Sono specializzato in diritto di famiglia,diritto di famigli internazionale, diritto di famiglia italo-tedesco, diritto minorile, diritto penale della famiglia. Ho frequentato numerosi studi presso prestigiose università internazionali grazie ai quali ho avuto modo di ampliare le mie conoscenze del diritto di famiglia e diritto minorile sul piano internazionale. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole,adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Informazioni generali
In qualità di Avvocato Matrimonialista, opero su tutto il territorio nazionale e internazionale con sede per l'Italia a Bari e Milano e per l'estero a Monaco di Baviera, e sono specializzato in diritto di famiglia e diritto minorile sia nazionale che internazionale, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio, affidamento dei figli, diritto minorile, delibazione, diritto penale della famiglia, diritto di famiglia italo- tedesco. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio, affidamento della prole, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Esperienza
Avvocato matrimonialista e divorzista, da oltre 18 anni mi occupo delle più complesse controversie di separazione e divorzio,adozioni internazionali e sottrazioni di minori. Altamente specializzato in diritto penale della famiglia e diritto minorile.
Mi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
Altre categorie
Unioni civili, Divorzio, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Tutela dei minori, Diritto commerciale e societario, Violenza, Stalking e molestie, Diritto civile, Diritto bancario e finanziario, Diritto penale, Pignoramento, Diritto tributario, Truffe, Diritto canonico, Contratti, Domiciliazioni e sostituzioni, Risarcimento danni.
Credenziali
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINORECondivido pienamente il pensiero del Prof. Camerini - Neuropsichiatra infantile nonchè ctu, che ci riporta alla realtà dei fatti su tematiche spigolose. Mi soffermerei su questo punto in particolare: Si lamenta in pubbliche narrazioni che molte madri siano vittime di sottrazioni dei figli che, nella realtà, avvengono del tutto eccezionalmente in sporadicissimi casi presentati come regola. Nella maggior parte dei casi di sottrazione internazionale del minore (diversi dei quali da me seguiti) è la figura materna a commettere reato, portando via la prole per futuli motivi ovvero per semplice ripicca.. Ciò non toglie che a sbagliare possa essere anche l'uomo, ma, in ogni caso, a pagarne le conseguenze saranno sempre i figli.
Madre trascura alimentazione e scuola figlia, affidata al papa'
GENITORE DISINTERESSATOUna giusta decisione che ancora una volta mette in evidenza come si tenti sistematicamente di ostacolare il diritto di vista del padre, strumentalizzando in tal modo il diritto di vista che dovrebbe essere sempre e comunque tutelato. Nel caso su menzionato la situazione appare essere ancor più grave, in quanto le omissioni commesse della madre hanno negativamente influito sulla salute psicofisica della minore. I figli non dovrebbero mai essere lo strumento di vendetta nei confronti dell'ex coniuge!
Sottrazione internazionale del minore
SOTTRAZIONE DEL MINOREIl reato di sottrazione dei minori è, forse, uno dei più comuni nelle vicende patologiche dei rapporti familiari. Spesso, uno dei due coniugi, di fronte all'irreversibile frattura del rapporto coniugale, e lasciandosi sicuramente andare ad un comportamento irrazionale, decide di fuggire via con la prole, quasi a volersi sottrarre a quel tormento psicologico che la fine di ogni rapporto comporta. Altre volte, invece, la sottrazione dei minori è premeditata fin nei minimi dettagli. Il reato de quo nasce dalle disposizioni civilistiche, secondo cui i figli sono in genere sotto la custodia di entrambi i genitori, ragion per cui ogni spostamento deve obtorto collo essere autorizzato - o, nel migliore dei casi, non ostacolato - dall'altro coniuge. La legge, in casi particolari (e. g. violenza di un coniuge) offre degli strumenti di protezione che possano, da un lato, allontanare rapidamente colui il quale mette in atto comportamenti violenti che danneggino il partner e/o i minori e, dall'altro offre la più ampia tutela per ottenere l'affido esclusivo della prole. In questi casi, è vivamente consigliato consultarsi con il proprio legale di fiducia, onde poter mettere in atto tutte quelle strategie volte, da un lato, a garantire l'incolumità fisica e psichica del partner e della prole e, dall'altro, ad ottenere l'immediato allontanamento e l'affido esclusivo dei minori. Ricordiamo, per dovere di cronaca, che spesso questi strumenti sono "svuotati" della funzione loro assegnata dal Legislatore, essendo essi utilizzati quali arma di ricatto e/o oppressione nei confronti dell'altro genitore a fini prettamente economici.
