Avvocato Federica Saggio a Mentana

Federica Saggio

Avvocato a Guidonia e Mentana

Informazioni generali

L’Avv. Federica Saggio è specializzata in diritto immobiliare e offre consulenza legale a proprietari di casa, locatori e acquirenti. Si occupa di controversie su proprietà, locazioni, sfratti, vizi dell’immobile e mediazione immobiliare. Fornisce supporto anche agli agenti immobiliari per prevenire contenziosi e favorire compravendite sicure. Con un approccio pratico e trasparente, tutela i diritti di chi desidera proteggere e valorizzare il proprio patrimonio immobiliare.

Esperienza


Diritto immobiliare

L'Avv. Saggio vanta particolare esperienza nell'ambito del diritto immobiliare ed offre assistenza a privati e agenti immobiliari in tutte le negoziazioni relative ad immobili e nelle fasi contenziose di protezione della proprietà e degli altri diritti reali. Nel corso della professione, si è occupata di cause aventi ad oggetto il recupero del possesso di immobili illegittimamente occupati, di vizi riguardanti beni immobili e di controversie fra acquirenti e venditori e/o agenti immobiliari.


Locazioni

L'Avv. Saggio assiste i propri clienti nella redazione di contratti di locazione ad uso abitativo o commerciale, nella modifica ed anche nella fase contenziosa di risoluzione contrattuale (sfratto per finita locazione, morosità etc). Nel corso della professione si è occupata di numerosi procedimenti per convalida di sfratto e riguardanti le occupazioni senza titolo di immobili privati.


Diritto di famiglia

L'Avv. Saggio assiste da anni i privati nelle controversie relative al diritto di famiglia ed ha pertanto maturato una solida esperienza nel settore che le permette di gestire anche situazioni di estremo conflitto tenendo conto delle implicazioni emotive dei propri assistiti.


Altre categorie

Separazione, Recupero crediti, Contratti, Diritto civile, Franchising, Eredità e successioni, Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto assicurativo, Pignoramento, Stalking e molestie, Edilizia ed urbanistica, Diritto condominiale, Sfratto, Incidenti stradali, Tutela degli animali, Arbitrato, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Compenso dell'agente immobiliare dovuto anche se l'attività era finalizzata alla locazione e non alla compravendita.

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'agente immobiliare, il diritto alla provvigione sorge nel momento in cui avviene la conclusione di un affare, ossia quando fra le parti messe in contatto dal mediatore si sia costituito un vincolo giuridico che abiliti ciascuna ad agire per l’esecuzione (o risoluzione) del contratto stesso. Il presupposto del diritto al pagamento del compenso deve individuarsi nell’attività di mediazione, ossia nella messa in relazione delle parti che costituisce l’antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione dell’affare. Sulla base di tale principio, la Corte di Appello di Palermo ha condannato l'acquirente al pagamento della provvigione respingendo le ragioni avanzate dallo stesso per escludere il diritto al compenso. Sosteneva infatti l'appellante che l'agente immobiliare si era limitato ad accompagnarlo presso l'immobile al fine di valutare la possibilità di affittarlo, purtuttavia l'affare non si concludeva ma il cliente contattava direttamente la proprietaria per formulare una proposta di acquisto. Secondo l'appellante, ciò escludeva vi fosse un nesso tra l'attività del mediatore e la compravendita, avendo il primo svolto attività solo relativamente alla locazione, poi non conclusa. La Corte d’appello, escludendo ogni dubbio sul fatto che acquirente e venditore fossero stati messi in contatto dal mediatore, anche se a scopo della locazione e non della compravendita, ha affermato che «l’opera di quest’ultimo costituì l’indefettibile antefatto per la conclusione del contratto di compravendita»., confermando la condanna al pagamento della provvigione.

Sentenza giudiziaria

Recupero del credito: il Tribunale di Tivoli concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto

Decreto del 15/07/2024 - Dott. Cappai

Una società che aveva eseguito i lavori di ristrutturazione di un appartamento si è rivolta allo studio legale Marini & Saggio per ottenere il pagamento del saldo da parte della Committente; ottenuto il decreto ingiuntivo e notificato il provvedimento alla proprietaria, questa si opponeva lamentando la mancata esecuzione a regola d'arte. Alla prima udienza lo studio ha insistito per la conferma del decreto e la concessione della provvisoria esecuzione considerato che i motivi di opposizioni apparivano palesemente non fondati. Il giudice ha accolto l'istanza e dunque la società potrà procedere a recuperare il credito senza dover attendere i lunghi tempi del processo.

Pubblicazione legale

Abbandono auto nel cortile condominiale: cosa fare e quali sono le responsabilità legali

Pubblicato su IUSTLAB

L’abbandono di un veicolo nel cortile condominiale rappresenta una problematica comune che può generare conflitti tra condomini e questioni legali delicate. Recentemente, il Tribunale di Chieti, sezione distaccata di Ortona, con la sentenza n. 46/2025, ha chiarito quali sono le azioni da intraprendere in caso di auto abbandonata all’interno di uno spazio condominiale. Nel caso oggetto del giudizio, un’automobile di proprietà di una condomina era stata lasciata in uno spazio comune destinato al parcheggio, risultando abbandonata da anni, priva di targa e senza copertura assicurativa, con fermo amministrativo. Questa situazione creava disagio agli altri condomini, limitando il diritto di uso e godimento del cortile condominiale e compromettendo il decoro architettonico dell’edificio. Secondo il Decreto Legislativo 152/2006 e il Decreto Legislativo 209/2003, un veicolo senza targa e in evidente stato di abbandono può essere qualificato come rifiuto speciale, anche se si trova in area privata. Pertanto, l’auto abbandonata è soggetta alle disposizioni normative contro l’abbandono illecito di rifiuti. Il Tribunale ha quindi disposto che la proprietaria del veicolo provveda alla sua rimozione entro 30 giorni dalla notifica della sentenza, a sue spese. In caso di inadempimento, il condominio è autorizzato a intervenire direttamente per la rimozione e lo smaltimento, con diritto al rimborso delle spese sostenute. Cosa fare se si riscontra un’auto abbandonata nel cortile condominiale? Verificare lo stato del veicolo e la sua eventuale condizione di abbandono; Segnalare formalmente al proprietario la necessità di rimuovere il mezzo; In mancanza di risposta, rivolgersi all’amministratore condominiale per avviare le procedure legali; Consultare un avvocato esperto in diritto condominiale per tutelare i diritti dei condomini. Questa sentenza sottolinea l’importanza di mantenere gli spazi comuni liberi e decorosi, garantendo il pieno godimento da parte di tutti i condomini. Se anche nel vostro condominio è presente un veicolo abbandonato che limita l’uso delle aree comuni, è possibile agire legalmente per risolvere la situazione nel rispetto delle norme vigenti.

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Mentana (RM)

Sede secondaria:
Via U. Maddalena N. 33
Guidonia Montecelio (RM)

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