Avvocato Domenico Di Paolo a Isernia

Domenico Di Paolo

Avvocato esperto in diritto penale

Informazioni generali

Avvocato Penalista con esperienza nel settore da oltre 30 anni in tutto il territorio nazionale. Competenze di alto profilo nella gestione del processo penale e nella tutela dei diritti dell'imputato. Indagini Difensive. Servizi Penali Riservati. Competenze specifiche dedicate a: delitti contro la persona; criminalità organizzata; delitti contro la pubblica amministrazione; criminalità adiuvata dai mezzi informatici darknet e da nuove tecnologie; Testo Unico stupefacenti; reati di genere; delitti contro la famiglia; particolari competenze in tema di ammissibilità del c.d. concorso esterno in associazione mafiosa; reati comuni.

Esperienza


Diritto penale

Ho assicurato in 35 anni di professione le migliori difese in favore di imputati e di parti civili spendendo nel processo penale conoscenze e competenze di altissimo profilo. Ho iniziato con gioia presso il Dipartimento Penale dell'Università di Napoli "Federico II" laureandomi con tesi in Diritto Penale e, da lì, ho seguito percorsi formativi specifici: due trienni come V.P.O. presso la Procura della Repubblica di Isernia; docente di diritto penale presso l'Ordine degli Avvocati di Isernia per il corso ai candidati Difensori di Ufficio; partecipazione a corsi specifici di diritto penale e di diritto processuale penale applicati.


Omicidio

Ho difeso alcuni imputati in casi di omicidio doloso in Isernia ed in altre regioni. L'attività difensiva prestata ha necessariamente condotto alla conoscenza di ogni singola sfumatura delle norme che governano il processo penale. Gli "attori" del processo penale omicidiario (Nuclei investigativi, sezioni specializzate in analisi forensi (RIS Parma ad es.), Pubblici Ministeri inquirenti, Magistrati del Processo) hanno tutti, e sempre, competenze di altissimo profilo. Il contatto con gli stessi e con il processo penale omicidiario consolida drammaticamente ogni competenza professionale.


Violenza

Ho assistito numerosi casi di violenza, anche sessuale, ed ho potuto conoscere, sul campo, la perverse conseguenze della riforma dei reati sessuali allorquando fu abolito il vecchio reato di "atti di libidine violenti" ed accomunato all'unico reato di "violenza sessuale" senza poter garantire una corretta differenziazione tra condotte, in ogni caso gravi, ma che hanno un humus fattuale ben diverso.


Altre categorie

Stalking e molestie, Truffe, Sostanze stupefacenti.



Credenziali

Pubblicazione legale

Recentissime dalla giurisprudenza di merito (Le 75 coltellate del caso Turetta)

Pubblicato su IUSTLAB

Talvolta accade che l'applicazione della norma in sede giudiziaria susciti l'ira della pubblica opinione. L'aggravante di cui al comma 4 dell'art. 61 codice penale, cioè "avere agito con crudeltà" nelle ipotesi di omicidio, può trovare esclusione anche in casi raccapriccianti (75 coltellate caso Turetta). Vedremo gli sviluppi e se la Cassazione confermerà. La Corte ha escluso l'aggravante della crudeltà " non essendovi elementi da cui poter desumere con certezza, e al dì là di ogni ragionevole dubbio, che egli volesse infliggere alla vittima sofferenze gratuite e aggiuntive . . . . . Non si ritiene che tale dinamica, come detto certamente efferata, sia stata dettata, in quelle particolari modalità, da una deliberata scelta dell’imputato ma essa sembra invece conseguenza della inesperienza e della inabilità dello stesso: Turetta non aveva la competenza e l’esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e “pulito”, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione dei colpi, fino a quando si è reso conto che Giulia “non c’era più ” (Corte di Assiste di Venezia depositata 08.04.2025)

Pubblicazione legale

Recentissime dalla cassazione (Una rapina andata malissimo)

Pubblicato su IUSTLAB

Sempre sull'omicidio preterintenzionale. Sussiste omicidio doloso (preterintenzionale) e non colposo nel caso di una rapina in danno di un'anziana donna che, immobilizzata ed imbavagliata, muoia per insufficienza cardiaca acuta, ritenuta conseguenza indiretta della descritta azione violenta. "Ai fini della configurabilità del delitto di omicidio preterintenzionale, è necessario che il soggetto agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causa ed effetto tra gli atti predetti e l'evento letale, senza che sia necessario che la serie causale produttiva della morte costituisca lo sviluppo immediato e diretto dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto ". (Cassazione Penale n. 890/2024)

Pubblicazione legale

Recentissime dalla cassazione (Il pugile condannato per omicidio volontario)

Pubblicato su IUSTLAB

Il discrimine tra omicidio doloso mosso da dolo eventuale e omicidio preterintenzionale non è sempre facilmente individuabile. Il confine è sfumato. Caso di un imputato condannato per omicidio volontario, e non omicidio preterintenzionale, avendo colpito colpito con una tecnica appresa da pugile (sequenza di pugni al volto). La sentenza effettua ricognizione degli " indicatori del dolo eventuale, cristallizzati dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 18 settembre 2014, n.38343, Thyssenkrupp, che contribuiscono ad orientare la scelta del giudice nel compito di verificare la sussistenza dell'elemento volitivo in capo al soggetto agente. Sul punto, l'iter argomentativo della pronuncia impugnata è scevro da vizi logici e giuridici. Fa leva: a) sulla pregressa esperienza dell'agente, avendo, invero, l'imputato praticato la boxe dai 13 ai 17 anni e, quindi, agito, nel caso in esame, nella consapevolezza che, scagliandosi con la massima intensità contro il volto di C., questi sarebbe stato neutralizzato e conseguentemente sarebbe stramazzato al suolo, cadendo - non trovandosi in un ring - su una superficie rigida e con spigoli; b) sulla zona vitale attinta, avendo G.F. colpito la vittima al volto, che rappresenta senza alcun dubbio una zona vitale, come precisato anche dal consulente del Pubblico ministero, che ha chiarito che tutta la parte anatomica che va dal setto nasale a salire, quindi verso la tempia, va ritenuta punto vitale, essendovi comunque la possibilità che vengano causate emorragie interne; c) sulla modalità con cui i colpi sono stati inferti, avendo il prevenuto posto in essere una sequenza di colpi - ben quattro pugni di cui conosceva la micidialità - e, quindi, usato una tecnica replicabile solo da chi conosce le tecniche fondamentali di combattimento, tanto da assumere una posizione di guardia e mantenere una certa distanza dalla vittima in modo da sferrare pugni alla massima potenza, come emergente dalla dinamica fattuale interamente ripresa dalle telecamere e analizzata dal teste M.Z. (esperto di tecniche di combattimento in servizio presso la Polizia di Stato); d) sulla condotta post delictum di G.F., che, una volta sferrati i colpi micidiali e pur avendo avuto modo di percepire che il rivale era caduto inerme al suolo, si allontanava con freddezza, senza mostrare alcun tipo di preoccupazione. " (Cassazione Penale 11985/2025)

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Lo studio

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Isernia (IS)

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