Successione e divorzio
Procedimento di successione e divorzioIn caso di separazione, ove non sia stabilito un addebito a carico del coniuge superstite, quest’ultimo mantiene i diritti ereditari conseguenti al matrimonio. In caso di divorzio, al coniuge superstite non spetta alcun diritto ereditario, in quanto il vincolo matrimoniale era stato sciolto prima della morte del de cuius.
Genitori separati e vacanze di Natale
Pubblicato su IUSTLABUno dei temi più dibattuti nei procedimenti di separazione e divorzio riguarda la modalità con cui i figli dei genitori separati dovranno trascorrere le festività del Santo Natale. Proprio per via dei rancori e del livore che caratterizzano la fine di un rapporto, questi giorni, che dovrebbero essere di gioia e di serenità, finiscono per diventare l’ennesima occasione di ripicche e dispetti che, alla fine, non giovano a nessuno. A livello internazionale, il diritto di visita per genitori separati durante le festività è regolato dalla Convenzione dell’Aia del 1980, che stabilisce la possibilità per il genitore non affidatario di trascorrere periodi di tempo con il figlio anche in un luogo diverso dalla residenza abituale. Accorta Giurisprudenza di merito sottolinea che per “settimana di vacanza” deve intendersi un periodo di svago in località amene con ciò intendendo il dovere di ciascun genitore di far trascorrere ai figli qualche giorno lontano dalla propria residenza abituale. Questo diritto consente al genitore non collocatario di mantenere una relazione continuativa con i figli minorenni. Al riguardo, la normativa sancisce l’obbligo di seguire il calendario stabilito dal tribunale o dagli accordi di separazione per l’organizzazione delle ferie, sempre nel rispetto del “best interest of the child”. In Italia, la normativa che regola l'affidamento dei figli si fonda sul principio della bigenitorialità, ovvero il diritto del minore a mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori. Questo principio si estende anche alla gestione del tempo trascorso durante le festività. In assenza di un accordo spontaneo tra le parti, è il Tribunale a stabilire le modalità di frequentazione, inserendole nel provvedimento di separazione o divorzio. Generalmente, i giudici prediligono criteri di alternanza per garantire a ciascun genitore di poter trascorrere con i figli le ricorrenze festive, ma tali statuizioni, se non adeguatamente modellate, possono risultare generiche e foriere di ulteriori problemi. Diventa, pertanto, essenziale modellare clausole dettagliate che non lascino dubbi su giorni, orari e modalità di gestione, prevenendo così l'insorgere di conflitti. Vediamo, pertanto, di analizzare alcune delle più frequenti problematiche che si riscontrano nelle aule di Tribunale. La regola generale è, ovviamente, quella dell’alternanza, sia in caso di accordo che in caso di statuizione del Tribunale. Per periodo alternato di permanenza dei figli durante le vacanze presso i genitori separati o divorziati, si intende ad es. quando si stabilisce che ad anni pari i figli staranno per le vacanze di Natale, dal 24 al 31 dicembre con il padre e dal 1 al 6 gennaio con la madre. Viceversa per l’anno successivo. Similiter vengono regolati le altre festività (Carnevale, Santa Pasqua e le altre feste civili e religiose). Al riguardo, il Tribunale di Alessandria, con la sentenza n. 153/2025, facendo seguito a quanto stabilito dal Tribunale di Trento qualche settimana prima, ha ribadito il criterio dell’alternanza, con un’innovativo tocco organizzativo: Infatti, ferma restando l’organizzazione per i cosiddetti “giorni rossi” (Natale del Signore, Santo Stefano, Capodanno ed Epifania del Signore) in base al criterio dell’alternanza, il Tribunale di Alessandria prevede che il minore le passi con il padre, in considerazione della chiusura della attività lavorativa paterna e del fatto che per la madre, parrucchiera, si tratta di periodi di lavoro molto intenso. L’ideale è che tale alternanza venga decisa dai genitori, ma non sempre ciò è possibile. Quando manca un accordo tra i genitori, la prassi giurisprudenziale prevede una suddivisione delle vacanze natalizie, così che il bambino trascorra metà periodo con ciascun genitore, alternando ogni anno i