Avvocato Federica Saggio a Guidonia Montecelio

Federica Saggio

Avvocato a Guidonia e Mentana

Informazioni generali

L’Avv. Federica Saggio è specializzata in diritto immobiliare e offre consulenza legale a proprietari di casa, locatori e acquirenti. Si occupa di controversie su proprietà, locazioni, sfratti, vizi dell’immobile e mediazione immobiliare. Fornisce supporto anche agli agenti immobiliari per prevenire contenziosi e favorire compravendite sicure. Con un approccio pratico e trasparente, tutela i diritti di chi desidera proteggere e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

Esperienza


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e agenti immobiliari in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali. Nel corso della professione, si è occupata di cause aventi ad oggetto il recupero del possesso di immobili illegittimamente occupati, di vizi riguardanti beni immobili e di controversie fra acquirenti e venditori e/o agenti immobiliari.


Locazioni

L'Avv. Saggio assiste i propri clienti nella redazione di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, nella modifica ed anche nella fase contenziosa di risoluzione contrattuale (sfratto per finita locazione, morosità etc). Nel corso della professione si è occupata di numerosi procedimenti per convalida di sfratto e riguardanti le occupazioni senza titolo di immobili privati.


Diritto di famiglia

L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Altre categorie

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Diritto civile, Diritto assicurativo, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Franchising, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Donazioni e successioni: la riforma che sblocca (davvero) la vendita degli immobili donati

Pubblicato su IUSTLAB

I l Ddl Semplificazioni, approvato in via definitiva il 26/11/2025 ma ancora in attesa di pubblicazione in gazzetta, introduce una riforma destinata a migliorare in modo significativo la circolazione degli immobili provenienti da donazione, da sempre percepiti come “difficili” nel mercato immobiliare. Stop al rischio di restituzione dell’immobile La novità principale è chiara: gli eredi non potranno più chiedere la restituzione dell’immobile donato, anche se la donazione ha leso la loro quota di legittima. La tradizionale tutela “reale” viene definitivamente superata. Gli eredi avranno soltanto un diritto economico di credito verso il donatario, senza alcun impatto sul bene ormai venduto. Per chi compra — e per chi vende — si tratta di una svolta che elimina la paura dell’evizione e dei contenziosi successori e anche una svolta in termini di ottenimento di un mutuo. L’acquirente diventa definitivamente tutelato Il nuovo sistema si basa sulla priorità delle trascrizioni: se l’atto di compravendita viene trascritto prima dell’azione di riduzione, l’immobile è al riparo da qualsiasi rivendicazione. Il terzo acquirente: non potrà essere coinvolto in cause ereditarie; non rischierà più di perdere l’immobile; potrà ottenere mutui e finanziamenti senza polizze speciali o atti aggiuntivi. Questo significa una maggiore vendibilità, trattative più veloci e un mercato più fluido sugli immobili donati. L’unica eccezione ancora possibile L’azione di riduzione potrà colpire il terzo solo in un caso: quando l’immobile gli è stato trasferito per donazione da un donatario che risulti insolvente. In tutte le altre situazioni, l’immobile resta definitivamente estraneo alla successione. La finalità della modifica: La finalità è evidente: liberare la circolazione degli immobili provenienti da donazione, riducendo vincoli, timori e complessità. Per il settore immobiliare i vantaggi sono concreti: maggiore sicurezza nelle compravendite; meno incertezze per acquirenti e banche; chiusura più rapida delle trattative; rivalutazione degli immobili donati, finora considerati “rischiosi”. In sintesi, la riforma trasforma l’immobile donato da “problema potenziale” a bene liberamente commerciabile, rafforzando la stabilità del mercato. Non resta che attendere la pubblicazione in gazzetta e l’entrata in vigore affinché tali modifiche divengano applicabili

Pubblicazione legale

Compenso dell'agente immobiliare dovuto anche se l'attività era finalizzata alla locazione e non alla compravendita.

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso. Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso. Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto. Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa. La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.

