Avvocato Cristina Lulli a Milano

Cristina Lulli

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2008. Presto assistenza e consulenza in ambito civile, sia stragiudiziale che giudiziale, occupandomi in particolare di: responsabilità civile, diritto condominiale, recupero crediti, risarcimento danni, contrattualistica e sfratti. Ritengo fondamentale offrire una prestazione professionale individuale e personalizzata, andando incontro alle specifiche necessità ed esigenze di ciascun cliente, con la massima attenzione e disponibilità.

Esperienza


Diritto condominiale

Presto assistenza e consulenza, sia in fase stragiudiziale (anche mediante la redazione di pareri) che in fase giudiziale, in problematiche condominiali di varia natura (parti comuni, immissioni, decoro architettonico...). Mi occupo anche di questioni che coinvolgono l’amministratore di condominio (mancato passaggio di consegne tra amministratori, nomina e revoca giudiziale...).


Diritto civile

Ho seguito negli anni diverse problematiche in materia di responsabilità civile (inadempimento contrattuale, danni da infiltrazioni, vizi e difetti immobile, cadute su strada, sinistri stradali, responsabilità amministratori società...), sia mediante procedimenti ordinari che cautelari. Presto assistenza anche in procedure di volontaria giurisdizione per la nomina dell’Amministratore di sostegno e del Curatore dell'eredità giacente.


Recupero crediti

Mi occupo di ogni fase del recupero del credito, dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo sino al recupero coattivo (pignoramenti mobiliari, immobiliari o presso terzi).


Altre categorie

Tutela del consumatore, Locazioni, Sfratto, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Pubblicazione legale

Può il costruttore/venditore essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni immobiliari rimaste di sua proprietà?

Pubblicato su IUSTLAB

Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali, l’art. 1123 co. 1 codice civile dispone che: “ Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione ”. Tale ultimo inciso “ salvo diversa convenzione ”, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, i quali possono essere modificati, sin dall’inizio, nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario e recepito nei singoli atti di acquisto ovvero nel Regolamento assembleare, successivamente approvato dall’assemblea dei condomini, purché vi sia in tal caso l’unanimità dei consensi (così Cass. civ., sez. II, 17/1/2003 n. 641; Cass. civ., sez. II,18/3/2002 n. 3944). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che deve ritenersi legittima non soltanto una convenzione che stabilisca la ripartizione delle spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche “ quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime ” (Cass. civ. 25/3/2004 n. 5975). Pertanto, il costruttore/venditore può essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione: ^ L’esonero del costruttore, unico originario proprietario dell’edificio, dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, accettato da tutti i successivi acquirenti delle unità immobiliari e inserito nel regolamento condominiale, rientra nella fattispecie della “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, ossia di un atto di autonomia di privata con il quale i condomini determinano la portata dei loro rispettivi diritti e obblighi di partecipazione alla vita del condominio.. ^ (Cass civ., Sez. II, Ord. 22/8/22 n. 25087).

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Lo studio

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