La gamma di attività che lo Studio offre è molteplice, ma indirizza il proprio focus sulla gestione del risarcimento danni, sia per quanto riguarda i sinistri stradali, che per quanto riguarda gli incidenti sanitari dovuti a responsabilità medica. Uno dei punti di forza dello Studio è sicuramente la totale disponibilità nel supporto al cliente vittima di un incidente stradale o di malasanità attraverso una corretta istruzione passo dopo passo delle pratiche necessarie volte ad ottenere un risarcimento congruo alle aspettative.
Informazioni generali
Lo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. Con il suo staff di professionisti, nonché con la sua estesa rete di collaudati consulenti, è in grado di garantire difesa, oppure consulenza e assistenza altamente specialistiche, nella gestione e/o conclusione di singole problematiche, questioni, pratiche o affari. Negli anni lo Studio ha maturato rilevante esperienza, assistendo sia privati che società ed enti in molteplici procedimenti giudiziari e affari, dimostrando attenzione alle esigenze del cliente
Esperienza
Lo Studio Legale Testa assicura una consulenza completa e competente in materia di diritto immobiliare. Lo Studio si occupa dell'analisi e della redazione di contratti di vendita e locazione. In occasione dei trasferimenti immobiliari ci occupiamo della redazione di contratti preliminari e di scritture private tra le parti e della consulenza in ordine ai tributi della fiscalità immobiliare. Lo Studio Legale Testa, inoltre, si occupa del contenzioso, ivi comprese le iscrizioni ipotecarie e le esecuzioni immobiliari. Il nostro valore aggiunto è la consulenza specifica in materia di strumenti di protezione patrimoniale.
Settore di particolare rilevanza nell’ambito delle competenze maturate dai membri dello studio è rappresentato dalla responsabilità professionale medica (stragiudiziale e giudiziale) nonché penale, a tutela sia del professionista, sia dei pazienti che ritengano di aver subito un danno a seguito di una inadeguata prestazione medico sanitaria. In tale ambito lo Studio ha sviluppato una importante rete di contatti con autorevoli medici onde ottenere il preventivo accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra il supposto caso di malpractice ed il danno arrecato al paziente.
Altre categorie
Eredità e successioni, Risarcimento danni, Diritto commerciale e societario, Diritto bancario e finanziario, Diritto civile, Diritto di famiglia, Diritto assicurativo, Locazioni, Sfratto, Separazione, Divorzio, Contratti, Diritto penale, Arbitrato, Sovraindebitamento.
Credenziali
Lesioni gravi a seguito di sinistro stradale. Massima la tutela per il terzo trasportato
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, circa un mese fa sono stato vittima di un bruttissimo incidente stradale. Mi trovavo in auto con il mio collega di lavoro quando, a seguito di una brusca manovra dell’autovettura che sopraggiungeva nella carreggiata opposta, dopo uno sterzo improvviso da parte di chi si trovava alla guida, l’auto carambolava per diversi metri scaraventandoci nel fosso adiacente. A seguito dell’incidente mi sono state diagnosticate lesioni gravi. La mia vita da quel giorno non è più la stessa: ho perso la sensibilità alla mano destra e a causa della rottura del femore faccio fatica a reggermi in piedi. Come posso tutelarmi? " In materia di responsabilità civile la posizione del terzo trasportato assume connotati del tutto particolari volti, per motivi evidenti e più che comprensibili, a tutelare quella che potrebbe essere definita la “vittima incolpevole” del sinistro. In primo luogo, la richiesta risarcitoria dovrà essere formulata utilizzando come ragione del domandare quella del terzo trasportato. Ciò che maggiormente rileva è l’irrilevanza in merito al fatto che il terzo agisca verso il vettore (ovverosia il conducente del mezzo sul quale viaggiava) o verso il conducente del mezzo antagonista ovvero decida di convenire entrambi in giudizio. Per il terzo trasportato che voglia richiedere e ottenere il risarcimento del danno patito si presentano due differenti possibilità: egli potrà infatti, rivolgersi direttamente alla compagnia assicuratrice del responsabile civile azionando così la procedura disciplinata l’articolo 144 del Codice delle Assicurazioni Private...(continua a leggere cliccando sul link)
Testamento olografo: la badante eredita tutto.
