Pubblicazione legale:
L Ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale – Ambasciata d’Italia a Colombo, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura dello Stato è stato condannato dal Tribunale di Roma, Diciottesima Sezione Civile, è stato condannato al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, un cittadino srilankese, a seguito della presentazione del ricorso dell’Avv. Domenico Strangio del foro di Milano.
L’Ambasciata d’Italia a Colombo, aveva rigettato la domanda di ricongiungimento familiare ex art. 29 D.lgs 286/98 del ricorrente con il figlio presentata in data 21/04/2023 con le seguenti motivazioni: “…Accertata presentazione di Nulla Osta al ricongiungimento familiare contraffatta, pertanto non ha i requisiti ai sensi dell’art. 4 comma II DL 286/1998”.
Nel corpo del ricorso invece è stato dimostrato che il nulla osta era stato regolarmente rilasciato dall’Ufficio Immigrazione della Prefettura di Milano allegando in tal senso una risposta pervenuta a mezzo mail allo stesso difensore in cui si confermava la liceità del nulla osta.
Fonte: Sito internet Studio Legale Strangio - leggi l'articolo