Avvocato Filippo Testa a Asti

Filippo Testa

Avvocato a Asti Alba Alessandria Vercelli

Informazioni generali

Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente

Esperienza


Incidenti stradali

La gamma di attività che lo Studio offre è molteplice, ma indirizza il proprio focus sulla gestione del risarcimento danni, sia per quanto riguarda i sinistri stradali, che per quanto riguarda gli incidenti sanitari dovuti a responsabilità medica. Uno dei punti di forza dello Studio è sicuramente la totale disponibilità nel supporto al cliente vittima di un incidente stradale o di malasanità attraverso una corretta istruzione passo dopo passo delle pratiche necessarie volte ad ottenere un risarcimento congruo alle aspettative.


Diritto immobiliare

Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.


Malasanità e responsabilità medica

Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.


Altre categorie

Eredità e successioni, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Separazione, Divorzio, Contratti, Diritto penale, Arbitrato, Sovraindebitamento.



Credenziali

Pubblicazione legale

Lesioni gravi a seguito di sinistro stradale. Massima la tutela per il terzo trasportato

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, circa un mese fa sono stato vittima di un bruttissimo incidente stradale. Mi trovavo in auto con il mio collega di lavoro quando, a seguito di una brusca manovra dell’autovettura che sopraggiungeva nella carreggiata opposta, dopo uno sterzo improvviso da parte di chi si trovava alla guida, l’auto carambolava per diversi metri scaraventandoci nel fosso adiacente. A seguito dell’incidente mi sono state diagnosticate lesioni gravi. La mia vita da quel giorno non è più la stessa: ho perso la sensibilità alla mano destra e a causa della rottura del femore faccio fatica a reggermi in piedi. Come posso tutelarmi? " In materia di responsabilità civile la posizione del terzo trasportato assume connotati del tutto particolari volti, per motivi evidenti e più che comprensibili, a tutelare quella che potrebbe essere definita la “vittima incolpevole” del sinistro. In primo luogo, la richiesta risarcitoria dovrà essere formulata utilizzando come ragione del domandare quella del terzo trasportato. Ciò che maggiormente rileva è l’irrilevanza in merito al fatto che il terzo agisca verso il vettore (ovverosia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista ovvero decida di convenire entrambi in giudizio. Per il terzo trasportato che voglia richiedere e ottenere il risarcimento del danno patito si presentano due differenti possibilità: egli potrà infatti, rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Testamento olografo: la badante eredita tutto.

Voce al Diritto

“Gentile Avvocato, sono stata a lungo la badante di un anziano signore, che purtroppo è deceduto pochi giorni fa, sempre lucidissimo, nonostante avesse superato da tempo i novant’anni. Non si era mai sposato, né aveva figli. Tra le sue carte, in fondo a un foglio con una ricetta medica, ho trovato tre righe, scritte da lui a penna, in cui mi indicava come unica sua erede, con data e sua firma. Le due nipoti del defunto, figlie di un suo fratello, stanno preparando gli atti per prendersi l'eredità, che comprende varie case e terreni, in quanto sono i suoi parenti più prossimi. Quelle due righe scritte dal defunto possono impedire alle nipoti di ereditare?” Cara lettrice, quelle che lei chiama due righe, scritte di proprio pugno dall'anziano di cui lei era badante, sono a tutti gli effetti un testamento valido ed efficace. Secondo l'art. 602 comma 1 del codice civile, infatti, è valido il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore: esso prende il nome di testamento olografo. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'unico requisito che deve essere rispettato dal testamento olografo è che esso sia interamente scritto di pugno dal testatore e da lui sottoscritto e datato. Il testamento olografo è valido anche se il documento cartaceo che lo reca contenga scritti provenienti da altre persone, in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (Cassazione, sentenza n. 11733). Quindi il fatto che sia stato scritto sotto a una ricetta medica, non comporta alcuna invalidità: quello che lei ha in mano...(continua a leggere cliccando sul link)

