Avvocato Federica Parente a Milano

Federica Parente

Avvocato esperto in materia di diritto del lavoro e sindacale

Informazioni generali

Il percorso formativo svolto e l'esperienza pluridecennale maturata in materia di diritto del lavoro e diritto sindacale, consentono all'avv. Federica Parente di garantire l'elevata qualità dei servizi legali offerti dallo Studio FPLaw di cui è fondatrice. La competenza, tuttavia, non è l'unico pilastro sul quale l'avv. Parente ha deciso di basare la propria professione. Per l'avv. Parente, infatti, l'etica e la trasparenza sono gli ulteriori elementi imprescindibili per instaurare un reale rapporto di fiducia con la clientela, i cui casi vengono sempre esaminati con la massima attenzione e nell'ottica di un risparmio dei costi.

Esperienza


Diritto del lavoro

Le imprese necessitano di un supporto efficiente e tempestivo nella gestione quotidiana del personale. Con tali caratteristiche metodologiche, l'avv. Parente presta attività di assistenza giudiziale e stragiudiziale, in favore delle imprese, rispetto a qualsivoglia tematica che possa riguardare il dipendente, l'agente o altra tipologia di lavoratore autonomo (ad es. contratti di lavoro, trasferimento del dipendente, mutamento delle mansioni, risoluzione del rapporto di lavoro). Parimenti, l'avv. Parente assiste i lavoratori subordinati e autonomi rispetto a tutte quelle vicende che possono riguardare la vita lavorativa.


Diritto sindacale

L'avv. Parente presta assistenza e consulenza nell’ambito delle tematiche sindacali connesse alle operazioni di trasferimento di azienda o di parte di essa, di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale e di licenziamento collettivo. Inoltre, lo Studio FPLaw dell'avv. Parente, oltre a prestare la propria consulenza per l’interpretazione di clausole dubbie dei contratti collettivi, si occupa della negoziazione e redazione di contratti collettivi aziendali integrativi e dei contratti di prossimità. Infine, l'avv. Parente presta assistenza nelle controversie relative alla fruizione dei diritti sindacali.


Mobbing

Il mobbing rappresenta una pratica vessatoria posta ai danni del lavoratore che spesso si accompagna alla fattispecie del demansionamento. Entrambe le fattispecie, opportunamente dimostrate, consentono ai lavoratori di ottenere risarcimenti anche importanti. L'avv. Parente mette a disposizione la sua esperienza professionale al fine di assistere i lavoratori nella tutela dei propri diritti ma anche di prestare al datore di lavoro l'opportuna consulenza per evitare fenomeni che possono determinare gravi conseguenze per l'impresa.


Altre categorie

Licenziamento.



