Sentenza giudiziaria:
La Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in una controversia introdotta da un contribuente che ho difeso e assistito, in tema di notifica a mezzo PEC ad "irreperibile digitale", ha annullato i ruoli impugnati così motivando:
"Pertanto, dal momento che l’Agenzia Delle Entrate – Riscossione non ha provato di aver portato a termine tutti gli adempimenti tassativamente indicati ai fini del procedimento di notificazione previsto con le modalità dell’art. 26, comma 2 del DPR n. 602/1973 e dell’art. 60, comma 7 del DPR n. 600/1973 del DPR 600, ed in particolare in assenza della prova dell’invio e della ricezione della raccomandata informativa e, in ogni caso, dell’errato indirizzo, il procedimento notificatorio seguito si appalesa pertanto viziato con la conseguenza che la notificazione delle cartelle recanti i ruoli impugnati deve ritenersi inesistente e/o nulla, con il conseguente annullamento degli atti stessi."
E' pertanto essenziale, ai fini del perfezionamento della notifica telematica a soggetto che abbia l'indirizzo PEC non attivo o non funzionante, l'invio e la ricezione della raccomandata informativa, che deve essere provato e deve avvenire, giocoforza, al corretto indirizzo del domicilio fiscale.