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, sono stata a lungo la badante di un anziano signore, che purtroppo è deceduto pochi giorni fa, sempre lucidissimo, nonostante avesse superato da tempo i novant’anni. Non si era mai sposato, né aveva figli. Tra le sue carte, in fondo a un foglio con una ricetta medica, ho trovato tre righe, scritte da lui a penna, in cui mi indicava come unica sua erede, con data e sua firma. Le due nipoti del defunto, figlie di un suo fratello, stanno preparando gli atti per prendersi l'eredità, che comprende varie case e terreni, in quanto sono i suoi parenti più prossimi. Quelle due righe scritte dal defunto possono impedire alle nipoti di ereditare?” Cara lettrice, quelle che lei chiama due righe, scritte di proprio pugno dall'anziano di cui lei era badante, sono a tutti gli effetti un testamento valido ed efficace. Secondo l'art. 602 comma 1 del codice civile, infatti, è valido il testamento scritto per intero, datato e sottoscritto di mano dal testatore: esso prende il nome di testamento olografo. La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'unico requisito che deve essere rispettato dal testamento olografo è che esso sia interamente scritto di pugno dal testatore e da lui sottoscritto e datato. Il testamento olografo è valido anche se il documento cartaceo che lo reca contenga scritti provenienti da altre persone, in una parte diversa da quella occupata dalla disposizione testamentaria (Cassazione, sentenza n. 11733). Quindi il fatto che sia stato scritto sotto a una ricetta medica, non comporta alcuna invalidità: quello che lei ha in mano...(continua a leggere cliccando sul link)
Accesso agli atti in caso di sinistro: le differenze tra i regimi assicurativi
Voce al Diritto“Buongiorno avvocato, sono stato da poco coinvolto senza colpa in un sinistro stradale e mi sono subito attivato presso la mia assicurazione per richiedere il risarcimento. La mia polizza gode del regime di indennizzo diretto che dovrebbe garantirmi alcuni diritti in più, soprattutto in materia di accesso agli atti, in base a quanto mi era stato detto al momento della stipula. Me lo può confermare, perché ora la compagnia si rifiuta di fornirmi tutti i documenti a loro disposizione." Gentile lettore, nonostante il tema da lei sollevato sia comune, la materia in oggetto è spesso sconosciuta o non conosciuta in modo adeguato dagli assicurati e, grazie al suo quesito, possiamo ora affrontarla e delinearne alcuni tratti essenziali. È necessario, innanzitutto, definire il regime di indennizzo (o risarcimento) diretto: in questo caso, è consentito per il soggetto non (o parzialmente) responsabile di un incidente stradale ottenere il risarcimento direttamente dalla propria compagnia dei danni subiti. Di norma, ciò consente di ottenere una liquidazione più rapida rispetto a quanto accade ordinariamente. Esso è attivabile solo in caso sussistano determinati requisiti che, in realtà, individuano un ambito di applicazione molto lato poiché si sostanziano nella necessità che il sinistro coinvolga non più di due veicoli immatricolati in Italia, che questi siano identificati e assicurati con compagnie italiane (o straniere che abbiano aderito a questa procedura) e che l’episodio avvenga in territorio italiano. È fondamentale ricordare anche che solo alcuni tipi di danno sono risarcibili direttamente (danni al veicolo non responsabile del sinistro, lesioni di lieve entità subite dal conducente fino al 9% di invalidità permanente, lesioni ai terzi trasportati anche superiori al 9% di invalidità permanente e danni alle cose trasportate appartenenti al proprietario o al conducente). Tale procedura è alternativa a quella che possiamo definire “generale” e, come da lei anticipato, garantisce delle facoltà più ampie all’assicurato. Infatti, la compagnia assicurativa è tenuta “ad ampi obblighi