giorni chiave come Natale e Capodanno. È fin troppo ovvio che i Giudici preferiscano lasciare ai genitori la possibilità di trovare un accordo, ma questa apertura richiede un’accurata analisi dell’organizzazione, al fine di limitare l’alea di incertezza e, con essa, le possibili discussioni tra i genitori. Quali sono, quindi le clausole cui prestare attenzione? Ecco qui alcuni esempi. Definizione di "Periodo di Vacanza": È cruciale definire con esattezza cosa si intende per "vacanze natalizie" o "vacanze pasquali". Una clausola efficace dovrebbe indicare le date precise, facendo riferimento al calendario scolastico, al fine di evitare ambiguità su quali giorni siano inclusi nel periodo di vacanza da dividere. Ad esempio: "Per vacanze natalizie si intende il periodo che va dall'ultimo giorno di scuola prima della chiusura fino al giorno precedente la riapertura delle lezioni a gennaio". Alternanza Annuale delle Festività Principali: Questo è il criterio più comune, che offre stabilità e precisione, e prevede che le festività principali (Natale, Pasqua) vengano trascorse interamente con un genitore un anno e con l'altro l'anno successivo. Ad esempio, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre con la madre negli anni pari e con il padre negli anni dispari. Lo stesso principio si applicherà per il periodo di Capodanno e per le vacanze pasquali. Suddivisione specifica delle Singole Festività: In alternativa, è possibile suddividere la stessa festività. Questa opzione, che richiede una grande dose di collaborazione e dialogo tra i genitori, è spesso preferita quando i genitori risiedono nella stessa città e desiderano entrambi condividere una parte della festa con i figli. Ad esempio: "I figli trascorreranno la Vigilia e la mattina di Natale con la madre, e il pranzo di Natale e il giorno di Santo Stefano con il padre". Festeggiare insieme: In linea del tutto teorica, ciò è possibile, tenuto conto delle diatribe e degli strascichi che una separazione lascia tra gli ex partner. In linea teorica, dovrebbe prevalere l'interesse del minore e, qualora si volesse optare per tale scelta, sarebbe bene sentire un terapeuta, per concordare al meglio il da farsi e tutelare il minore, già sofferente per la disgregazione della famiglia. Telefonate dell’altro genitore: Ovviamente è possibile sentire i propri figli mentre sono in vacanza con l'altro genitore, ma senza che telefonate e videochiamate diventino strumento di controllo e intralcino la genitorialità dell'altro genitore. Anche qui, dovrebbe prevalere il buon senso ed il rispetto. In conclusione, l’alternanza e il “ child’s best interest ” sono i parametri con cui pianificare questi periodi festivi. All’interno di questi limiti è auspicabile che i genitori mostrino maturità, addivenendo ad un piano condiviso eventualmente anche diverso da quello che in genere le Corti italiane suggeriscono. Con l’augurio che la luce della stella di Betlemme possa portare a tutti i genitori di buona volontà quella pace e quella serenità che la Santa Grotta della Natività promana.
L'assegno di mantenimento e quello divorzile
Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale.Ancora oggi, l'istituto della separazione e del divorzio è visto come una sorta di "assicurazione sulla vita", una polizza da sottoscrivere all'atto del matrimonio e da far valere non appena ci si stanchi della vita matrimoniale. L'assegno di mantenimento e quello divorzile sono oggi lo strumento numero uno per una mera speculazione economica ai danni dell'altro coniuge. Anche la prole diventa spesso un'arma per raggiungere il solo obiettivo sensibile, ovverosia il tanto agognato "mantenimento" che, a mio parere, appare giustificato solo ed esclusivamente nei confronti dei figli e, per quanto riguarda l'ex coniuge, solo in particolarissime situazioni da valutare nel caso concreto.
Matrimonio e disgregazione della famiglia
Matrimonio e disgregrazione della famiglia, tutela e affidamento dei minori, anche a livello internazionale.Coniuge italiano coniugato con cittadina straniera, matrimonio celebrato all'estero e trascritto in Italia. Separazione con adddebito per gravi inadempienze dei doveri coniugali, danni endofamiliari, affidamento esclusivo dei minori.
