Avvocato Cristina Simoni a San Giovanni Lupatoto

Cristina Simoni

Avvocato civilista e divorzista in San Giovanni Lupatoto - Verona

Informazioni generali

Dopo essermi laureata in Giurisprudenza a Padova con il massimo dei voti, ho intrapreso la professione nel settore del Diritto civile, mia grande passione. Ho collaborato per 25 anni con due importanti studi legali di Verona. Attualmente fornisco consulenza legale e assistenza giudiziale a privati e imprese sia nel Diritto Civile, sia nel Diritto Industriale. Ho un rapporto diretto con i miei clienti, seguendo personalmente ogni incarico. Per me il cliente non rappresenta una pratica, ma una persona di cui farsi carico. Sono abilitata al patrocinio in Cassazione e iscritta agli elenchi per il Gratuito Patrocinio per il civile.

Esperienza


Diritto civile

Opero nel settore delle obbligazioni e contratti, responsabilità civile e risarcimento del danno, anche da violazione della disciplina antitrust, diritto assicurativo e bancario, proprietà e diritti reali (servitù, usufrutto, abitazione), appalti, locazioni ad uso abitativo o ad uso commerciale, comodato, diritto agrario, usucapione, recupero dei crediti, successioni e redazione di testamenti. Offro assistenza giudiziale, anche in mediazione, e consulenza stragiudiziale.


Separazione

Lo scioglimento di una coppia presenta numerose questioni delicate da affrontare sotto il profilo umano e sotto il profilo giuridico, sia in ordine all'affidamento dei figli, sia in ordine alle questioni patrimoniali per l'assegno di mantenimento per il coniuge, per l'assegno di contributo al mantenimento dei figli, per l'assegnazione della casa coniugale. Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale in materia di separazioni, divorzi e affidamento e mantenimento dei figli nati al di fuori del matrimonio.


Proprietà intellettuale

Ho svolto per numerosi anni consulenza giudiziale e stragiudiziale a favore di una società operante nel settore della pubblicità, maturando una importante esperienza professionale nel settore del diritto d'autore. Ho inoltre prestato consulenza in materia di plagio di opere letterarie. Più in generale ho seguito contenzioni in materia di violazione di know how e di marchi e di brevetti per le varietà vegetali per i prodotti agricoli.


Altre categorie

Antitrust e concorrenza sleale, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Diritto di famiglia, Divorzio, Tutela degli anziani, Eredità e successioni, Unioni civili, Marchi, Diritto bancario e finanziario, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Pignoramento, Contratti, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Diritto e sicurezza alimentare, Diritto agrario, Arbitrato, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Sentenza giudiziaria

Usucapione – prova dell’usucapione – dichiarazioni scritte dei terzi

Ordinanza Tribunale di Verona datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni)

Il Tribunale di Verona con l’ordinanza datata 9.07.2023 (Presidente Estensore dott. Pier Paolo Lanni) in sede di reclamo ha riconosciuto sussistente il fumus dell’usucapione ponendo a base della decisione le dichiarazioni scritte di terzi prodotte da parte di chi invocava l’usucapione. Il Tribunale ha affermato che “Queste dichiarazioni, poiché provenienti da terzi, devono essere considerate una prova atipica, liberamente valutabile ai fini della decisione, tanto più nell’attuale fase sommaria. Nello specifico possono essere poste a base della decisione, poiché concordanti e caratterizzate da riscontri. In particolare il deficit di attendibilità che caratterizza le dichiarazioni provenienti dai familiari dell’opponente appare compensato dalla loro concordanza con le dichiarazioni rese da terzi privi di rapporti significativi con la parte. Inoltre con specifico riferimento al sostenimento del costo degli interventi di manutenzione dell’immobile (anche sotto il profilo del rifacimento del tetto), le dichiarazioni trovano riscontro nell’allegazione di fatture e ricevute di bonifico bancario”.

Pubblicazione legale

Adozione del maggiore di età in presenza di figli minori dell'adottante

Pubblicato su IUSTLAB

Accede sempre più frequentemente che uno dei due coniugi o un partner di una coppia convivente abbia un figlio nato da una precedente relazione. Tale figlio o figlia sovente è inserito stabilmente nella nuova famiglia creata dalla coppia e il partner, pur non essendo il suo genitore, ha svolto il ruolo di madre o di padre a tale ragazzo, creando un legame affettivo stabile. Sorge legittimo il desiderio per il partner di adottare il figlio dell’altro per dargli il proprio cognome e fargli acquisire diritti ereditari come se fosse un proprio figlio. Quando è possibile questo? Esaminiamo il caso più semplice in cui il figlio di uno dei membri della coppia abbia già raggiunto la maggiore età. In tal caso sia che la coppia sia sposata, sia che sia convivente, e colui che intende adottare non abbia figli minori , sarà possibile l’adozione del figlio del partner che abbia raggiunto la maggiore età. Nel caso in cui si siano altri figli maggiorenni dell’adottante, costoro dovranno dare il loro consenso (perché l’adozione va ad incidere sui loro diritti ereditari verso il genitore). Nel caso in cui ci siano figli minori dell’adottante, la presenza di figli minori di per sé sarebbe un ostacolo all’adozione di un maggiorenne. Tuttavia la Corte di Cassazione ha ammesso la possibilità di adottare un maggiore di età anche in presenza di figli minori dell’adottante, se il maggiorenne sia il figlio dell’attuale coniuge dell’adottante e appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai figli minorenni dell’adottante al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante (Cass. Civ. 3.02.2006, n. 2426). L’adozione deve essere autorizzata dal tribunale al quale va presentata l’istanza e che dovrà valutare al richiesta non solo nell’interesse dell’adottando ma anche nell’interesse dei figli minorenni dell’adottante, ai quali verrà nominato un curatore speciale per rappresentarli in questa procedura. Quanto alla differenza di età fra adottante e adottando, deve essere di almeno 18 anni, tuttavia la Cassazione nel 2020 ha autorizzato l’adozione anche se la differenza di età sia inferiore.

Pubblicazione legale

Il locatore ha dimenticato di chiedere l’adeguamento / aggiornamento Istat del canone?

Pubblicato su IUSTLAB

Il locatore ha dimenticato di chiedere l’adeguamento Istat del canone? Per le mensili di canone già maturate non è possibile chiedere gli arretrati. In ogni caso, se negli anni precedenti non è stata inviata la richiesta di adeguamento, dal momento della richiesta l’aggiornamento del canone deve essere calcolato con il criterio della “variazione assoluta”, cioè considerando la variazione istat del canone dall’ultima richiesta (o dall’inizio del contratto se mai chiesto) fino alla data dell’attuale richiesta. Ricordiamo che recentemente la Cassazione ha ribadito la nullità delle clausole inserite nel contratto di locazione che prevedano un aggiornamento automatico del canone senza necessità di inviare la richiesta (Cass. 2023 n. 30817). Quanto alla forma della richiesta di adeguamento, secondo tale sentenza sussiste “la possibilità per il locatore di richiedere il suddetto aggiornamento anche tramite una richiesta informale manifestata per fatti concludenti”.

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