di assistenza al fine di garantire la piena realizzazione del suo diritto al risarcimento del danno”. In questo regime, chiaramente, la compagnia gestisce il sinistro quale mandataria dell’assicurazione del responsabile civile. Se l’assicurato non si trova nel caso da lei descritto, il diritto di accesso si limita solamente agli atti che sono già presenti nel fascicolo del sinistro riferiti, dunque, a quanto la compagnia abbia già esperito, in quanto ritenuto sufficiente per accogliere o rifiutare l’indennizzo, durante la fase istruttoria. Nel regime generale, dunque, l’assicurazione non è obbligata né a eseguire nuove perizie o accertamenti tecnici, qualora appaiano necessari, né ad acquisire documentazione ulteriore e aggiuntiva, rispetto a quella già presente, nei confronti di soggetti terzi. La giurisprudenza, da ultimo con l’ordinanza n. 12605/2025 della Corte di Cassazione, giustifica questa difformità di trattamento dell’assicurato poiché, a differenza del risarcimento diretto, non vi sarebbero quelle “pregnanti ragioni … in forza delle quali la compagnia assicurativa debba pervenire ad offrire una vera e propria consulenza, sia informativa sia tecnica, al danneggiato”. Per questo motivo non risulta possibile “estendere la portata del diritto di accesso a favore del danneggiato al punto di configurare un obbligo, in capo alla compagnia assicurativa, di svolgere ulteriori atti di istruzione del sinistro, così sopportandone i relativi costi, che essa ritenga superflui ed inutili rispetto ad elementi già acquisiti e già sufficienti” Nell’ordinanza sopracitata, la Suprema Corte chiarisce anche come il danneggiato può tutelarsi nel caso la propria compagnia non si comporti conformemente a quanto previsto dalla legge. Qualora, fattispecie in cui si potrebbe sussumere la sua situazione, vi sia un diniego o una grave limitazione dell’accesso, l’assicurato potrà procedere, in via amministrativa, con reclamo all’Istituto di Vigilanza (IVASS). Nel caso invece l’assicurazione dovesse negare il risarcimento a causa della mancanza degli atti istruttori che secondo le regole di diligenza, buona fede e correttezza avrebbe dovuto svolgere, il danneggiato dovrà instaurare una causa davanti alle Autorità Giudiziarie competenti, non essendo sufficiente una tutela amministrativa. Il procedimento avrà verosimilmente come oggetto, previo accertamento dell’esistenza del diritto all’indennizzo qualora non venga offerta una valida motivazione del rifiuto, la condanna della compagnia al pagamento del dovuto. In definitiva, avendo lei stipulato una polizza con risarcimento diretto, potrà rivolgersi alle Autorità amministrative competenti qualora persista il diniego della sua compagnia di permetterle l’accesso a tutti gli atti e non solo quelli contenuti nel fascicolo, elemento che, come si diceva, rappresenta la differenza essenziale dei due regimi. Avv. Filippo Testa
Titolare e fondatore - Studio Legale Testa
Dal 11/2002 - lavoro attualmente quiLo Studio Legale Testa, fondato nel 2002 dall’Avv. Filippo Testa, è una struttura professionale operante, in ambito legale e multidisciplinare, sull’intero territorio italiano. In un’ottica dinamica, caratteristica che ha da sempre contraddistinto lo Studio Legale Testa, sono state ampliate le materie di competenza, grazie al costante aggiornamento e all’inserimento di professionisti altamente qualificati nel suo organico. Ad oggi vanta infatti una competenza specializzata in diversi settori, offrendo una consulenza efficace a 360 gradi, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.
Voce al Diritto
Voce al DirittoRubrica legata al mondo del diritto: in particolare si tratta delle risposte alle domande che i lettori pongono sulle testate online sulle quali viene pubblicata (La Voce di Asti - La Voce di Alba).
Modifica del cognome: lo cambio perché non mi rappresenta.
