Mi occupo in maniera esclusiva di diritto di famiglia da oltre 15 anni. Ciò mi ha permesso di sviluppare un'elevata competenza della materia ed un'elevata capacità di cercare soluzioni anche in casi di elevata conflittualità. La crisi familiare è infatti un momento delicato del percorso di una coppia: molto spesso si affronta in condizioni psicologiche di stress. Per questo motivo è importante affidarsi a professionisti di alto livello che abbiano la capacità di promuovere soluzioni "su misura" in merito alla gestione del patrimonio, all’affidamento dei figli o all’assegno di mantenimento.
Informazioni generali
Faccio questo lavoro da oltre 15 anni, preoccupandomi di assicurare ai coniugi la migliore tutela nella fase più delicata della vita familiare. Durante la mia carriera ho maturato un'importante esperienza lavorando su casi caratterizzati da elevata conflittualità e litigiosità. Ho affiancato i genitori nell'aspetto riguardante l’affido dei figli, l’assegnazione della casa familiare, la quantificazione dell’assegno di mantenimento e ogni altra problematica patrimoniale e familiare. La sede principale del mio studio è a Lecce, un'ulteriore sede è a Monopoli.
Esperienza
Mi occupo da tempo di adozioni e ho difeso sia i minori dichiarati adottabili, quale loro tutrice o curatrice, che i genitori biologici che quelli adottivi, maturando un'ampia competenza in materia.
Una separazione, soprattutto quando coinvolge anche i figli, è un evento traumatico. Per questo è importante analizzare tutti gli aspetti oggetto di discussioni come la gestione del patrimonio, l’affidamento dei figli o l’assegno di mantenimento, trovando la soluzione più favorevole, più indolore, più breve e soprattutto migliore per te. Per il benessere dell'intero nucleo familiare è fondamentale cercare rapida risoluzione del conflitto: la ricerca di un accordo e la mediazione in caso di elevata conflittualità è sicuramente la strada privilegiata da percorrere.
Altre categorie
Divorzio, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto civile, Gratuito patrocinio.
Credenziali
La corte Costituzionale rimuove gli ostacoli per l'adozione da parte delle persone single
Pubblicato su IUSTLABLe persone single possono presentare domanda di adozione? A seguito di una recente sentenza della Corte Costituzionale anche i single potranno adottare un minore straniero in situazione di abbandono. Nello specifico le persone singole residenti in Italia potranno presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all'estero e chiedere al tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza, che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione. Perché l’adozione internazionale è stata allargata anche alle persone singole? La Corte ha dichiarato incostituzionale la norma sull’adozione internazionale nella parte in cui escludeva le persone single perchè in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo ovvero non conforme al principio di proporzionalità e quindi lesiva della vita privata e dell'autodeterminazione alla genitorialità. Secondo la Convenzione dell’Aja quali sono gli obblighi che ricadono sul paese d’origine del minore da adottare? I Paesi d'origine devono: 1) stabilire con regole certe lo stato di adottabilità del minore; 2) in applicazione del principio di sussidiarietà, constatare che l'adozione internazionale risponde all’interesse superiore del minore, data l'impossibilità di trovargli una differente sistemazione, anche adottiva, nel Paese d'origine; 3) vigilare sul rilascio del consenso (informato e libero) all'adozione da parte di tutti coloro a cui è richiesto (ivi compreso il consenso libero del minore, ove possibile) e sulle condizioni di validità del consenso stesso (in merito ai tempi in cui è stato concesso e sulla sua gratuità, ad esempio). Secondo la Convenzione dell’Aja quali sono gli obblighi che ricadono sul paese d’accoglienza della persona single? I Paesi d'accoglienza devono: 1) verificare che i futuri genitori adottivi siano preparati, in quanto hanno frequentato corsi di preparazione e idonei, in quanto considerati idonei all'adozione da parte di un organo - giurisdizionale o amministrativo - a ciò qualificato; 2) assicurare agli adottanti tutte le informazioni ed i consigli che sono loro necessari per svolgere le pratiche adottive; 3) provvedere alle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno del minore nello Stato, dopo avere constatato la regolarità della procedura.
Il Diritto di Famiglia - Manuale di diritto civile, Dike editore
Pubblicato su IUSTLABApprofondimento della parte VII, Il diritto di famiglia. Nello specifico: 1. Il rapporto di famiglia in generale; 2. Il Matrimonio; 3. Il rapporto coniugale; 4. La separazione e il divorzio; 5. Filiazione ed adozione; 6. Gli obblighi alimentari.
Famiglia – Normativa e giurisprudenza ragionata, Giuffrè editore
Pubblicato su IUSTLABApprofondimento giuridico sulla normativa e la giurisprudenza in materia di diritto di famiglia
Reati contro la famiglia in Studi di Diritto Penale, Parte Speciale, di Roberto Giovagnoli, Ed. Giuffrè;
Pubblicato su IUSTLABApprofondimento del capitolo XIV - I reati contro la famiglia. Nello specifico: 1. Violazione degli obblighi di assistenza familiare; 2. L'abuso dei mezzi di correzione o disciplina; 3. I maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli; 4. Sottrazione consensuale di minorenne; 5. Sottrazione di persona incapace.
