Avvocato Cristina Simoni a San Giovanni Lupatoto

Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona

Informazioni generali

Dopo essermi laureata in Giurisprudenza a Padova con il massimo dei voti, ho intrapreso la professione nel settore del Diritto civile, mia grande passione. Ho collaborato per 25 anni con due importanti studi legali di Verona. Attualmente fornisco consulenza legale e assistenza giudiziale a privati e imprese sia nel Diritto Civile, sia nel Diritto Industriale. Ho un rapporto diretto con i miei clienti, seguendo personalmente ogni incarico. Per me il cliente non rappresenta una pratica, ma una persona di cui farsi carico. Sono abilitata al patrocinio in Cassazione e iscritta agli elenchi per il Gratuito Patrocinio per il civile.

Esperienza


Diritto immobiliare

Offro consulenza e assistenza giudiziale per la tutela della proprietà (ad. es. rivendica, divisione, usucapione, sfratto, azioni di responsabilità precontrattuale, azioni ex art. 2932 c.c. per adempimento preliminare, risoluzione e di risarcimento per inadempimenti e vizi, azioni a difesa del possesso di reintegra, di manutenzione, denuncia di nuova opera e di danno temuto), per la tutela dei diritti di usufrutto e di abitazione, per il riconoscimento o la negazione di servitù. Offro assistenza per la redazione di contratti preliminari di compravendita, di locazione ad uso abitativo e commerciale, di comodato, di appalto.


Separazione

Lo scioglimento di una coppia presenta numerose questioni delicate da affrontare sotto il profilo umano e sotto il profilo giuridico, sia in ordine all'affidamento dei figli, sia in ordine alle questioni patrimoniali per l'assegno di mantenimento per il coniuge, per l'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per l'assegnazione della casa coniugale. Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di separazioni, divorzi e affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio.


Proprietà intellettuale

Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale a favore di una società operante nel settore della pubblicità, maturando una importante esperienza professionale nel settore del diritto d'autore. Ho inoltre prestato consulenza in materia di plagio di opere letterarie. Più in generale ho seguito contenzioni in materia di violazione di know how e di marchi e di brevetti per le varietà vegetali per i prodotti agricoli.


Altre categorie

Diritto civile, Antitrust e concorrenza sleale, Locazioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Divorzio, Tutela degli anziani, Eredità e successioni, Unioni civili, Marchi, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Usucapione – prova dell’usucapione – dichiarazioni scritte dei terzi

Ordinanza Tribunale di Verona datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni)

Il Tribunale di Verona con l’ordinanza datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni) in sede di reclamo ha riconosciuto sussistente il fumus dell’usucapione ponendo a base della decisione le dichiarazioni scritte di terzi prodotte da parte di chi invocava l’usucapione. Il Tribunale ha affermato che “Queste dichiarazioni, poiché provenienti da terzi, devono essere considerate una prova atipica, liberamente valutabile ai fini della decisione, tanto più nell’attuale fase sommaria. Nello specifico possono essere poste a base della decisione, poiché concordanti e caratterizzate da riscontri. In particolare il deficit di attendibilità che caratterizza le dichiarazioni provenienti dai familiari dell’opponente appare compensato dalla loro concordanza con le dichiarazioni rese da terzi privi di rapporti significativi con la parte. Inoltre con specifico riferimento al sostenimento del costo degli interventi di manutenzione dell’immobile (anche sotto il profilo del rifacimento del tetto), le dichiarazioni trovano riscontro nell’allegazione di fatture e ricevute di bonifico bancario”.

Pubblicazione legale

Il locatore ha dimenticato di chiedere l’adeguamento / aggiornamento Istat del canone?

Pubblicato su IUSTLAB

Il locatore ha dimenticato di chiedere l’adeguamento Istat del canone? Per le mensili di canone già maturate non è possibile chiedere gli arretrati. In ogni caso, se negli anni precedenti non è stata inviata la richiesta di adeguamento, dal momento della richiesta l’aggiornamento del canone deve essere calcolato con il criterio della “variazione assoluta”, cioè considerando la variazione istat del canone dall’ultima richiesta (o dall’inizio del contratto se mai chiesto) fino alla data dell’attuale richiesta. Ricordiamo che recentemente la Cassazione ha ribadito la nullità delle clausole inserite nel contratto di locazione che prevedano un aggiornamento automatico del canone senza necessità di inviare la richiesta (Cass. 2023 n. 30817). Quanto alla forma della richiesta di adeguamento, secondo tale sentenza sussiste “la possibilità per il locatore di richiedere il suddetto aggiornamento anche tramite una richiesta informale manifestata per fatti concludenti”.

Sentenza giudiziaria

Domanda congiunta di separazione e divorzio

Corte di Cassazione ordinanza n. 28727 del 16.10.2023

A seguito della riforma Cartabia del codice di procedura civile di cui al D.Lgs. n. 149/2022 è stata introdotta nell’art.473-bis.49 c.p.c. la possibilità di richiedere congiuntamente nel medesimo ricorso introduttivo sia la separazione sia il divorzio. Il legislatore ha, però, previsto questa facoltà solo per i procedimenti in contenzioso, non per i ricorsi a domanda congiunta dei coniugi (procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c. c.d. Separazione consensuale). I Tribunali in questi mesi avevano letto in modo divergente questa disposizione, creando due diversi filoni interpretativi: il primo ammetteva il cumolo di domande di separazione e divorzio anche nei ricorsi a domanda congiunta (orientamento a cui aderiva il Tribunale di Verona), l’altro lo escludeva. E’ ora intervenuta la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28727 del 16.10.2023 che ammette nello stesso ricorso presentato dai due coniugi il cumulo della domanda di separazione consensuale a quella di divorzio congiunto. Non sono stati modificati i requisiti per la pronuncia di divorzio: in ogni caso dovrà decorrere il termine di 6 mesi dalla pronuncia della separazione. Come indicato dalla Suprema Corte “trovare per le parti, ...un accordo complessivo... realizza indubbiamente un risparmio di energie processuali".

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