La famiglia di fatto: aspetti giuridici e patrimoniali
Pubblicato su IUSTLABFino a pochi anni fa, il diritto italiano riconosceva e tutelava esclusivamente la famiglia fondata sul matrimonio. La situazione è cambiata radicalmente nel 2016, quando la Legge Cirinnà ha introdotto un quadro normativo per disciplinare le convivenze di fatto . Questa legge ha formalmente riconosciuto "lo stabile legame affettivo che unisce due persone maggiorenni non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile", prendendo atto dei mutamenti sociali del Paese. A quasi un decennio dall'entrata in vigore, sebbene la legge abbia fornito un'ossatura solida, permangono ancora questioni interpretative che destano non poca preoccupazione in Giurisprudenza. Al riguardo, cercheremo di sintetizzare i diversi istituti analizzandone il contenuto in maniera separata: 1. Requisiti per la Costituzione La convivenza di fatto è un istituto aperto a coppie (eterosessuali o omosessuali) che, pur non volendo sposarsi o unirsi civilmente, desiderano formalizzare la loro relazione. I requisiti fondamentali includono: Soggettivi: Entrambi i partner devono essere maggiorenni, liberi da altri vincoli legali e uniti da un legame affettivo stabile e reciproca assistenza morale e materiale. Oggettivi: La coppia deve coabitare e avere la dimora abituale nello stesso Comune. Questa condizione deve essere formalizzata tramite l'iscrizione congiunta allo stato di famiglia presso l'anagrafe comunale. 2. Diritti e Doveri Durante la Convivenza La legge stabilisce specifici diritti e doveri per i conviventi formalizzati: Assistenza: Obbligo reciproco di assistenza morale e materiale. Rappresentanza: Possibilità di designare il partner (tramite atto scritto) per decisioni mediche urgenti o disposizioni post-mortem (es. donazione organi, funerale). Diritti Economici: Il convivente che lavora stabilmente nell'impresa del partner ha diritto a una partecipazione agli utili proporzionata al lavoro svolto. Abitazione: In caso di morte del partner proprietario, il superstite ha diritto di abitare nella casa familiare da 2 a 5 anni (estendibile in presenza di figli minori o disabili). In caso di locazione, il convivente superstite subentra nel contratto. 3. Gestione Patrimoniale: Il Contratto di Convivenza A differenza del matrimonio, per i conviventi non esiste un regime patrimoniale legale automatico (come la comunione dei beni). Per gestire gli aspetti economici, è necessario stipulare un contratto di convivenza in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata. Questo contratto permette di definire il regime patrimoniale, il contributo alle spese e le disposizioni per un futuro scioglimento. 4. Modalità di Scioglimento La convivenza di fatto cessa in diversi modi: Volontà Congiunta: Entrambi i conviventi dichiarano congiuntamente la cessazione all'anagrafe. Atto Unilaterale: Un solo convivente comunica la decisione di interrompere il rapporto, notificandola all'altro e all'ufficio anagrafe. Nuovi Vincoli: Uno o entrambi i partner contraggono matrimonio o unione civile (tra loro o con terzi). Decesso: Morte di uno dei conviventi. Cessazione della Coabitazione: Quando i partner prendono residenze separate. 5. Conseguenze Economiche Dalla formazione della famiglia di fatto derivano le seguenti conseguenze economiche: Assegno di Mantenimento: Non è mai previsto un assegno di mantenimento come per i coniugi separati. Assegno Alimentare: L'unica eccezione è l'assegno alimentare, richiedibile dal partner che si trova in un grave stato di bisogno e non è autosufficiente. La sua durata è proporzionale alla durata della convivenza e l'obbligo è sussidiario rispetto a quello di altri parenti (figli, genitori). La richiesta dell'assegno alimentare richiede un procedimento separato e autonomo presso il Tribunale Ordinario, distinto da eventuali ricorsi per la regolamentazione dei rapporti genitoriali. La Corte di Cassazione ha recentemente rafforzato il riconoscimento delle unioni di fatto come formazioni sociali rilevanti ai sensi dell'Art. 2 della Costituzione, riconoscendo che i doveri morali e sociali tra i partner possono talvolta tradursi in "obbligazioni naturali" che permangono anche dopo la fine del rapporto. Dice, infatti, la Suprema Corte (Cass. 02.01.2025, n. 28): "le unioni di fatto sono un diffuso fenomeno sociale (…) e sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale, di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che possono concretizzarsi in attività di assistenza