Pubblicazione legale

Tacita rinnovazione del contratto di locazione: quando si applica davvero? Guida aggiornata sulla rinnovazione ex art. 1597 c.c. e sulla recente sentenza del Tribunale di Roma

Pubblicato su IUSTLAB

La questione della tacita rinnovazione del contratto di locazione è tra le più frequenti nella pratica immobiliare, soprattutto quando il conduttore rimane nell’immobile dopo la scadenza e continua a pagare i canoni. Una recente pronuncia del Tribunale di Roma (sez. VI, sentenza 24 novembre 2025 n. 16443) chiarisce alcuni punti essenziali per comprendere quando il rinnovo tacito della locazione è effettivamente configurabile e quando, invece, si tratta di semplice occupazione senza titolo . Il Tribunale ha evidenziato che la sola permanenza del conduttore, così come l’accettazione dei canoni dopo la scadenza, non bastano a far ritenere rinnovato il contratto. Perché si parli realmente di rinnovazione tacita, occorrono ulteriori comportamenti chiari e univoci da parte del locatore che dimostrino la volontà comune delle parti di proseguire il rapporto. Cosa prevede l’articolo 1597 c.c. sulla tacita rinnovazione La disciplina della rinnovazione tacita della locazione contenuta nell’articolo 1597 del codice civile richiede la presenza contemporanea di due elementi: Il conduttore mantiene il possesso dell’immobile oltre la scadenza contrattuale ; Il locatore non manifesta una volontà contraria . Questo significa che la tacita rinnovazione non può essere dedotta automaticamente dal comportamento passivo del locatore. Se è stata inviata una disdetta della locazione, la prosecuzione del contratto non può essere presunta in base alla mera tolleranza della permanenza o all’incasso dei canoni. Il comma 3 della norma ribadisce il concetto: quando il locatore ha dato “licenza”, cioè ha espresso chiaramente la volontà di non rinnovare il contratto, il conduttore non può invocare la rinnovazione tacita, salvo che emerga una specifica volontà opposta. Perché l’accettazione dei canoni non comporta il rinnovo tacito della locazione La sentenza del Tribunale di Roma afferma con chiarezza che: la disdetta della locazione è sufficiente a impedire la tacita rinnovazione; l’accettazione dei canoni versati dopo la scadenza non indica automaticamente una volontà di proseguire il rapporto; la semplice tolleranza della permanenza del conduttore non equivale a un rinnovo del contratto; in assenza di comportamenti inequivoci del locatore, la permanenza post-scadenza configura occupazione senza titolo. Anche se il locatore non agisce immediatamente con un’azione di rilascio, il contratto non si rinnova. L’inerzia non può essere scambiata per volontà negoziale. Il caso dello sfratto: cosa succede dopo l’intimazione Un tema pratico spesso discusso riguarda la tacita rinnovazione dopo lo sfratto. La decisione analizzata chiarisce che: la permanenza del conduttore nell’immobile dopo l’intimazione di sfratto; il pagamento e l’accettazione dei canoni; il ritardo nell’avviare l’esecuzione di rilascio; non sono elementi idonei a dimostrare un nuovo accordo locatizio. Perché il contratto si consideri rinnovato, occorre un comportamento positivo del locatore che esprima una volontà di rinunciare agli effetti della disdetta o dello sfratto e di instaurare un nuovo rapporto, anche solo tacitamente. In mancanza di tale manifestazione, il contratto resta cessato e il conduttore è un semplice occupante. Conclusioni: come evitare contenziosi sulla tacita rinnovazione della locazione La sentenza del Tribunale di Roma rappresenta un riferimento importante in materia di rinnovo tacito del contratto di locazione. Da essa emerge un principio chiaro: la rinnovazione non può essere basata su comportamenti ambigui o tollerati. Serve una volontà esplicita e riconoscibile. Per locatori e conduttori ciò implica che: la disdetta della locazione interrompe ogni presunzione di rinnovo; restare nell’immobile non equivale alla prosecuzione del contratto; i canoni accettati dopo la scadenza non provano la volontà di stipulare una nuova locazione; solo un comportamento positivo e univoco del locatore può dare luogo a una nuova pattuizione. Comprendere correttamente questi elementi consente di gestire con maggiore sicurezza le fasi finali di un contratto e di evitare controversie legate al presunto rinnovo tacito della locazione.

Leggi altre credenziali (8)

Contatta l'avvocato

Avvocato Federica Saggio a Guidonia Montecelio
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Saggio per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Federica Saggio a Guidonia Montecelio

Avv. Federica Saggio

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Studio Legale Marini & Saggio
Via U. Maddalena N. 33
Guidonia Montecelio (RM)

Sede secondaria:
Via Monte Santa Croce 26
Mentana (RM)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy