Avvocato Caterina Olivo a Torino

Caterina Olivo

Avvocato matrimonialista e divorzista

Informazioni generali

L' Avv. Caterina Olivo opera in ambito civile occupandosi prevalentemente di diritto di famiglia. Laureata a Torino, ha intrapreso la carriera legale conseguendo l'abilitazione presso la Corte d'Appello di Torino. E' titolare di studio autonomo dal 2007 quindi mette a disposizione dei propri assistiti la lunga esperienza acquisita sul campo (in particolare tratta separazioni consensuali e giudiziali anche con figli minori e divorzi). Si occupa inoltre di recupero crediti per privati e società (diffide legali, decreti ingiuntivi e precetti, procedure esecutive). Iscritta lista gratuito patrocinio (civile).

Esperienza


Recupero crediti

Lo studio si occupa di recupero crediti per privati ed aziende: diffide legali, decreti ingiuntivi su fatture, precetti su cambiali ed assegni, procedure esecutive, insinuazione nelle procedure concorsuali, predisposizione documentazione per passaggio a perdita dei crediti non recuperabili. Si fornisce preventivo delle spese legali occorrenti.


Diritto di famiglia

Ho seguito numerose pratiche di separazione e divorzio ottenendo risultati positivi per i clienti che apprezzano l'approccio dello Studio il quale unisce alla competenza tecnica la sensibilità necessaria ad affrontare delicate questioni familiari. L'obiettivo è evitare di esasperare il conflitto tra coniugi ricercando, quando possibile, una soluzione condivisa. In mancanza di accordo tutelo i diritti dei miei assistiti davanti all'autorità giudiziaria.


Sfratto

Lo Studio si occupa di sfratti per morosità e finita locazione (sia ad uso abitativo che commerciale) tutelando il locatore in ogni fase della procedura esecutiva. Si procede anzitutto con la diffida legale per avvertire l'inquilino dell'intenzione di rivolgersi all'autorità giudiziaria e, successivamente, con la predisposizione degli atti necessari ad ottenere la liberazione dell'immobile. Si fornisce preventivo delle spese legali.


Altre categorie

Diritto civile, Separazione, Divorzio, Pignoramento, Locazioni, Violenza, Risarcimento danni, Tutela dei minori, Gratuito patrocinio, Domiciliazioni e sostituzioni, Eredità e successioni, Matrimonio, Affidamento, Adozione, Incapacità giuridica, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto condominiale, Incidenti stradali, Tutela del consumatore, Malasanità e responsabilità medica, Tutela degli animali, Mediazione, Negoziazione assistita, Tutela degli anziani, Unioni civili.



Credenziali

Pubblicazione legale

Spese straordinarie sostenute per il figli - Nuovi indirizzi della Cassazione

Pubblicato su IUSTLAB

Segnalo interessanti novità giurisprudenziali sul tema delle spese straordinarie sostenute per i figli in caso di separazione. Come noto la maggior parte dei tribunali di merito in sede di separazione tende a stabilire una contribuzione paritetica delle spese straordinarie (ossia 50% a carico di ciascun genitore). La Cassazione, tuttavia, con l'ordinanza n. 18954 del 09/07/2025 ha affermato che il criterio del riparto paritetico delle spese straordinarie per i figli non può essere considerato automatico né inderogabile, soprattutto in presenza di una notevole disparità reddituale tra i genitori, poiché in tal caso l'art. 337 - ter c.c. si deve applicare anche alle spese straordinarie e non soltanto a quelle ordinarie. Infatti l’adozione rigida di un criterio 50/50 – che è stata finora prassi consolidata nei Tribunali – può tradursi, laddove vi sia uno squilibrio economico considerevole tra i genitori, in una violazione del principio di proporzionalità sancito dall'articolo appena citato. Altra sentenza molto rilevante riguarda l a possibilità di procedere in via esecutiva (ossia direttamente con la notifica dell'atto di precetto al genitore obbligato ) per recuperare le spese straordinarie sostenute dal genitore collocatario (creditore) e dovute pro quota dall'altro in base alle condizioni di separazione . La Corte di legittimità ha accolto con rinvio al Tribunale del merito il ricorso per Cassazione presentato dal debitore esecutato affermando il seguente orientamento: “ la convenzione di separazione personale dei coniugi, omologata dall’autorità giudiziaria, nella quale sia stabilito che il genitore non affidatario paghi, sia pure «pro quota», le spese sostenute dall’altro genitore, subordinatamente all’esistenza di un preventivo accordo relativo ad esse, nonché le spese mediche e scolastiche ordinarie, senza che sia in tal caso prevista alcuna preventiva concertazione, costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, purché il genitore creditore abbia, nel primo caso, conseguito l’accordo con l’altro genitore, ovvero, nel secondo caso, documentato l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati nel titolo e la relativa entità, o, in alternativa, almeno messo a disposizione la documentazione necessaria” (Così Cassazione III Sez. n. 22522/2025 ) Quindi si può agire in via esecutiva con la notifica immediata dell'atto di precetto al genitore inadempiente nei seguenti casi: Qualora si tratti di spese straordinarie che richiedano il previo accordo occorre dimostrare di averlo conseguito dall'altro genitore. Nel caso di spese per le quali non è necessario l'accordo (mediche e scolastiche) bisogna documentare gli importi pagati indicandoli nel precetto o almeno dimostrare di aver messo a disposizione dell'altro genitore la documentazione relativa alle spese sostenute. Per una consulenza più approfondita in merito a queste tematiche sono contattabile ai recapiti del mio Studio oppure tramite questa piattaforma.

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Lo studio

Caterina Olivo
C.so Duca Degli Abruzzi N. 8
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