materiale e di contribuzione economica prestata non solo nel corso del rapporto di convivenza, ma anche nel periodo successivo alla cessazione dello stesso e che possono configurarsi, avuto riguardo alla specificità del caso concreto, come adempimento di un’obbligazione naturale (…)”.Tale orientamento riprende quanto già in precedenza affermato dalla stessa Cassazione, (cfr. Cass. civ. 16864/2023), secondo cui " le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell'ambito di un legame matrimoniale, assumono rilievo ai sensi dell'art. 2 Cost. " 6. Tutela dei Figli La legge garantisce piena parità giuridica a tutti i figli, indipendentemente dallo status civile dei genitori. In caso di scioglimento della convivenza, i genitori sono tenuti a regolamentare i rapporti genitoriali (affidamento, mantenimento) nell'esclusivo interesse dei minori o dei figli maggiorenni non autosufficienti. In conclusione, è possibile affermare che il Legislatore, prendendo spunto da un fenomeno oggigiorno assai diffuso, ha inteso regolamentare questo aspetto della vita quotidiana, adattando i principi regolatori del matrimonio a questa fattispecie, ed eliminando l'alea di incertezza che, in assenza di una regolamentazione legislativa, si era creata. D'altro canto, però, non si può sottacere come parte della dottrina più tradizionalista abbia criticato questa impostazione, volta de facto a smantellare il tessuto sociale tradizionale, fondato sul matrimonio e derivante dalla millenaria tradizione e dall'eterno insegnamento di Santa Romana Chiesa. Lasciamo ai posteri il compito di valutare, ex post , eventuali conseguenze della regolamentazione qui esposta. In un successivo intervento ci occuperemo di analizzare i contenuti del contratto di convivenza
Ordinario Universitario in diritto di famiglia e diritto minorile - Prof. Avv. Domenico Lamanna Di Salvo
Dal 11/1999 - lavoro attualmente quiSono Ordinario di Diritto Famiglia e Diritto Commerciale, ricopro incarichi di docenza presso diverse e rinomate Università italiane e straniere nell'ambito dei settori scientifico - disciplinari. In qualità di Avvocato familiarista, sono abilitato all'esercizio della professione forense, oltre che in Italia, in Danimarca, a Malta e in Germania. Opero su tutto il territorio nazionale con sede per l'italia a Milano e Bari e per l'estero a Monaco di Baviera, sono specializzato in diritto di famiglia (anche internazionale) e diritto societario, con particolare attenzione alle problematiche di separazione, divorzio,affidamento dei figli,delibazione, diritto penale della famiglia e diritto minorile. Da oltre vent'anni mi occupo delle più complesse controversie di separazioni e divorzio,affidamento della prole, adozioni internazionali e sottrazioni internazionali di minori.
Adozione
ADOZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALENell'esecuzione degli incarichi affidatici prestiamo particolare attenzione alla tutela dei soggetti più deboli ( ovverosia i minori, i cui diritti - pur sulla carta indiscutibilmente riconosciuti a livello nazionale ed internazionale - vengono spesso messi in secondo piano nelle vicende patologiche del rapporto coniugale. Oggi vogliamo dedicare particolare attenzione all'adozione,intesa come lo strumento volto a dare una nuova famiglia al minore a cui manchi in via definitiva il sostegno da parte della famiglia di origine e che, pertanto, si trovi in stato di abbandono. Purtroppo, spesso assistiamo in ambito minorile ad una serie di ritardi, inefficienze, macchinazioni burocratiche a seguito delle quali, piuttosto che ottemperare alla ratio legis di offrire al minore in stato di abbandono una famiglia nel minor tempo possibile, si susseguono ingiustificabili ritardi che lasciano i più sfortunati nelle strutture temporanee, creando in definitiva solo disagi psicologici alle vittime di questo sistema.
Minori contesi
Quante Bibbiano ci sono in Italia?Da avvocato familiarista mi sento di appoggiare pienamente la decisione presa, che ribadisce il diritto del minore ad un rapporto personale con entrambi i genitori, indipendentemente dalle vicende sentimentali degli stessi. La vicenda, inoltre, sottolinea l'importanza per tutte le parti in causa di lavorare in sintonia - laddove necessario - con il servizio sociale, cosa che però non accade per il 90% dei contenziosi familiari. Un sistema, che, purtroppo, è diventato col tempo poco collaborativo, risultando spesso improntato ad un abuso del diritto piuttosto che alla protezione dei più piccoli.
