Avvocato Elisa Fea a Trinità

Elisa Fea

Avvocato in Provincia di Cuneo

Informazioni generali

Sono Elisa Fea, Avvocato e Mediatore del Foro di Cuneo. La mia attività è concentrata sul diritto civile. Attraverso il confronto ed il rapporto di fiducia con il Cliente, focalizzo l’attenzione sui suoi bisogni concreti e, individuata insieme la strategia migliore per raggiungere l’obiettivo prefissato, lo affianco passo dopo passo nel percorso intrapreso, fornendo riscontri puntuali e precisi. Su richiesta, sono possibili colloqui al sabato mattina e da remoto, oltre che pagamenti rateali del compenso oggetto di preventivo, così da assicurare l'adeguata assistenza anche a chi non abbia immediata disponibilità economica.

Esperienza


Incapacità giuridica

Mi occupo di assistenza nei casi di persone "fragili", che si trovano in situazioni di impossibilità a provvedere ai propri interessi per ragioni di infermità fisica o psichica, temporanea o permanente. In particolare, l’amministrazione di sostegno rappresenta una misura di protezione che si affianca a quelle, maggiormente invasive, dell’interdizione e dell’inabilitazione previste dal codice civile, consentendo al beneficiario di conservare il potere di compiere autonomamente taluni atti.


Diritto civile

Mi occupo della gestione di problematiche di diritto civile concernenti diritto di famiglia, tutela delle persone “fragili” (in particolare, amministrazioni di sostegno), contratti, recupero del credito e risarcimento del danno (anche da sinistro stradale), ponendo sempre al centro della mia attività la cura ed il rispetto per la persona. Sono convinta dell’importanza di cercare soluzioni conciliative che consentano di avvicinare posizioni distanti, così da evitare i tempi ed i costi del giudizio, che affronto con serietà e determinazione quando rappresenta l’unica via percorribile.


Diritto di famiglia

Il diritto di famiglia è la mia vocazione da anni ed oggi che sono mamma mi sento maggiormente in grado di comprendere a fondo le dinamiche familiari. L'assistenza in questa materia riguarda rapporti tra coniugi, conviventi, genitori e figli, parenti ed affini (anche in materia ereditaria), sempre affiancando allo studio ed all'applicazione del diritto l'ascolto e l'individuazione delle problematiche da risolvere, soprattutto nelle situazioni più delicate. Anche nei rapporti familiari è importante cercare una soluzione condivisa, che tuteli gli interessi in gioco ed eviti dolorosi conflitti.


Altre categorie

Incidenti stradali, Eredità e successioni, Affidamento, Recupero crediti, Contratti, Mediazione, Negoziazione assistita, Domiciliazioni e sostituzioni, Separazione, Divorzio, Locazioni, Sfratto, Matrimonio, Risarcimento danni, Gratuito patrocinio.



Credenziali

Pubblicazione legale

Tutore nominato all'interdetto: chi è e in quali casi può essere revocato?

Pubblicato su IUSTLAB

La funzione della tutela è quella di proteggere le persone dichiarate interdette. Possono essere interdette le persone maggiori di età e minori emancipate che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda totalmente incapaci di provvedere ai propri interessi e tale misura sia necessaria per assicurare loro adeguata protezione. Il tutore viene nominato dal Giudice Tutelare e viene scelto, preferibilmente, nello stesso ambito familiare dell’interdetto. Tuttavia, può nominarsi tutore una persona estranea in assenza di parenti o in caso di conflitto tra gli stessi. Una volta nominato, il tutore deve rispettare obblighi precisi: avere cura dell’interdetto, rappresentarlo negli atti civili, amministrare i suoi beni, formarne l’inventario, tenere la contabilità, presentare al Giudice Tutelare il rendiconto periodico della gestione dei beni dell'interdetto. In base all'art. 384 del Codice civile (dettato in materia di tutore nominato al soggetto minore ed applicabile anche al tutore dell'interdetto), i l Giudice Tutelare può rimuovere dall'ufficio il tutore che si sia reso colpevole di negligenza o abbia abusato dei suoi poteri o si sia dimostrato inetto nell'adempimento di essi, o sia divenuto immeritevole dell'ufficio per atti anche estranei alla tutela, ovvero sia divenuto insolvente. Il Giudice non può rimuovere il tutore se non dopo averlo sentito o citato; può tuttavia sospenderlo dall'esercizio della tutela nei casi che non ammettono dilazione. Qualora si verifichino i presupposti enunciati, peraltro, la rimozione del tutore dall'ufficio non è obbligatoria ma rimessa al prudente apprezzamento del Giudice Tutelare, che dovrà valutare in concreto la corrispondenza della rimozione all'interesse dell'interdetto. In ogni caso, il tutore non potrà essere rimosso senza prima aver sottoposto le proprie ragioni al Giudice Tutelare che, nelle more dell'instaurazione del contraddittorio con il tutore, può sospenderlo dalla carica, ove ricorrano ragioni di stretta urgenza (in relazione al pericolo di pregiudizio per gli interessi dell'interdetto).

Pubblicazione legale

L'amministrazione di sostegno: cos'è e come funziona.

Pubblicato su IUSTLAB

L'istituto dell'amministrazione di sostegno è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, con "la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente ” (articolo 1). La persona che, per effetto di un'infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio. Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno può essere proposto dallo stesso soggetto beneficiario oppure dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore o dal pubblico ministero. Il giudice tutelare provvede entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta alla nomina dell'amministratore di sostegno con decreto motivato immediatamente esecutivo, che deve contenere l’indicazione precisa degli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario. Tuttavia, in ogni tempo e anche d'ufficio, il giudice tutelare ha la possibilità di modificare o integrare le decisioni assunte con il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte di Cassazione (sentenza 32542/2022) ha sottolineato che l'amministrazione di sostegno, pur non richiedendo uno stato di vera e propria incapacità di intendere o di volere, presuppone comunque che la persona, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; è escluso, invece, il ricorso all'istituto nei confronti di chi si trovi nella piena capacità di autodeterminarsi, pur in condizioni di menomazione fisica, in funzione di asserite esigenze di gestione patrimoniale. Pertanto, salvo che non sia provocata da una grava patologia psichica, tale da rendere l'interessato inconsapevole del bisogno di assistenza, la sua opposizione alla nomina costituisce espressione di autodeterminazione, che deve essere opportunamente considerata. L'amministrazione di sostegno è qualificata "sostitutiva o mista" laddove il beneficiario, pur non essendo incapace di compiere atti giuridici, non è in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento dell'amministratore; viene, invece, definita amministrazione puramente "di assistenza" quando il beneficiato è pienamente capace di disporre del suo patrimonio, anche per testamento e con disposizione in favore dell'amministratore di sostegno, a prescindere dalla circostanza che tra i due soggetti, amministratore e beneficiato, sussistano vincoli di parentela o di coniugio ovvero una stabile condizione di convivenza (Cass. civ. n. 6079/2020).

Titolo professionale

Master Corso Annuale di Preparazione all'Esame di Abilitazione alla Professione Forense

Litubium S.a.s. di Arona Emilia e C. - 1/2016

Dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza presso la Facoltà di Torino, con votazione di 110 e lode, ho intrapreso il praticantato e frequentato il corso di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato presso la "Scuola Litubium" di Torino. Il corso ha rappresentato un valido ausilio ai fini del superamento dell'esame, oltre che una possibilità di confronto con Professionisti qualificati ed aspiranti Avvocati ed un'occasione di crescita personale e professionale.

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Lo studio

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