Credenziali

Pubblicazione legale

Due Diligence Labour & Payroll: lo strumento di prevenzione per le PMI

Pubblicato su IUSTLAB

L 1. 1. L'oggetto della Due Diligence Labour & Payroll Per Due Diligence Labour & Payroll si intende l’attività di analisi dell’impresa sotto il profilo del diritto del lavoro e del diritto sindacale. L’attività comprende inoltre la verifica delle politiche retributive adottate e del corretto adempimento degli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali connessi alla gestione del personale. In estrema sintesi, la Due Diligence Labour & Payroll ha per oggetto: Rapporti di lavoro subordinato - tipologie contrattuali in uso (tempo indeterminato, determinato, apprendistato, part-time, smart working, telelavoro, ecc.) - clausole / patti accessori (patti di non concorrenza, accordi di riservatezza, patti di stabilità, patti di prolungamento del preavviso, clausole di rendimento minimo, ecc.) - inquadramenti contrattuali, mansioni e CCNL applicato - politiche retributive (stipendi, fringe benefits, premi, piani di incentivazione e MBO, piani di compartecipazione come stock option, ecc.) - - gestione del lavoro straordinario, del lavoro supplementare e del lavoro notturno, con analisi dell’incidenza economica e della conformità alle procedure autorizzative - - gestione di distacchi e trasferimenti - - adempimento degli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie - - infortuni sul lavoro Salute e sicurezza sul lavoro - - adempimento dei principali obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (DVR, nomine RSPP, medico competente, RLS, formazione, ecc.) P rivacy e strumenti di controllo a distanza (art. 4 Statuto dei Lavoratori) Presenza del Codice disciplinare, Regolamenti e Policy aziendali Relazioni sindacali - - presenza di rappresentanze sindacali in azienda - - contratti integrativi aziendali anche di prossimità - - analisi dei rapporti con le rappresentanze sindacali e con i sindacati (scioperi, contenziosi, accordi in fase di negoziazione) Pregresse procedure di trasferimento, cessione di azienda o di ramo di azienda Regolarità retributiva, contributiva e fiscale - - retribuzioni corrisposte in ragione dell’inquadramento contrattuale e delle mansioni assegnate - - TFR (maturato, anticipato, accantonato) - - gap retributivi tra lavoratori e lavoratrici che svolgono lavoro di pari valore - - corretta elaborazione delle buste paga e regolarità dei versamenti contributivi e fiscali (LUL, CU, 770, F24, DURC, autoliquidazione INAIL) Procedimenti disciplinari, licenziamenti e altre ipotesi di cessazione dei rapporti di lavoro - - procedimenti disciplinari e sanzioni - - licenziamenti individuali e collettivi - - dimissioni, risoluzioni consensuali, pensionamento Vertenze stragiudiziali e contenzioso - - mappatura delle controversie pendenti o potenziali con lavoratori o enti (INPS, INAIL, Ispettorato del Lavoro) - - accantonamenti a bilancio con riguardo al contenzioso - - verbali di conciliazione Contratti di somministrazione, contratto di appalto o di fornitura di servizi da eseguirsi nei locali aziendali Rapporti organici con gli amministratori Rapporti di lavoro autonomo e parasubordinato (lavoratori autonomi occasionali, consulenti, agenti, collaboratori, ecc.) 2. Ambito di applicazione Normalmente si ricorre alla Due Diligence Labour & Payroll in occasione di operazioni straordinarie quali fusioni e acquisizioni (M&A), trasferimenti o cessioni di azienda o di ramo ex art. 2112 c.c., conferimenti, scissioni, joint ventures, nonché in vista di una quotazione in borsa o dell’ingresso di nuovi investitori. In tutti questi casi, la finalità dell’attività di Due Diligence è quella di individuare eventuali irregolarità e criticità giuslavoristiche, fiscali e contributive nonché le conseguenti potenziali passività o rischi economico-legali che possano incidere sul valore o sulla fattibilità dell’operazione. Molto spesso non si tiene conto del fatto che, al di là di eventuali operazioni straordinarie, la Due Diligence Labour & Payroll può rappresentare l’occasione di un audit interno finalizzato a individuare aree di necessaria correzione o di semplice miglioramento. 3. 3. Due Diligence Labour & Payroll interna nelle PMI Molte piccole e medie imprese , soprattutto nella fase di avvio o di rapida crescita, vengono costituite e sviluppate senza un’adeguata attenzione alla strutturazione dei rapporti di lavoro, alle politiche retributive o alla corretta gestione degli adempimenti contributivi e fiscali. Nel tempo, queste carenze possono generare irregolarità, contenziosi o costi imprevisti che emergono solo in occasione di operazioni straordinarie o di controlli ispettivi. In tale prospettiva, una Due Diligence Labour & Payroll interna costituisce uno strumento prezioso per monitorare la compliance aziendale, prevenire rischi e consolidare processi e procedure in linea con la normativa vigente e con le migliori pratiche di gestione del personale. #DueDiligence #LabourAndPayroll #ComplianceAziendale #GestioneDelPersonale #DirittoDelLavoro #PMI #LegalAudit #ConsulenzaGiuslavoristica