Voce al Diritto“Buongiorno Avvocato, le scrivo perché vorrei capire se è possibile modificare il mio cognome e avere quindi solo quello di mia madre in sostituzione di quello paterno. Ho letto che ai nuovi nati si può dare sia il cognome materno che quello paterno ma anche uno solo di questi. È prevista tale possibilità anche per una modifica successiva?” Cara lettrice, le confermo che ha ben compreso i nuovi principi di diritto espressi dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, con una sentenza del 2022, la Consulta ha mutato il regime di attribuzione del cognome prevedendo che il figlio (nato successivamente alla pronuncia) possa assumere il cognome di entrambi i genitori nell’ordine concordato dagli stessi oppure di uno solo dei due. Ad oggi è dunque possibile che sia attribuito anche solo il cognome materno. Tale evoluzione si è resa necessaria per adeguare il nostro ordinamento ai principi espressi a livello comunitario ed internazionale, per cui, attraverso la libera scelta del cognome, si vuole attribuire maggiore importanza al diritto all’identità personale piuttosto che all’appartenenza ad un determinato gruppo familiare. Per quanto riguarda invece la modifica del cognome la disciplina da applicare, mi dispiace deluderla, è sempre la stessa e dunque il D.P.R. 396/2000 il quale all’art. 89 prevede le modalità ed i casi in cui è possibile provvedere a tale mutamento. Pertanto, cara lettrice, dovrà rivolgere la sua istanza di modifica del cognome, debitamente motivata, alla Prefettura territorialmente competente considerando, però, che i principi suesposti ...(continua a leggere cliccando sul link)
Intervento estetico non riuscito e danno da perdita di chance
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, sono un ragazzo all’inizio della carriera lavorativa da modello. Mi sono da poco sottoposto ad una rinoplastica ma purtroppo il risultato è pessimo, in quanto il mio naso è stato irreversibilmente rovinato. Vorrei quindi chiedere i danni, perché sono convinto che questo intervento non riuscito produrrà la perdita di numerose occasioni lavorative. Vorrei sapere cosa ne pensa.” Caro lettore, quello che lei mi riferisce esserle successo comporta il cosiddetto danno da perdita di chance. Tale istituto di natura giurisprudenziale corrisponde al pregiudizio derivante dal venir meno della possibilità di ottenere un risultato o un bene, da intendersi come concreta ed attuale opportunità di conseguire un vantaggio economico. In altre parole, il danno da perdita di possibilità si configura quando viene vanificato l’effettivo perseguimento del guadagno sperato, a causa della lesione dell’aspettativa futura rispetto, però, a una concreta possibilità già in essere. Facendo quindi riferimento al suo caso, da quel che ho potuto comprendere, potrebbe configurarsi un danno da perdita di chance proprio perché lei svolgeva già l’attività professionale di modello ed auspicava di incrementarla, immagino, anche attraverso l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto. Tuttavia, l’intervento ha determinato l’effetto contrario causandole la perdita della possibilità di affermarsi in tale ambito lavorativo. Questo potrebbe appunto essere qualificato come danno da perdita di chance. Doveroso da parte mia sottolineare, però, che per chiedere il risarcimento del danno... (continua a leggere l'articolo cliccando sul link)
Mediazione immobiliare: quando matura il diritto alla provvigione?
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, io e mia moglie abbiamo acquistato poche settimane fa la nostra nuova casa. Abbiamo visto un annuncio su un sito specializzato, contattato l'agenzia immobiliare che l'aveva pubblicato, visionato la casa, che ci è subito piaciuta e abbiamo stipulato il compromesso con il proprietario, poi il rogito e il pagamento della provvigione all'agenzia. Riceviamo ora una raccomandata da un mediatore, mai sentito prima, che sostiene che anche lui pubblicizzava l'annuncio della vendita dell'immobile e che quindi la vendita è avvenuta grazie a lui e ci chiede pure lui una provvigione. Io e mia moglie ci siamo sempre rivolti alla prima agenzia e questo secondo mediatore non l'abbiamo mai visto. In più abbiamo già pagato la provvigione all'altra agenzia. Siamo confusi: quali