Avvocato Cristina Lulli a Milano

Cristina Lulli

Avvocato civilista a Milano

Informazioni generali

Sono iscritta all’Ordine degli Avvocati di Milano dal 2008. Presto assistenza e consulenza in ambito civile, sia stragiudiziale che giudiziale, occupandomi in particolare di: responsabilità civile, diritto condominiale, recupero crediti, risarcimento danni, contrattualistica e sfratti. Ritengo fondamentale offrire una prestazione professionale individuale e personalizzata, andando incontro alle specifiche necessità ed esigenze di ciascun cliente, con la massima attenzione e disponibilità.

Esperienza


Diritto civile

Ho seguito negli anni diverse problematiche in materia di responsabilità civile (inadempimento contrattuale, danni da infiltrazioni, vizi e difetti immobile, cadute su strada, sinistri stradali, responsabilità amministratori società...), sia mediante procedimenti ordinari che cautelari. Ho curato diverse pratiche per la nomina dell’amministratore di sostegno, offrendo consulenza e supporto ai familiari nella scelta della soluzione più idonea a garantire la tutela e il benessere dei propri cari.


Recupero crediti

Mi occupo da anni di recupero dei crediti. Accompagno il cliente in ogni fase della procedura, dalla diffida fino all’esecuzione forzata, tenendolo aggiornato sull’andamento della pratica, con indicazioni chiare su costi, tempi e possibilità di successo.


Diritto condominiale

Presto assistenza e consulenza, sia in fase stragiudiziale (anche mediante la redazione di pareri) che in fase giudiziale, in problematiche condominiali di varia natura (parti comuni, immissioni, decoro architettonico...). Mi occupo anche di questioni che coinvolgono l’amministratore di condominio (mancato passaggio di consegne tra amministratori, nomina e revoca giudiziale...).


Altre categorie

Tutela del consumatore, Risarcimento danni, Eredità e successioni, Separazione, Divorzio, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Diritto assicurativo, Pignoramento, Contratti, Diritto immobiliare, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Multe e contravvenzioni, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni.



Credenziali

Titolo professionale

Corso di diritto civile c/o il Consiglio Notarile di Milano

Consiglio Notarile di Milano - 5/2005

Dopo la laurea in giurisprudenza, oltre alla pratica forense ed alla frequentazione della scuola di formazione "Ius & Law" per l'abilitazione professionale all'esame di avvocato, ho svolto anche la pratica notarile e frequentato il Corso di Diritto Civile organizzato dal Consiglio Notarile di Milano. Questo periodo di approfondimento mi ha permesso di acquisire una preparazione teorica e pratica in materia contrattuale, successoria e immobiliare. Ho scelto poi di dedicarmi totalmente alla professione forense, nella quale ho trovato lo spazio ideale per coniugare competenza e capacità strategica.

Pubblicazione legale

Può il costruttore/venditore essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni immobiliari rimaste di sua proprietà?

Pubblicato su IUSTLAB

Per quanto concerne la ripartizione delle spese condominiali, l’art. 1123 co. 1 codice civile dispone che: “ Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione ”. Tale ultimo inciso “ salvo diversa convenzione ”, come costantemente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, consente la deroga convenzionale ai criteri di ripartizione legale delle spese condominiali, i quali possono essere modificati, sin dall’inizio, nel Regolamento condominiale di natura contrattuale, predisposto dall’originario unico proprietario e recepito nei singoli atti di acquisto ovvero nel Regolamento assembleare, successivamente approvato dall’assemblea dei condomini, purché vi sia in tal caso l’unanimità dei consensi (così Cass. civ., sez. II, 17/1/2003 n. 641; Cass. civ., sez. II,18/3/2002 n. 3944). La giurisprudenza di legittimità ha altresì precisato che deve ritenersi legittima non soltanto una convenzione che stabilisca la ripartizione delle spese tra i condomini in misura diversa da quella legale, ma anche “ quella che preveda l’esenzione totale o parziale per taluno dei condomini dall’obbligo di partecipare alle spese medesime ” (Cass. civ. 25/3/2004 n. 5975). Pertanto, il costruttore/venditore può essere esonerato dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, come precisato dalla stessa Corte di Cassazione: ^ L’esonero del costruttore, unico originario proprietario dell’edificio, dal pagamento degli oneri condominiali per le porzioni rimaste di sua proprietà, accettato da tutti i successivi acquirenti delle unità immobiliari e inserito nel regolamento condominiale, rientra nella fattispecie della “diversa convenzione” di cui all’art. 1123 c.c., comma 1, ossia di un atto di autonomia di privata con il quale i condomini determinano la portata dei loro rispettivi diritti e obblighi di partecipazione alla vita del condominio. ^ (Cass civ., Sez. II, Ord. 22/8/22 n. 25087).

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Lo studio

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Milano (MI)

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