Ho seguito separazioni e divorzi, di coppie con figli sia maggiorenni che minorenni. In alcuni di questi casi, è stato opportuno richiedere l'affidamento c.d. "rafforzato", trattandosi di casi in cui, nonostante il disinteresse di uno dei due genitori, non era necessario ricorrere alla revoca della responsabilità genitoriale. Detta tipologia di affidamento chiaramente consentito al genitore collocatario una più agevole gestione degli interessi del minore, non necessitando, in alcun modo, il consenso dell'altro genitore per le questiono e/o attività di maggiore interesse per il minore.

Emilia Pisani
Avvocato civilista a Monopoli
Informazioni generali
Mi occupo di diritto civile in tutte le sue sfaccettature. In particolare: diritto famiglia, ivi comprese questioni relative alla tutela dei minori;- questioni di competenza della volontaria giurisdizione (interdizioni, redazione inventario dei beni, amministrazioni di sostegno); - rinuncia all’eredità; -a- recupero crediti, risarcimento del danno;- tutela del consumatore, nella specie tutela legale e risarcimento per ritardi e/o cancellazione di volo aereo; - sinistri stradali;-contratti; -istanza al fondo inps;-Diritto del lavoro,controversie concernenti il TFR e giusta retribuzione ;opposizioni ad ordinanze ingiunzione dell’ITL.
Esperienza
Mi sono occupata della revoca della responsabilità genitoriale laddove sussisteva incapacità del genitore di provvedere alla tutela e interesse della prole e fosse del tutto assente nella vita del minore, facendogli mancare qualsivoglia supporto morale e materiale. In alcuni casi, non è stato necessario necessario ricorrere alla estrema ratio della revoca della responsabilità genitoriale, potendo, invece, ricorrere a forme di affidamento c.d. rafforzato, in favore di un solo genitore.
Rinuncia all'eredità: è un atto con il quale il chiamato all’eredità dichiara di non volerla acquistare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti; in questo modo egli fa cessare gli effetti verificatisi nei suoi confronti a seguito dell'apertura della successione e rimane, pertanto, completamente estraneo alla stessa; il diritto di rinunciare all’eredità, così come quello di accettarla, può essere esercitato entro dieci anni dal giorno della morte del defunto. accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario; autorizzazione alla riscossione di somme per conto del minore.
Altre categorie
Separazione, Divorzio, Matrimonio, Tutela dei minori, Incapacità giuridica, Diritto del lavoro, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Mediazione, Gratuito patrocinio, Multe e contravvenzioni, Diritto civile, Fallimento e proc. concorsuali, Pignoramento, Previdenza, Sfratto, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Unioni civili, Adozione, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto condominiale, Locazioni, Risarcimento danni, Domiciliazioni e sostituzioni, Negoziazione assistita.
Lo studio
Emilia Pisani
Via G. Vico 7
Monopoli (BA)
Sede secondaria:
via pisa n. 2
Bari (BA)