Daniele Musacci
→Avvocato civilista
Locazioni: Il codice civile definisce la locazione (art. 1571 c.c.) come il contratto con cui una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio).
Molteplici sono le questioni nascenti da tale tipologia contrattuale (in particolare, durata, obblighi delle parti, vizi della cosa locata, migliorie e addizioni, deterioramento della cosa locata, restituzione, sublocazione ecc...).
Daniele Musacci
Avvocato civilista
Locazioni: Il codice civile definisce la locazione (art. 1571 c.c.) come il contratto con cui una parte, detta locatore, si obbliga a far godere all'altra parte, ossia al conduttore o locatario o inquilino, una cosa mobile o immobile per un dato tempo verso un determinato corrispettivo (il canone locatizio).
Molteplici sono le questioni nascenti da tale tipologia contrattuale (in particolare, durata, obblighi delle parti, vizi della cosa locata, migliorie e addizioni, deterioramento della cosa locata, restituzione, sublocazione ecc...).