Pubblicazione legale
Nessun pagamento dell’ imu se l’occupazione abusiva È stata denunciata
Pubblicato su IUSTLAB
La Corte
Costituzionale, con la recente sentenza n. 60 in data 18/4/2024, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell' art. 9, comma 1 del d.lgs. n. 23 del 2011 , nel testo applicabile prima della l. n. 197 del 2022,
per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., nella
parte in cui non prevede che, sul modello dell'art. 1, comma 81, della legge n.
197 del 2022, non sono soggetti all'imposta municipale propria, per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili
non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo
comma, o 633 cod. pen., (violazione di domicilio e invasione di terreni o
edifici), o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o
iniziata azione giudiziaria penale. Preliminarmente, è necessaria una
breve premessa normativa relativa ai presupposti impositivi dell'IMU. L'IMU
è un'imposta che grava sugli immobili, introdotta in sostituzione dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI). A
decorrere dal 2014 e fino al 2019, poi, l'IMU è stata disciplinata quale
imposta facente parte, insieme al tributo per i servizi indivisibili (TASI) e
alla tassa sui rifiuti (TARI), dell'imposta unica comunale (IUC). La legge n. 160 del 2019 ha
successivamente abolito, a decorrere dall'anno 2020, la IUC e - tra i tributi
che ne facevano parte - la TASI. Sono, invece, rimasti in vigore
tra quelli che componevano la medesima IUC, la TARI e l'IMU, quest'ultima come
disciplinata dalla stessa legge n. 160 del 2019. Secondo
l'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, legge istitutiva dell’IMU, nel testo
applicabile ratione temporis, «1. soggetti passivi dell'imposta municipale
propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree
edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla
cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare
di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli
stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il
concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione,
concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere
dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto. 2. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente
alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal
fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici
giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde
un'autonoma obbligazione tributaria». Inoltre, secondo il precedente
art. 8, comma 2, « l’imposta municipale propria ha per presupposto il
possesso di immobili ». Da ultimo, l'art. 1, comma 81,
della legge n. 197 del 2022 ha modificato l'art. 1, comma 759, della legge n.
160 del 2019, il quale, nel testo attualmente in vigore, prevede che, “ a
decorrere dal 1° gennaio 2023, sono esenti dall'imposta per il periodo
dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescrittegli immobili non
utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia
all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614,
secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia
stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale” . La questione risolta dalla Corte
Costituzionale, dunque, ha ad oggetto gli immobili occupati abusivamente negli
anni anteriori alla l. n. 197 del 2022. La Corte Costituzionale ha
dichiarato l’illegittimità della normativa citata con la seguente motivazione “ È
dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che
il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto
tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto
a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello
in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non
costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice
rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso” .
Si deve sottolineare come questa
sentenza apra la strada a quei contribuenti che abbiamo pagato la tassa negli
ultimi 5 anni, a decorrere dal pagamento, purché l’occupazione sia stata
denunciata, non sia stato notificato un avviso di accertamento, non impugnato,
o non sia stato notificato un diniego al rimborso, anche questo non impugnato.