Ho seguito separazioni e divorzi, di coppie con figli sia maggiorenni che minorenni. In alcuni di questi casi, è stato opportuno richiedere l'affidamento c.d. "rafforzato", trattandosi di casi in cui, nonostante il disinteresse di uno dei due genitori, non era necessario ricorrere alla revoca della responsabilità genitoriale. Detta tipologia di affidamento chiaramente consentito al genitore collocatario una più agevole gestione degli interessi del minore, non necessitando, in alcun modo, il consenso dell'altro genitore per le questiono e/o attività di maggiore interesse per il minore.
Emilia Pisani
Avvocato civilista a Monopoli
Informazioni generali
Mi occupo di diritto civile in tutte le sue sfaccettature. In particolare: diritto famiglia, ivi comprese questioni relative alla tutela dei minori;- questioni di competenza della volontaria giurisdizione (interdizioni, redazione inventario dei beni, amministrazioni di sostegno); - rinuncia all’eredità; -a- recupero crediti, risarcimento del danno;- tutela del consumatore, nella specie tutela legale e risarcimento per ritardi e/o cancellazione di volo aereo; - sinistri stradali;-contratti; -istanza al fondo inps;-Diritto del lavoro,controversie concernenti il TFR e giusta retribuzione ;opposizioni ad ordinanze ingiunzione dell’ITL.
Esperienza
Mi sono occupata di divorzi di coppie la cui situazione di separazione, ormai consolidatasi nel tempo, ha portato a richiedere una cessazione definitiva degli effetti civili del matrimonio, o uno scioglimento dello stesso, nelle ipotesi l'unione dei coniugi derivasse dal solo rito civile. In alcune ipotesi, è stato necessario richiedere, nell'ambito del giudizio di divorzio, una modifica delle condizoni di affido dei figli, atteso il totale interesse del genitore non collocatario della prole.
- Rinuncia all'eredità: è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo cessano gli effetti verificatisi a seguito dell'apertura della successione rimanendo completamente estranei alla stessa; il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. - Accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; autorizzazione alla riscossione di somme per conto del minore.
Altre categorie
Separazione, Matrimonio, Affidamento, Diritto civile, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto del lavoro, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Mediazione, Gratuito patrocinio, Multe e contravvenzioni, Fallimento e proc. concorsuali, Pignoramento, Previdenza, Diritto condominiale, Sfratto, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Diritto immobiliare, Diritto dei trasporti terrestri, Unioni civili, Adozione, Diritto assicurativo, Contratti, Locazioni, Risarcimento danni, Domiciliazioni e sostituzioni, Negoziazione assistita.
Lo studio
Emilia Pisani
Avv. Emilia Pisani
Monopoli (BA)