Fenomeno delle false denunce
SEPARAZIONE: AFFIDAMENTO MINORI E FENOMENO DELLE FALSE DENUNCEDa circa 18 anni mi occupo di diritto di famiglia ....Il fenomeno della Pas ( alienazione genitoriale) è in continua crescita nei contenziosi familiari, e nei casi più gravi si conclude con il fenomeno delle false denunce e sottrazione internazionale della prole. Oggi, terminata l'udienza mi sono commosso. Diventa necessario tutelare il diritto alla bigenitorialità di chi effettivamente merita di essere padre, escludendo categoricamente i violenti e coloro che usano i bambini per propri piani di vendetta
Bimbi abbandonati, adozione ai minimi.
AFFIDAMENTOUna triste realtà che certitifica il malfunzionamento del sistema delle adozioni nel nostro Paese. E poi ci sono storie senza lieto fine, quelle che gli studi chiamano “fallimenti adottivi” e su questo punto bisogna soffermarsi particolarmente, perchè il bambino non è un oggetto che può essere restituito. L'approccio coppia - adozione dovrebbe avere una preparazione solida, che non può consistere solo in scartoffie burocratiche!
Redazione contratto di convivenza coppia omosessuale
La legge n.76 del 2016 disciplina le convivenze attraverso i “contratti di convivenza” sia tra persone eterosessuali che tra persone dello stesso sesso.Redazione contratto di convivenza alle coppie conviventi omosessuali al fine di regolare i propri rapporti patrimoniali
Si parla tanto di adozione, sia nazionale che internazionale, spesso interpretandola a mo' di "gioco".
L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare.L'adozione è sì, un grande gesto d'amore ma, soprattutto, un grande gesto di responsabilità e non un capriccio da soddisfare. Molte coppie arrivano impreparate, illuse e desiderose di coronare il sogno di avere un bambino tra le braccia. Bisogna essere sinceri, cari amici, l'adozione è un percorso per certi versi meraviglioso e ricco di emozioni ma, spesso, difficile, irto e sicuramente in salita. Sono il primo a ribadire la necessità di una riforma volta a "modificare" il sistema, ma resto comunque del parere che l'adozione non deve essere paragonata ad un "gioco" da tavolo.
Affidamento dei figli nati al di fuori del matrimonio
Affidamento dei minori - coppia non coniugataCoppia non coniugata,regolamentazione del diritto di visita e del mantenimento.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.
Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre.Sì all’adozione se la madre non tutela i figli disabili dalle violenze del padre. La capacità genitoriale non va valutata solo con riferimento alla persona del genitore in quanto tale, bensì anche nella prospettiva concreta dell'interrelazione tra genitore e minore e ciò ben può portare ad attribuire rilievo, secondo le circostanze, anche alla concreta possibilità, da parte del genitore interessato, di superare le criticità che segnano il rapporto con un compagno e le condizioni di una vita di coppia che minano alla radice le attività di accudimento ed educative che riguardano il minore: tanto più in una situazione in cui quest’ultimo necessiti di particolari cure e attenzioni a causa della presenza di gravi disabilità. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 17 maggio 2023, n. 13453.
Genitori separati e diffusione dell'immagine dei minori sui social
Pubblicato su IUSTLABLa pubblicazione e il relativo consenso di pubblicare e condividere le foto dei propri figli sui social è un tema molo dibattuto nel diritto di famiglia e rappresenta un terreno di scontro non solo per coppie sposate e non, ma anche in dottrina e giurisprudenza le opinioni sono spesso discordanti. Partiamo dall'assunto secondo cui, per potere pubblicare le foto dei figli minori, è necessario il consenso di entrambi i genitori che godano della responsabilità genitoriale. In tal modo, si cerca di tutelare il diritto costituzionalmente rilevante all’immagine e alla riservatezza, che nel caso dei bambini gode di una salvaguardia privilegiata che trova il suo fondamento giuridico nella legge 176/1991, che ha ratificato in Italia la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo (la quale, all’art. 16 c.1, prevede che i minori non possano essere oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella loro vita privata, né di affronti illegali al loro onore e reputazione) nonché nell’articolo 10 del Codice civile, e nell’articolo 2 della Costituzione. Più recentemente, è anche intervenuto il Regolamento Europeo sulla Privacy, il quale dispone che: “I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali (…)”; (Considerando n. 38 Regolamento UE 679/2016). Il medesimo Regolamento (articolo 8), come attuato in Italia (d.lgs. n. 101/2018 art. 2 quinquies), stabilisce che