Pubblicazione legale:
La Corte di Cassazione, con ordinanza emessa l'11.03.2022, ha revocato l'assegno di mantenimento in precedenza riconosciuto al figlio 24enne non economicamente autosufficiente in quanto lo stesso, seppure ultimato il percorso formativo scolastico prescelto, non si è mai impegnato attivamente nella ricerca di un'occupazione.
Nel caso specifico, erano trascorsi oltre sei anni dal conseguimento della licenza media senza che il figlio avesse trovato lavoro oppure intrapreso un percorso di formazione, pertanto la Corte ha ritenuto che la causa dell'indigenza del ragazzo doveva essere attribuita alla sua inerzia colpevole a rendersi autonomo.
Giova ricordare che l'obbligo di mantenere i figli grava su entrambi i genitori dalla nascita e fino al raggiungimento dell’indipendenza economica da parte del figlio, anche se divenuto maggiorenne.
Tuttavia, i figli maggiorenni per poter pretendere il mantenimento devono dimostrare di essersi impegnati negli studi o nella ricerca di un’attività lavorativa adeguata alle proprie capacità e di non averla trovata per ragioni non dipendenti dalla loro inerzia.