Avvocato Filippo Rosaspina a Padova

Filippo Rosaspina

Avvocato Civilista

Informazioni generali

Svolgo la mia attività professionale nella provincia di Padova e nel Veneto e mi occupo in prevalenza di diritto civile, operando soprattutto con i privati e le piccole-medio imprese. Offro un rapporto personale e diretto ai miei clienti, confrontandomi con loro per soddisfare al meglio le loro esigenze ed accompagnarli con serenità al contenzioso. Ricevo in studio a Padova in via C. Rezzonico n. 26 (zona fiera; a 750 metri dalla Stazione FS).

Esperienza


Diritto civile

Ho seguito nel corso della mia esperienza professionale cause civili di ogni natura, fornendo assistenza sia in ambito giudiziale che stragiudiziale, in particolare in materia di contrattualistica, di tutela del consumatore, di risarcimento del danno da illecito contrattuale ed extracontrattuale, oltre che nell'ambito delle procedure esecutive e del recupero crediti. Sono Vice-Presidente dell'Associazione CIVICA DIFESA di Padova e Segretario Generale della CAMERA ARBITRALE PATAVINA.


Altre categorie

Separazione, Eredità e successioni, Divorzio, Affidamento, Arbitrato, Contratti, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Locazioni, Sfratto, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Recupero crediti, Pignoramento, Mediazione, Negoziazione assistita, Multe e contravvenzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Vinta causa di risarcimento danno per negligenza professionale per € 111.556,60

Sentenza del 03/05/2023 n. 1015/23 (pubbl. il 08/05/2023) - Corte Appello di Venezia - Sezione IV Civile

La cliente si rivolgeva a me a seguito di danno derivante da negligenza professionale del precedente difensore, nello specifico per avere egli esercitato tardivamente un'azione civile utile a recuperare da un debitore un cespite patrimoniale idoneo a soddisfare per almeno € 67.500,00 un credito di oltre € 400.000. All'esito del giudizio di I grado il Tribunale di Padova accoglieva la domanda di risarcimento del danno per la sola somma di € 15.854,31 oltre gli altri danni indiretti, per un ammontare complessivo di soli € 59.910,91, così irragionevolmente decurtando il risarcimento richiesto per tutta la parte restante. A seguito di giudizio d'appello promosso dalla controparte, promuovevo così anche appello incidentale per ottenere il risarcimento pure della restante somma ingiustamente decurtata; in particolar modo, nell'appello incidentale evidenziavo come in realtà il cespite patrimoniale di € 67.500,00, perduto per la negligenza del precedente difensore, non fosse garantito, come erroneamente ritenuto dal Giudice di I grado, da altra garanzia fideiussoria di € 51.645,69 che contemporaneamente si stava escutendo in separata procedura esecutiva, bensì si aggiungesse a tale garanzia fideiussoria a copertura del maggior credito di oltre € 400.000. All'esito del giudizio d'impugnazione la Corte ha riconosciuto così la fondatezza pure dell'appello incidentale, oltre che di tutti gli altri motivi già accolti dal Giudice di I grado, e così ne ha riformato la pronuncia riconoscendo un risarcimento di € 111.556,60 (oltre spese legali) anziché di soli € 59.910,91.

Sentenza giudiziaria

Annullate sanzioni amministrative per eccesso di velocità a causa di mancanza di omologazione dell'Autovelox

Sentenze del 21/01/2026 e del 18/02/2026- Ufficio del Giudice di Pace di Padova

A seguito di sanzioni amministrative comminate a conducenti di autoveicolo per il superamento dei limiti di velocità nella circolazione stradale, si sono proposti ricorsi in opposizione rilevando la mancanza di "omologazione" del dispositivo di rilevamento elettronico (Autovelox). Il Giudice di Pace di Padova, aderendo alla tesi per il quale i dispositivi di rilevamento oltre ad essere "approvati" devono anche essere "omologati", ha accolto le opposizioni, disponendo così l'annullamento della sanzione amministrative con condanna alle spese del Comune resistente.

Caso legale seguito

Multe illegittime Trenitalia

Annullamento di multa comminata per l'utilizzo di un biglietto ferroviario prima dell'orario indicato

Sono stato personalmente coinvolto in questa vicenda per il quale ho dovuto ricorrere all'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia, il quale, riconoscendo l'obiettiva complessità e la difficile interpretabilità delle Condizioni Generali di Trasporto di Trenitalia, ha disposto l'annullamento della sanzione amministrativa in base all'istituto, richiamato in ricorso, dell'errore sul fatto scusabile. Il ricorso ha fatto seguito ad un inutile contenzioso stragiudiziale con l'azienda di trasporto che non aveva voluto dare alcun seguito alla motivata richiesta di annullamento della sanzione, seppur adeguatamente motivata sia in fatto che in diritto, in dispregio sia delle norme di legge che dei diritti del Consumatore.

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Lo studio

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