il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni, come la pubblicazione di immagini, sia lecito purché il consenso venga prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale. Fatte tali necessarie premesse, esaminiamo alcune pronunce di diversi Tribunali, che si sono pronunciati al riguardo: Il Tribunale di Trani (ordinanza 30 agosto 2021) ha accolto il ricorso d’urgenza promosso dal padre di una minore nei confronti della madre, da cui era legalmente separato, per rimuovere le immagini e le informazioni relative alla figlia pubblicate sui social network, inibendone la futura diffusione senza l’espresso consenso paterno e condannando la madre, ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro - a favore della figlia - per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e per ogni violazione o inosservanza successiva.Infatti, la Corte ha ritenuto fondate le ragioni di un padre, in totale disaccordo sulla pubblicazioni di immagini della figlia minore, e ha ordinato alla madre di rimuovere dai propri social tutte le immagini pubblicate della figlia, le ha inibito per il futuro di diffondere immagini e video della minore senza il consenso del padre e l’ha addirittura condannata una cifra simbolica per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento e, dunque, nella cancellazione delle immagini già pubblicate. - Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca).Questa pronuncia ricalca un meno recente, ma sempre attuale, provvedimento del Tribunale di Mantova del 2017. In quella occasione il Tribunale ha considerato l’inserimento di foto dei figli minori sui social, avvenuto con l’opposizione dell’altro genitore, una violazione di norme interne e internazionali: l’articolo 10 del codice civile, gli articoli 4,7,8 e 145 del Codice in materia di dati personali e gli articoli 1 e 16, comma 1, della Convenzione di New York del 1989, ratificata dall’Italia nel 1991 e l’art. 8 del Regolamento europeo n. 679 del 2016 (non ancora in vigore all’epoca). Anche il Tribunale di Roma, sulla scia di precedenti decisioni, ha dichiarato che " deve essere disposta, a tutela del minore e al fine di evitare il diffondersi di informazioni anche nel nuovo contesto sociale frequentato dal ragazzo, l’immediata cessazione della diffusione da parte della madre in social network di immagini, notizie e dettagli relativi ai dati personali e dati personali e alla vicenda giudiziaria inerente il figlio ". Tra le ultime pronunzie vi è la sentenza del Tribunale di Rieti n. 443 del 17.10.2022 che si è occupata del caso di una zia (sorella della madre dei minori) che ha condiviso su una nota piattaforma social la foto di due bambini senza il consenso del padre. Il Giudice ha stabilito che “ la pubblicazione sui social network di fotografie ritraenti soggetti minori di età richiede il necessario preventivo consenso esplicito di entrambi i genitori ai sensi dell’art. 320 c.c., in quanto si tratta di un atto che eccede l’ordinaria amministrazione, avente ad oggetto il trattamento di dati sensibili ". Qualora si violi tale principio, è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione del diritto all’immagine e del diritto alla privacy del minore ritratto, purché allegato in modo sufficientemente specifico e provato, sia pure per presunzione. Dal nostro punto di vista condividiamo pienamente tali decisioni, che sono prese nel pieno rispetto del concetto di bigenitorialità alla base del nostro ordinamento e che rispecchiano, a parte ogni altra considerazione, l'importanza della condivisione su scelte fondamentali che riguardano i figli. Resta, infine da chiarire quando diventa reato pubblicare le foto dei minori sui social. Di questo, però, ci occuperemo in un prossimo intervento!
Genitore No Vax
Vaccini e responsabilità genitorialeLa più recente cronaca dimostra quanto sia importante che la figura del matrimonialista debba sempre confrontarsi continuamente con gli esperti della mente, soprattutto in procedimenti riguardanti minori. Ho seguito da poco un caso di un genitore no vax che, per via di sue convinzioni - giuste o sbagliate che siano - ha messo il minore nelle mani dei servizi sociali, con tutti i problemi che derivano per un bambino da una situazione come questa. Bisognerebbe davvero evitare di spingere il proprio egoismo a questi livelli.
Eredità
Successioni ereditarie e donazioniMi occupo di successioni ereditarie e donazioni, fornisco assistenza nel redigere un testamento valido, consulenza o parere legale agli eredi, ad esempio nel caso in cui vi sia un sospetto di eredità di beni per un valore inferiore a quanto previsto dalla legge, impugnazione del testamento per lesione della quota legittima.
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