Consulente legale - esdebitazione incapiente - Studio Legale Saia

Dal 1/2023 al 12/2024




Esperienza di lavoro: Depositata istanza di esdebitazione in un caso di pensionata sovraindebitata per la sua sas estinta. Ai sensi dell’Art. 283 comma 1 e succ. modifiche, per sovraindebitato incapiente si intende: “Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per cento. L’esdebitazione costituisce il principale, se non l’unico obiettivo del debitore sovraindebitato, rispondendo al tempo stesso ad un interesse della collettività.



Pubblicato da:


Elisabetta Saia

Diritto del Lavoro, Pubblico Impiego, Previdenza Sociale, Esdebitazioni




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