Pubblicazione legale

Accesso agli atti in caso di sinistro: le differenze tra i regimi assicurativi

Voce al Diritto

“Buongiorno avvocato, sono stato da poco coinvolto senza colpa in un sinistro stradale e mi sono subito attivato presso la mia assicurazione per richiedere il risarcimento. La mia polizza gode del regime di indennizzo diretto che dovrebbe garantirmi alcuni diritti in più, soprattutto in materia di accesso agli atti, in base a quanto mi era stato detto al momento della stipula. Me lo può confermare, perché ora la compagnia si rifiuta di fornirmi tutti i documenti a loro disposizione." Gentile lettore, nonostante il tema da lei sollevato sia comune, la materia in oggetto è spesso sconosciuta o non conosciuta in modo adeguato dagli assicurati e, grazie al suo quesito, possiamo ora affrontarla e delinearne alcuni tratti essenziali. È necessario, innanzitutto, definire il regime di indennizzo (o risarcimento) diretto: in questo caso, è consentito per il soggetto non (o parzialmente) responsabile di un incidente stradale ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia dei danni subiti. Di norma, ciò consente di ottenere una liquidazione più rapida rispetto a quanto accade ordinariamente. Esso è attivabile solo in caso sussistano determinati requisiti che, in realtà, individuano un ambito di applicazione molto lato poiché si sostanziano nella necessità che il sinistro coinvolga non più di due veicoli immatricolati in Italia, che questi siano identificati e assicurati con compagnie italiane (o straniere che abbiano aderito a questa procedura) e che l’episodio avvenga in territorio italiano. È fondamentale ricordare anche che solo alcuni tipi di danno sono risarcibili direttamente (danni al veicolo non responsabile del sinistro, lesioni di lieve entità subite dal conducente fino al 9% di invalidità permanente, lesioni ai terzi trasportati anche superiori al 9% di invalidità permanente e danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente). Tale procedura è alternativa a quella che possiamo definire “generale” e, come da lei anticipato, garantisce delle facoltà più ampie all’assicurato. Infatti, la compagnia assicurativa è tenuta “ad ampi obblighi di assistenza al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno”. In questo regime, chiaramente, la compagnia gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile. Se l’assicurato non si trova nel caso da lei descritto, il diritto di accesso si limita solamente agli atti che sono già presenti nel fascicolo del sinistro riferiti, dunque, a quanto la compagnia abbia già esperito, in quanto ritenuto sufficiente per accogliere o rifiutare l’indennizzo, durante la fase istruttoria. Nel regime generale, dunque, l’assicurazione non è obbligata né a eseguire nuove perizie o accertamenti tecnici, qualora appaiano necessari, né ad acquisire documentazione ulteriore e aggiuntiva, rispetto a quella già presente, nei confronti di soggetti terzi. La giurisprudenza, da ultimo con l’ordinanza n. 12605/2025 della Corte di Cassazione, giustifica questa difformità di trattamento dell’assicurato poiché, a differenza del risarcimento diretto, non vi sarebbero quelle “pregnanti ragioni … in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato”. Per questo motivo non risulta possibile “estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti” Nell’ordinanza sopracitata, la Suprema Corte chiarisce anche come il danneggiato può tutelarsi nel caso la propria compagnia non si comporti conformemente a quanto previsto dalla legge. Qualora, fattispecie in cui si potrebbe sussumere la sua situazione, vi sia un diniego o una grave limitazione dell’accesso, l’assicurato potrà procedere, in via amministrativa, con reclamo all’Istituto di Vigilanza (IVASS). Nel caso invece l’assicurazione dovesse negare il risarcimento a causa della mancanza degli atti istruttori che secondo le regole di diligenza, buona fede e correttezza avrebbe dovuto svolgere, il danneggiato dovrà instaurare una causa davanti alle Autorità Giudiziarie competenti, non essendo sufficiente una tutela amministrativa. Il procedimento avrà verosimilmente come oggetto, previo accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo qualora non venga offerta una valida motivazione del rifiuto, la condanna della compagnia al pagamento del dovuto. In definitiva, avendo lei stipulato una polizza con risarcimento diretto, potrà rivolgersi alle Autorità amministrative competenti qualora persista il diniego della sua compagnia di permetterle l’accesso a tutti gli atti e non solo quelli contenuti nel fascicolo, elemento che, come si diceva, rappresenta la differenza essenziale dei due regimi. Avv. Filippo Testa

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