Avvocato Fabrizio Rega a Castellammare di Stabia

Fabrizio Rega

Avvocato penalista in Castellammare di Stabia

Informazioni generali

Mi chiamo Fabrizio Rega e mi occupo di diritto penale, con particolare riguardo ai delitti contro la persona. Durante la mia formazione, svolta sia come praticante avvocato che come tirocinante ex art. 73, ho sviluppato una particolare propensione per i delitti coperti dal c.d. Codice Rosso (L. 69/2019), avendo avuto l'opportunità di difendere i miei assistiti sia come imputati che come persone offese. In virtù del mio percorso di studi - impreziosito dalla preparazione al concorso in magistratura - ho profonda conoscenza del sistema penale nella sua interezza. Il mio lavoro si caratterizza per: competenza, passione ed empatia.

Esperienza


Diritto penale

Durante la mia esperienza professionale ho avuto approfondito e affrontato questioni di ogni genere. In special modo, ho potuto redigere atti e partecipare alle udienze aventi come capo d'imputazione i reati di cui all'art. 416 bis (associazione a delinquere di stampo mafioso); DPR 309/90 (testo unico stupefacenti); L. 60/2019 (codice rosso). L'avvocato deve essere una guida per il proprio assistito, non lasciarlo mai solo, risolvere ogni perplessità che quest'ultimo porta seco.


Sostanze stupefacenti

Ho assistito indagati e imputati per i reati di cui al DPR 309/90, oltre ad aver partecipato ad udienze direttissime sul tema, anche nella mia esperienza di tirocinante ex art. 73. In particolar modo, ho risolto spesso la qualificazione dei fatti da "spaccio" ad "uso personale" comprendendone i presupposti applicativi. Inoltre, ho approfondito la questione della "coltivazione domestica" venuta in rilievo a seguito dei recenti mutamenti giurisprudenziali.


Violenza

Il mio campo di specializzazione sono i delitti contro la persona, avendo presenziato e affrontato una moltitudine di processi, sia nella veste di persona offesa (costituita parte civile) che come imputato. Nel primo senso, la mia preoccupazione principale è quella di risarcire il danno patito, soddisfando - qualora possibile - anche l'esigenza retributiva della sanzione. Nel secondo senso, il mio obiettivo è evitare di pervenire ad un processo penale. Il più delle volte, infatti, la soluzione migliore è trovare l'accordo extragiudiziale.


Altre categorie

Stalking e molestie, Domiciliazioni e sostituzioni, Truffe, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Diritto dell'informatica, Diritti umani, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Esperienza di lavoro

Tirocinante ex art. 73 - Tribunale di Torre Annunziata

Dal 9/2020 al 3/2022

L'attività svolta durante il tirocinio si traduceva nel supporto al magistrato nell'attività di scrittura di atti giudiziali, nonché nella fase di studio e ricerca giurisprudenziale tramite il portale "Italgiure"; Assistenza nell'attività di udienza e di cancelleria. Ivi, ho avuto l'occasione di affinare il mio ragionamento logico-giuridico e risolvere le questioni giuridiche di "routine" (ad esempio, difetto di notifica, questione di competenza, questione di giurisdizione, etc.). Infine, tra i miei affidatari vi erano magistrati con materie di micro-specializzazione in rifiuti ed edilizia; e diritto penale di famiglia.

Video legale online

Spaccio e non occasionalità della condotta

3/2025

Nel video analizzo come ha inciso la riforma del 2023 sull'art. 73, DPR 309/90. Infatti, la riforma aggiunge al comma 5 dell'art. 73 il seguente periodo: "Chiunque commette uno dei fatti previsti dal primo periodo è punito con la pena della reclusione da diciotto mesi a cinque anni e della multa da euro 2.500 a euro 10.329, quando la condotta assume caratteri di non occasionalità". La Corte di Cassazione interviene per chiarire il significato di "non occasionalità". La definizione del lemma viene ricavata per "sottrazione", ossia contrapponendola al concetto di occasionalità, ossia una condotta che si tiene una volta e basta. Di contro, quando si parla di non occasionalità si intende un comportamento che viene tenuta da un soggetto che ha già subito un rimprovero penale .

Video legale online

Art. 75 dpr 309/90

5/2025

L'art. 75, DPR 309/90, punisce l'uso personale di sostanze stupefacenti. Quest'ultima norma, tuttavia, non sanziona in modo penale il fatto, ma in senso amministrativo. Ne discende, allora, che è di primaria importanza comprendere quando un consumo è "uso personale" e quando, invece, costituisce un illecito penale.

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Lo studio

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Via Francesco Crispi, N. 12
Castellammare di Stabia (NA)

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