Avvocato Fabrizio Fabbri a Cesena

Fabrizio Fabbri

Materie prevalenti: diritto bancario, sanità, immobiliare, ristrutturazione debiti

Informazioni generali

Iscritto all'albo dal 1995 l'Avv. Fabrizio Fabbri si occupa prevalentemente di malasanità, immobiliare, ristrutturazione dei debiti aziendali, commerciale, infortuni sul lavoro e civili. L'offerta è diretta alle imprese e anche ai privati.

Esperienza


Diritto commerciale e societario

La responsabilità degli amministratori è una delle vicende di maggiore interesse nelle situazioni di crisi societaria così come le ipotesi di stallo o di disaccordo della governance societaria nonchè i dissidi fra soci. Mi sono anche occupato di vendite di imprese o società a investitori italiani e stranieri.


Fallimento e proc. concorsuali

Da decenni mi occupo di vicende di ristrutturazione del credito e procedure concorsuali intervenendo sempre nell'interesse del cliente e ottenendo la sua soddisfazione rispetto agli obiettivi individuati assieme.


Diritto bancario e finanziario

Il diritto bancario per materia se specialistica. Il mio studio collabora da oltre vent'anni con alcuni istituti di credito e segue cause in materia di anatocismo e altre clausole bancarie.


Altre categorie

Sfratto, Diritto civile, Pignoramento, Diritto immobiliare, Cassazione, Incidenti stradali, Eredità e successioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Assunzione di nuovi dipendenti e storno

L’operazione di assunzione di nuovi dipendenti, precedentemente in forza ad altra impresa concorrente è di per sé lecita, e possibile. A fronte di un quadro normativo piuttosto vago (comma 3 dell’art. 2598 c.c.) si può fissare un punto fermo nel ritenere illecita l’assunzione di nuova forza lavoro solo quando essa sia finalizzata a disgregare, in modo traumatico, l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore, e a procurare così un vantaggio competitivo indebito. Quindi, per fare un esempio, se il nuovo datore già operava nel settore ove verranno impiegate le nuove forze lavoro e, presso l’ex datore, il trasferimento di questi dipendenti non provoca effetti gravemente traumatici, tali da poter sostenere che quel ramo di attività, a seguito della migrazione, sia stato definitivamente disgregato, nessun problema. Se invece gli effetti presso l’uno o l’altro sono di maggiore impatto occorre prestare attenzione. I giudici ancorano l’essenza dell’animus nocendi a taluni elementi obiettivi: In tal senso, il reclutamento del personale dipendente si connoterà di intenzionale slealtà ogni qual volta venga attuato con modalità abnormi (per numero e/o qualità dei prestatori d’opera distolti e assunti) tali da vulnerare i limiti di tollerabilità del reclutamento. In altre parole può divenire censurabile la condotta dell’impresa diretta a ottenere “parassitariamente un vantaggio concorrenziale” attraverso l’acquisizione di uno staff costituito da soggetti pratici del medesimo sistema di lavoro entro una zona determinata, svuotando l’organizzazione del concorrente di sue specifiche possibilità operative, media

Pubblicazione legale

Cessione di quote societarie e divieto di concorrenza

Il divieto di concorrenza in concomitanza di cessione di quote o rami di azienda è diretto a garantire il risultato utile dell’operazione rispetto al rischio di concorrenza, da parte dell’alienante, tesa a provocare, con un’eventuale nuova attività, uno sviamento di clientela. La valutazione del “come” e “quando” una eventuale nuova attività del cedente possa essere idonea a polarizzare il divieto è di carattere squisitamente discrezionale, e viene contestualizzata sia in relazione all’oggetto dell’attività in potenziale concorrenza (modo), sia alla sua ubicazione (luogo). In altre parole deve essere preservato, da attività concorrenziali, il mercato di riferimento dell’azienda ceduta fino a ricomprendere aree di potenziale crescita (produttiva o di territorio) della stessa. La durata del vincolo – in assenza di specifica diversa indicazione – è stata indicata dalla legge (art. 2557 c.c.) in cinque anni dal «trasferimento» dell’azienda e decorre dal momento nel quale il cessionario acquista la disponibilità dell’azienda (non dalla data in cui si stipula il contratto qualora la consegna fosse differita). Se la stipula del patto esprime, da un lato, la libertà negoziale dei contraenti, dall’altro non deve però impedire, in senso assoluto, ogni attività professionale di chi cede le quote. Il patto deve essere provato per iscritto e, in questo contesto di cessione di quote, non è necessaria la previsione di uno specifico corrispettivo.

Pubblicazione legale

NPL: cessione dei crediti, SPV e studi legali. Il D.Lgs. 116/2024

Pubblicato su IUSTLAB

È entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 116/2024, che – in attuazione delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia – operativo dal 7 marzo 2025. Il provvedimento introduce importanti novità nella disciplina dei crediti deteriorati (NPL), aprendo il mercato anche a soggetti non vigilati, come professionisti, persone fisiche e società. Tra le principali novità: Liberalizzata l’acquisizione di crediti NPL, ipotecari e chirografari, anche senza autorizzazioni specifiche; Obbligo di gestione dei crediti tramite intermediari vigilati (es. ex art. 106 T.U.B.), che possono affidare l’attività di recupero a studi legali scelti dagli acquirenti; Nuovi adempimenti in tema di tracciabilità e trasparenza, di competenza esclusiva dell’intermediario incaricato. La riforma apre interessanti scenari per la clientela degli studi legali: I clienti, persone fisiche o giuridiche, possono acquistare direttamente crediti NPL; Possono indicare lo studio legale di fiducia per l’attività di recupero; Gli adempimenti tecnici restano a carico dell’intermediario vigilato. Una nuova frontiera si apre per il ruolo attivo degli avvocati nella gestione giudiziale e stragiudiziale dei crediti deteriorati.

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Lo studio

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Corte Don G. Botticelli, 58
Cesena (FC)

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