sono i nostri diritti?” Cari lettori, afferma l'art. 1755 del codice civile che "Il mediatore ha diritto alla provvigione da ciascuna delle parti, se l'affare è concluso per effetto del suo intervento". Con mediatore si intende colui che ha messo in contatto le parti e favorito la conclusione dell'affare: si può trattare di un singolo, che lavora in sostanziale autonomia, o di un'agenzia immobiliare più strutturata e che opera a livello nazionale. Ciò che è fondamentale è che il mediatore sia iscritto all'apposito Albo, perché in difetto il rapporto che si instaura con lui è nullo e non gli è dovuta nessuna provvigione per la compravendita dell'immobile. Ciò premesso in linea generale, l'art. 1755 cc sopra citato parrebbe in apparenza chiaro, dichiarando che la provvigione è dovuta solo se...(continua a leggere cliccando sul link)
Consenso informato: quando il paziente deve essere risarcito
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, un mese fa mi hanno operato per un piccolo intervento, che i medici mi dicevano sarebbe stato senza conseguenze. Da quel giorno ho forti dolori all'addome. Gli stessi medici mi dicono che l'operazione è riuscita perfettamente e i dolori che sento sono conseguenze dell'operazione non frequenti ma possibili, anche se prima dicevano che non ce ne sarebbero state. Praticamente mi dicono che sono stato sfortunato! Eppure avevo chiesto molte rassicurazioni sull'assenza di strascichi, perché quell'intervento poteva essere evitato con altre cure e l'ho fatto solo perché me l’hanno proposto come sicuro. Mi sento preso in giro e adesso voglio agire legalmente.” Caro lettore, la vicenda che pone alla mia attenzione attiene a una questione che emerge sovente in materia di responsabilità medica ovvero il consenso informato. Con questa espressione si intende il processo che si instaura tra paziente e medico, in forza del quale il paziente deve essere appunto "informato" compiutamente su diagnosi, prognosi, benefici e rischi dei trattamenti sanitari a cui può essere sottoposto, alternative a tali trattamenti e conseguenze in caso di rifiuto di qualsiasi trattamento (art. 1 comma 3 Legge 219/2017). La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare in più occasioni (Cass. n. 20984/2012, n.7248/2018, n. 3992/2019) che il consenso del paziente, oltreché informato, deve essere: 1) consapevole, con le informazioni che devono essere date in un linguaggio comprensibile al paziente, non ad esempio con espressioni mediche di difficile comprensione; ...(continua a leggere cliccando sul link)
Condomino moroso: chi paga le spese?
Voce al Diritto“Buongiorno Avvocato, nel nostro condominio astigiano ci troviamo a dover pagare da anni i consumi di un condomino il cui alloggio era finito all'asta. Purtroppo, non è mai stato venduto per cui, ironia della sorte, il vecchio proprietario rientrerà in possesso dell’appartamento. Le utenze erano state messe sotto sigillo in quanto l’alloggio messo all'asta, era stato anche oggetto di occupazione. A quanto pare però, il proprietario, che oltretutto non ha alcun reddito, ha diritto al ripristino delle utenze, per cui noi condomini continueremo a pagare per lui. Le chiedo cortesemente consiglio.” Cara lettrice, la questione che mi ha sottoposto riguarda l’ampia e sempre dibattuta tematica delle spese condominiali. È infatti, purtroppo, un tema sempre più frequente quello degli oneri condominiali non pagati. La normativa che regola il pagamento delle spese condominiali prevede che le stesse siano ripartite in base al valore della proprietà del singolo condomino ma statuisce altresì che, nel caso in cui uno dei proprietari risultino morosi, gli altri condomini siano obbligati, pro quota, al pagamento del debito condominiale. È comunque fatta salva la possibilità di rivalersi successivamente sul predetto condomino moroso per ciò che si paga in suo luogo. Nel Suo caso, mi pare purtroppo di comprendere che la situazione sia molto critica, tanto che, a un certo punto, sono stati giustamente apposti i sigilli all'appartamento del condomino moroso a seguito di un'occupazione. L'appartamento stesso, a quanto mi riferisce, era stato messo all'asta, ...(continua a leggere l'articolo cliccando sul link)
Deposito cauzionale nelle locazioni: si puo' non restituire?
