Esecuzione presso terzi e fondo pensione

Pignorabilità dei fondi pensione - Verona - Gennaio 2024




Caso legale: Ho assistito un cliente nel recupero del proprio credito promuovendo un pignoramento presso terzi, con tale pignoramento è stato colpito un fondo di previdenza complementare. Sul punto la giurisprudenza della Suprema Corte è intervenuta a riguardo e ha dichiarato che: “Anche dopo la riforma del settore disposta con il D.Lgs. 252 del 2005 le quote accantonate del trattamento di fine rapporto, tanto che siano trattenute presso l’azienda, quanto che siano versate al Fondo di Tesoreria dello Sato presso l’I.N.P.S. ovvero conferite in un fondo di previdenza complementare sono intrinsecamente dotate di potenzialità satisfattiva futura e corrispondono ad un diritto certo e liquido del lavoratore, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina solo l’esigibilità, con la conseguenza che le stesse sono pignorabili e devono essere incluse nella dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell’art. 547 c.p.c.” (Cass. civ. 25/07/2018 n. 19708). Alla luce di tale orientamento, il Giudice dell’Esecuzione ha quindi assegnato la somma al creditore obbligando l’istituto che gestisce il Fondo Pensione a pagare le somme dovute nel momento del riscatto da parte del beneficiario (Tribunale di Verona, 22/01/2024).



Pubblicato da:


Francesca Brutti

Avvocato civilista a Verona




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