Avvocato Cristina Simoni a San Giovanni Lupatoto

Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona

Informazioni generali

Dopo essermi laureata in Giurisprudenza a Padova con il massimo dei voti, ho intrapreso la professione nel settore del Diritto civile, mia grande passione. Ho collaborato per 25 anni con due importanti studi legali di Verona. Attualmente fornisco consulenza legale e assistenza giudiziale a privati e imprese sia nel Diritto Civile, sia nel Diritto Industriale. Ho un rapporto diretto con i miei clienti, seguendo personalmente ogni incarico. Per me il cliente non rappresenta una pratica, ma una persona di cui farsi carico. Sono abilitata al patrocinio in Cassazione e iscritta agli elenchi per il Gratuito Patrocinio per il civile.

Esperienza


Separazione

Lo scioglimento di una coppia presenta numerose questioni delicate da affrontare sotto il profilo umano e sotto il profilo giuridico, sia in ordine all'affidamento dei figli, sia in ordine alle questioni patrimoniali per l'assegno di mantenimento per il coniuge, per l'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per l'assegnazione della casa coniugale. Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di separazioni, divorzi e affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio.


Proprietà intellettuale

Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale a favore di una società operante nel settore della pubblicità, maturando una importante esperienza professionale nel settore del diritto d'autore. Ho inoltre prestato consulenza in materia di plagio di opere letterarie. Più in generale ho seguito contenzioni in materia di violazione di know how e di marchi e di brevetti per le varietà vegetali per i prodotti agricoli.


Diritto civile

Opero nel settore delle obbligazioni e contratti, responsabilità civile e risarcimento del danno, anche da violazione della disciplina antitrust, diritto assicurativo e bancario, proprietà e diritti reali (servitù, usufrutto, abitazione), appalti, locazioni ad uso abitativo o ad uso commerciale, comodato, diritto agrario, usucapione, recupero dei crediti, successioni e redazione di testamenti. Offro assistenza giudiziale, anche in mediazione, e consulenza stragiudiziale.


Altre categorie

Antitrust e concorrenza sleale, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Divorzio, Tutela degli anziani, Gratuito patrocinio, Eredità e successioni, Unioni civili, Marchi, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Cassazione, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Redditi rilevanti per il patrocinio a spese della stato (gratuito patrocinio)

Pubblicato su IUSTLAB

Per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello stato il reddito non deve superare euro 12.838,01 . E' opportuno precisare che per l'ammissione al Gratuito patrocinio non rileva il reddito ISEE. Infatti per l'ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (cosiddetto Gratuito Patrocinio) è rilevante non solo il reddito Irpef, ma anche i redditi esenti dall'Ipef, i redditi da mantenimento ricevuti da terze persone , i sussidi da disoccupazione e sociali, il reddito di cittadinanza (ora reddito da inclusione), gli assegni da invalidità, i redditi da lavori saltuari, il reddito da lavoro in proprio, le pensioni. Al proprio reddito va sommato il reddito dei familiari con con cui si convive o coabita. Solo in caso di separazione/divorzio non si tiene conto del reddito del coniuge, ma si sommano i redditi dei figli, salvo che siano in conflitto di interessi con il genitore richiedente il Gratuito patrocinio. Si tiene conto del solo reddito personale per i giudizi che hanno ad oggetto diritti della personalità ovvero quando gli interessi dell'istante sono in conflitto con quelli degli altri membri della famiglia che con lui convivono o coabitano.

Sentenza giudiziaria

Domanda congiunta di separazione e divorzio

Corte di Cassazione ordinanza n. 28727 del 16.10.2023

A seguito della riforma Cartabia del codice di procedura civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022 è stata introdotta nell’art.473-bis.49 c.p.c. la possibilità di richiedere congiuntamente nel medesimo ricorso introduttivo sia la separazione sia il divorzio. Il legislatore ha, però, previsto questa facoltà solo per i procedimenti in contenzioso, non per i ricorsi a domanda congiunta dei coniugi (procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. c.d. Separazione consensuale). I Tribunali in questi mesi avevano letto in modo divergente questa disposizione, creando due diversi filoni interpretativi: il primo ammetteva il cumolo di domande di separazione e divorzio anche nei ricorsi a domanda congiunta (orientamento a cui aderiva il Tribunale di Verona), l’altro lo escludeva. E’ ora intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28727 del 16.10.2023 che ammette nello stesso ricorso presentato dai due coniugi il cumulo della domanda di separazione consensuale a quella di divorzio congiunto. Non sono stati modificati i requisiti per la pronuncia di divorzio: in ogni caso dovrà decorrere il termine di 6 mesi dalla pronuncia della separazione. Come indicato dalla Suprema Corte “trovare per le parti, ...un accordo complessivo... realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali".

Sentenza giudiziaria

Usucapione – prova dell’usucapione – dichiarazioni scritte dei terzi

Ordinanza Tribunale di Verona datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni)

Il Tribunale di Verona con l’ordinanza datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni) in sede di reclamo ha riconosciuto sussistente il fumus dell’usucapione ponendo a base della decisione le dichiarazioni scritte di terzi prodotte da parte di chi invocava l’usucapione. Il Tribunale ha affermato che “Queste dichiarazioni, poiché provenienti da terzi, devono essere considerate una prova atipica, liberamente valutabile ai fini della decisione, tanto più nell’attuale fase sommaria. Nello specifico possono essere poste a base della decisione, poiché concordanti e caratterizzate da riscontri. In particolare il deficit di attendibilità che caratterizza le dichiarazioni provenienti dai familiari dell’opponente appare compensato dalla loro concordanza con le dichiarazioni rese da terzi privi di rapporti significativi con la parte. Inoltre con specifico riferimento al sostenimento del costo degli interventi di manutenzione dell’immobile (anche sotto il profilo del rifacimento del tetto), le dichiarazioni trovano riscontro nell’allegazione di fatture e ricevute di bonifico bancario”.

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Lo studio

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