessuna lista testi della difesa, chiusa
l'istruttoria dibattimentale le parti concludevano rassegnando le conclusioni in epigrafe indicate e il
Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, decideva come da dispositivo in atti.
Motivi della decisione
All'esito dell'istruttoria dibattimentale espletata, va pronunciata sentenza di assoluzione ai sensi
dell'art. 530 cpv c.p.p., perché il fatto non costituisce reato.
Non integra pienamente il delitto previsto dall'art. 570, comma 1 e 2, in relazione all'art. 570 bis c.p.,
così come contestato, l'omesso versamento di somme stabilite dal giudice, quando l'imputato abbia
fornito prova che ha ottemperato, seppur tardivamente, versando tutte le somme che ancora doveva
quale mantenimento per il coniuge ed i figli.
La p.o. C.P. nella sua testimonianza riferiva un rapporto conflittuale con l'ex coniuge e delle varie
vicissitudini vissute dopo la separazione, anche in ordine alla situazione relativa alla casa coniugale,
nella quale comunque era rientrata nel 2015, circostanze comunque antecedenti ai fatti per cui è
causa, precisando che il coniuge aveva versato negli anni il mantenimento in maniera irregolare e
quasi mai per l'intera somma imposta dal provvedimento di separazione; riferiva inoltre che si era
occupato poco o nulla della vita sociale dei figli e non aveva quasi mai versato quanto dovuto per le
spese straordinarie. Concludeva, precisando che nel 2022 il tribunale aveva revocato ogni statuizione
in ordine al mantenimento, sia per lei, che aveva un'attività lavorativa sia per i figli considerata la
loro maggiore e la loro attività lavorativa. (cfr. trascr. ud. 24.04.24)
I mezzi di sussistenza sono gli strumenti destinati a far fronte alle esigenze minime di vita (per
esempio: cibo, alloggio, riscaldamento) di coloro che ne hanno diritto, strumenti che non vanno
confusi, almeno concettualmente, con il mantenimento e con il relativo assegno, disposto nel
giudizio civile in applicazione degli artt. 155 e 156 cod. civ..
Ne deriva il principio di diritto secondo cui in tema di violazione degli obblighi di assistenza
familiare (art. 570 c.p.), in caso di separazione dei coniugi, è necessario distinguere tra assegno
stabilito dal giudice civile e mezzi di sussistenza, essendo questi ultimi del tutto indipendenti dalla
valutazione del giudice civile. Invero, la nozione di mezzi di sussistenza comprende solo ciò che è
necessario per la sopravvivenza dei familiari dell'obbligato nel momento storico in cui il fatto
avviene. Pertanto, nell'ipotesi di mancata corresponsione da parte del coniuge obbligato dell'assegno
stabilito in sede civile, il giudice penale, al fine di ritenere la configurabilità del reato di cui all'art.
570 c.p., deve accertare se per effetto di tale condotta siano venuti a mancare ai beneficiari i mezzi di
sussistenza. L'ipotesi di reato si realizza infatti solo se sussistono da una parte lo stato di bisogno
dell'avente diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza e dall'altra la concreta capacità
economica dell'obbligato a fornirglieli. L'accertamento del secondo presupposto non può essere
meno rigoroso rispetto a quello del primo poiché solo la prova certa di tale capacità - o del fatto che
essa sia venuta meno per una volontaria determinazione del colpevole - può giustificare
un'affermazione di responsabilità penale.
Del resto, il principio è pacifico tanto da essere stato più volte ribadito dalla Suprema Corte che ha
sostenuto che l'unico comportamento penalmente rilevante del coniuge obbligato al versamento di
un assegno di mantenimento in favore dell'altro coniuge dal quale viva separato, o dei figli minori
od inabili a questi affidati, si realizza allorché l'omissione totale o parziale del versamento faccia
mancare i mezzi di sussistenza ai beneficiari dell'assegno.
L'accertamento rilevante per integrare la fattispecie incriminatrice richiede quindi la verifica che la
condizione economica dell'interessato consentisse l'adempimento, condizione necessaria al fine di
ricondurre il mancato adempimento alla volontà di disconoscere i vincoli di assistenza materiale e
morale sussistenti, sia pure in forma attenuata, durante il periodo di separazione. (Cass. Sez.VI pen,
Sent. n. 52393/2014)