Voce al Diritto“Buongiorno Avvocato, le illustro brevemente la mia situazione. Qualche tempo fa ho concesso in locazione un mio appartamento ma, non ricevendo il pagamento dei canoni mensili per un periodo considerevole, ho richiesto ed ottenuto lo sfratto degli inquilini. Ad oggi mi è però pervenuta loro richiesta di restituzione del deposito cauzionale, adducendo di non aver provocato danni al bene. Sono tenuto a restituirlo?” Caro lettore, purtroppo non è il primo e non sarà l'ultimo ad avere problemi con i propri inquilini morosi. Ciò, però, comporta inevitabilmente che, in tema di contratti di locazione, la giurisprudenza sia in continua evoluzione. Venendo al quesito che mi ha posto, mi permetta una breve premessa su che cosa sia il deposito cauzionale in un contratto di locazione ad uso abitativo e la sua generale funzione. La normativa sui contratti di locazione immobiliare (leggi n. 392/1978 e n. 431/1998), in tema di deposito cauzionale prevede che, al momento della stipulazione del contratto, il conduttore sia chiamato a corrispondere al locatore, a titolo di cauzione, una somma che possa fungere da garanzia per gli eventuali inadempimenti. Alla scadenza del contratto, nel caso in cui il proprietario dell'immobile non avesse pretese risarcitorie per danni alla cosa locata o per mancati pagamenti, lo stesso è tenuto a restituire all’inquilino la somma versata a titolo di deposito cauzionale. Tuttavia, nell'ipotesi in cui, come nel suo caso, il conduttore fosse inadempiente nel pagamento dei canoni e dunque gli fosse intimato lo sfratto, sarebbe altresì tenuto...(continua a leggere cliccando sul link)
Volo cancellato: se il pregiudizio e’ grave deve essere risarcito anche il danno morale
Voce al Diritto“Buongiorno Avvocato, la contatto perché quest’estate è purtroppo venuta a mancare mia nonna che abitava in Sardegna. Tuttavia, a causa della cancellazione del volo da parte della compagnia aerea a cui mi ero affidato, non ho potuto partecipare al funerale. Stante la mia richiesta di risarcimento anche del danno subito per non aver potuto partecipare alle esequie, mi è stato invece solamente rimborsato il costo del biglietto. Secondo lei è giusto?” Gentile lettore, la questione che mi sottopone riguarda l’ampia tematica del risarcimento del danno non patrimoniale. Il nostro ordinamento, nello specifico all’articolo 2059 del codice civile, prevede la possibilità di risarcire i danni non patrimoniali, cioè quelli derivanti dalla violazione dei diritti inviolabili della persona e garantiti dalla Costituzione. Tale risarcimento è ammesso, come previsto dalla giurisprudenza di legittimità, anche se non è stato commesso alcun reato e non sussistano altre ipotesi in cui la legge consente espressamente il ristoro, purché ricorrano 3 determinate condizioni: 1) la gravità del danno ovvero che l’offesa superi una soglia minima di tollerabilità; 2) la rilevanza costituzionale dell’interesse leso; 3) il danno non possa essere considerato futile ovvero che non consista in meri disagi o fastidi. Anche la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha previsto (Regolamento 261/2004) che quando la compensazione pecuniaria non copre interamente il danno materiale morale subito, i passeggeri possono chiedere il risarcimento supplementare (sentenza del 13/10/2011, C-83/10, Sousa Rodriguez). ...(continua a leggere cliccando sul link)
Quanto ti costa offendere sui social network?