Pubblicazione legale

Bonus: conseguenze della mancata comunicazione degli obiettivi

Pubblicato su IUSTLAB

1. La promessa del bonus in fase preassuntiva Nel panorama del lavoro dipendente, è prassi frequente che le aziende, in fase preassuntiva, propongano al candidato un pacchetto retributivo che includa, oltre alla retribuzione fissa, una quota variabile della retribuzione legata al raggiungimento di determinati obiettivi – individuali o aziendali - da comunicare in un momento successivo alla formalizzazione del rapporto di lavoro. Questa componente retributiva, comunemente conosciuta come bonus , viene promossa come incentivo alla performance, oltre che come leva per rendere l’offerta di lavoro più interessante rispetto alla concorrenza. Tuttavia, non è raro che – per scelte aziendali consapevoli o per mere difficoltà organizzative – gli obiettivi al cui conseguimento dovrebbe essere subordinata l’erogazione del bonus non vengano mai formalmente comunicati, lasciando il lavoratore in una posizione di frustrazione che può sfociare anche in iniziative legali quando il bonus promesso non viene riconosciuto. 2. Obiettivi non comunicati: effetti giuridici In passato la giurisprudenza affermava che, essendo il riconoscimento del bonus subordinato all’avveramento della condizione rappresentata dal raggiungimento degli obiettivi, nel caso in cui gli stessi non fossero stati comunicati al dipendente, il comportamento delle parti dovesse essere valutato alla luce del dovere di correttezza e buona fede ex art. 1358 cod. civ. Conseguentemente, veniva affermato che, in caso di omessa comunicazione degli obiettivi, la condizione dovesse comunque ritenersi avverata, ai sensi dell’art. 1359 cod. civ., per causa imputabile al datore di lavoro, responsabile dell’omissione; pertanto, il dipendente aveva comunque diritto a percepire il bonus (T. Milano, 16.05.2007). Le sentenze di merito e di legittimità successive hanno completamente abbandonato il costrutto giuridico di cui precede. In particolare, è stato affermato che il disposto di cui all’art. 1359 c.c. trova applicazione soltanto in presenza di un evento incerto e futuro da cui dipenda l’efficacia di un accordo e non anche, come nel caso della retribuzione variabile prevista dal contratto di lavoro, di una obbligazione contrattuale accessoria e strumentale (C.A. Milano, 3.11.2017, n. 1712; T. Milano 14.06.2018, n. 1679). Ne consegue che l’omessa comunicazione degli obiettivi non permette al lavoratore di rivendicare una tutela in forma specifica, ossia il pagamento del bonus contrattualmente previsto ma, al limite, di accedere ad una diversa forma di tutela, di natura risarcitoria per il pregiudizio derivante dall’aver perso la concreta possibilità di maturare il diritto al bonus in assenza di colpa propria: “ la illegittimità del procedimento di assegnazione degli obiettivi al dirigente e/o di valutazione ai fini del pagamento della retribuzione di risultato è fonte di responsabilità risarcitoria della amministrazione-datrice di lavoro, in relazione al danno da perdita di chances ” (Cass., 12.04.2017, n.9392; Cass., 23.05.2022, n. 16583). Trattasi del c.d. risarcimento del danno da perdita di chance , ossia “ un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi, diacronicamente, al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale (Cass. 12.02.2015, n. 2737) e che esso consista, come appunto accertato nel caso di specie, in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto” (Cass., 25.08.2014, n. 18207; Cass., 20.06.2008, n. 16877). 3. Danno da perdita di chances: onere della prova e quantificazione Al fine di poter accedere alla tutela risarcitoria del danno da perdita di chance spetta al lavoratore “ dedurre e provare il raggiungimento da parte sua degli obiettivi che, secondo i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, avrebbero dovuto essere ragionevolmente assegnati ” (C.A. Milano, n. 1772/2017 cit.; Cass., 28.09.2018, n. 23607). È evidente la gravosità dell’onere della prova incombente sul lavoratore. In talune decisioni, i giudici hanno individuato quali parametri di riferimento gli obiettivi fissati dal datore di lavoro negli anni precedenti, valutando altresì se, tali obiettivi fossero stati effettivamente superati (T. Milano, 9.05.2022, n. 1140). Per quanto riguarda la quantificazione del danno da perdita di chance essa avviene in via equitativa ex art. 1226 cod. civ. La prassi della giurisprudenza di merito si attesta sul riconoscimento di un risarcimento nella misura del 50% dell’importo che il lavoratore avrebbe maturato, secondo gli accordi contrattuali, se gli obiettivi fossero stati comunicati e raggiunti (T. Milano n. 1140/2022 cit.; T. Livorno, 24.02.2021). Lo Studio FP LegaleLavoro è disponibile per supportare aziende e lavoratori nella gestione di sistemi premianti e nella valutazione dei relativi profili giuridici. #DirittoDelLavoro #BonusAziendali #RetribuzioneVariabile #ObiettiviAziendali #PerditaDiChance #Risarcimento #ConsulenzaLegale #LavoroDipendente #DirittiDelLavoratore

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Lo studio

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