Voce al Diritto“Buongiorno Avvocato, le scrivo perché sono stato indagato per il reato di diffamazione per un commento scritto in un post di Instagram e ora, per rimettere la querela, la mia controparte mi chiede una somma spropositata. Non riusciamo a trovare un accordo sulla quantificazione del danno e quindi rischio di dovermi sobbarcare anche tutti i costi del processo. Mi può aiutare a risolvere questo problema? Quanto può valere in termini pratici il danno provocato dal mio comportamento?” Caro lettore, la questione che mi ha proposto riguarda la più ampia problematica delle conseguenze dell’utilizzo dei social media, ma venendo al quesito che mi ha sottoposto mi permetta una breve premessa sul reato di diffamazione. L’art. 595 del codice penale disciplina appunto tale fattispecie, punendo la condotta di chiunque offenda in pubblico la reputazione di un’altra persona che non sia presente al momento della consumazione del reato. La condotta che tuttavia le è stata attribuita è da ricondurre sì al reato di diffamazione, ma con l’aggravante prevista per aver commesso il fatto con il mezzo della stampa essendo Instagram e in generale i mezzi di comunicazione del ventunesimo secolo equiparati alla stampa così intesa dal codice penale. Oltre alle conseguenze penali a seguito dell’accertamento della condotta lesiva, la persona offesa dal reato ha altresì la possibilità di chiedere il risarcimento del danno subito a seguito della lesione patita alla propria reputazione (danno non patrimoniale). La quantificazione del risarcimento è però questione che solleva da sempre difficoltà...(continua a leggere cliccando sul link)
Attenzione a non ereditare i debiti
Voce al Diritto“Egregio Avvocato, mio marito è recentemente mancato. E' stato un grande lavoratore, ha dato tutta la sua vita lavorando nell'impresa che aveva fondato, che è fallita alcuni anni fa per la crisi economica. Purtroppo ha lasciato solo molti debiti, oltre a qualche suo bene personale qui nella casa in cui abitavamo. Non vorrei sembrare troppo cinica a così poco tempo dalla morte, ma ho necessità di capire se posso evitare di pagare i debiti lasciati dal mio povero marito.” Cara lettrice, Le porgo innanzitutto le mie più sentite condoglianze. Tuttavia Le devo anche dire che non deve assolutamente vergognarsi per il fatto che si preoccupa anche di questioni materiali legate alla perdita di Suo marito. Anzi, la Sua è una preoccupazione senza dubbio opportuna, perché se non si presta attenzione, il rischio è di trovarsi a pagare debiti che si sarebbero invece potuti evitare. Sappia infatti che non è tenuta a pagare debiti che siano stati contratti dal Suo defunto marito, salvo Lei non diventi erede. La qualifica di erede non si acquisisce automaticamente al momento del decesso, ma vi sono alcuni comportamenti che possono causare l'acquisto di tale qualifica: divenendo eredi, si è obbligati a pagare tutti i debiti lasciati dal defunto, anche con risorse proprie e non solo con i beni lasciati in eredità. L'accettazione dell'eredità può essere espressa, cioè tramite dichiarazione di voler diventare eredi. Esiste però anche l'accettazione tacita, che si verifica quando si compie un atto compatibile solo con la qualità di erede: ad esempio, si vende un bene del defunto o si pagano...(continua a leggere cliccando sul link)
Polizze assicurative: gli eredi hanno diritto di conoscere i beneficiari.
Voce al Diritto“Gentile Avvocato, la contatto in merito ad un problema che ho riscontrato nella successione di un mio zio per cui io sono l’unica erede. Infatti, in sede di apertura della successione è emerso che ci siano delle polizze stipulate in vita da mio zio, ma l’Assicurazione si rifiuta di riferirmi i nominativi dei beneficiari adducendo che coperti dalla privacy. Come posso fare?” Cara lettrice, la sua problematica è purtroppo molto diffusa, non essendoci una normativa specifica e neppure un orientamento giurisprudenziale prevalente. Come si suol dire, mal comune mezzo gaudio. Infatti, se da una parte le compagnie assicuratrici invocano correttamente la normativa in tema trattamento dei dati personali, dall’altra, sussiste l’interesse legittimo in capo agli eredi di poter comprendere tutti gli aspetti dell’asse ereditario. Le molteplici decisioni contrastanti assunte dai Tribunali hanno generato, nel corso del tempo, diversi dubbi interpretativi tanto da indurre i cittadini a segnalare, con numerose istanze e reclami, la problematica al Garante della privacy. L’Autorità ha recentemente pubblicato un provvedimento cercando di fare chiarezza su tale tematica ed affermando che le Assicurazioni devono consentire agli eredi di accedere ai nominativi dei beneficiari indicati delle polizze assicurative stipulate dai de cuius. Il Garante ha quindi stabilito che il diritto alla privacy deve essere bilanciato con gli altri diritti previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e dalle linee guida. (Provv. 520/2023) Tuttavia, alla sua richiesta... (continua a leggere l'articolo cliccando sul link)
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