Master Breve in diritto processuale della famiglia
Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia - 1/2022Approfondimento sulla recente riforma del diritto di famiglia
Separazione e divorzio insieme: cosa sapere
Pubblicato su IUSTLABÈ possibile separarsi e divorziarsi con un unico atto? Sì, a partire da marzo 2023, grazie alla riforma Cartabia, è possibile richiedere sia la separazione che il divorzio contemporaneamente in un unico procedimento. Non è quindi più necessario attendere sei mesi o un anno (a seconda che la separazione sia stata consensuale o giudiziale) per poi avviare una nuova pratica il divorzio, come confermato dalla recente sentenza della Cassazione, n. 28727 del 16 ottobre 2023. Cosa cambia con la riforma? Prima della riforma, era necessario un doppio passaggio: 1. i coniugi dovevano presentare un ricorso per la separazione, attendere sei mesi (in caso di separazione consensuale) o un anno (in caso di separazione giudiziale) per ottenere la sentenza di separazione; 2. dopo il periodo di separazione, i coniugi potevano presentare un nuovo ricorso per il divorzio. Con la riforma, i due procedimenti possono essere uniti in uno solo. Quali sono i vantaggi? Maggiore rapidità: il divorzio può essere ottenuto in tempi più brevi, evitando il doppio passaggio di separazione e divorzio. Minore stress: le coppie non devono affrontare due udienze separate, con il relativo carico emotivo. Riduzione dei costi: si dimezzano le spese legali e processuali. Ci sono limitazioni? Sì, persistono le seguenti limitazioni: 1. la procedura congiunta di separazione e divorzio è possibile solo se entrambi i coniugi sono d'accordo; 2. la riforma Cartabia si applica solo alle nuove cause di separazione e divorzio ossia a quelle depositate a partire dal 1° marzo 2023. Che cosa è l’accordo di separazione e divorzio? I coniugi, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, possono sempre cercare un accordo che regolamenti l'affidamento dei figli e gli aspetti patrimoniali della separazione e del divorzio (assegni di mantenimento, assegnazione della casa familiare, trasferimenti di proprietà, ecc. ecc.). Questo accordo sarà essere depositato in Tribunale e, a seguito della riforma Cartabia, il Giudice potrà autorizzarlo senza la necessità di un'udienza. È ancora possibile trasformare una separazione giudiziale in consensuale? Sì, è sempre possibile trovare un accordo e depositarlo in udienza.
Corso di Alta Formazione Permanente e Ricorrente in Legislazione Minorile
Università degli Studi di Bari - 12/2003Il Corso di Alta Formazione ha approfondito le tematiche relative alla Legislazione Minorile, toccando sia gli aspetti civilistici legati all'adozione, all'affido, alla separazione e al divorzio, ma anche quelli penalistici sotto il duplice profilo sia del reato commesso dal minore sia del reato commesso all'interno del sistema familiare o su minore.
Master in diritto di famiglia e minorile
IPSOA - 6/2006Il Master è stato articolato e suddiviso in più moduli di approfondimento delle singole tematiche del diritto di famiglia. Nello specifico sono stati approfonditi, sia gli aspetti processuali che giuridici, inerenti alla separazione, al divorzio ed alle unioni civili. La docenza di ogni singolo modulo è stata affidata ad esperti del settore quali Giudici, Avvocati e Docenti universitari. Ciò ha garantito ad ogni partecipante un elevato approfondimento scientifico di ogni singola problematica giuridica.
Assegnazione della casa familiare in caso di separazione e divorzio
Pubblicato su IUSTLABIn caso di separazione o divorzio, l' assegnazione della casa familiare è principalmente orientata alla tutela del diritto del minore di mantenere il proprio ambiente domestico e sociale stabile . Questa tutela si concretizza attraverso alcune condizioni specifiche: Presenza di figli minorenni o maggiormente non autosufficienti economicamente; Coabitazione tra il figlio e il genitore prevalentemente collocatario. Che cosa succede quando il figlio va a studiare in un’altra città? Se il figlio va a studiare in un'altra città, la nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare non viene automaticamente meno. La convivenza è considerata stabile anche se non è quotidiana, purché il figlio ritorni regolarmente appena possibile. Gli allontanamenti per motivi di studio o lavoro non devono però essere frequenti e prolungati fino al punto di far perdere alla casa la sua funzione di centro degli affetti. Quando viene meno il collegamento stabile con l'abitazione del genitore? Il collegamento stabile con l'abitazione del genitore viene meno quando l'uso della casa diventa saltuario. Questo si verifica, per esempio, quando: Il figlio sta svolgendo un percorso di formazione professionale all'estero con prospettiva di trasferimento definitivo e rientri sporadici; Il figlio ritorna solo nei fine settimana, configurando un rapporto di mera ospitalità. Cosa succede nel caso in cui il coniuge prevalentemente collocatario instaura una nuova convivenza nella casa familiare? L'assegnazione della casa familiare al genitore collocatario non viene revocata automaticamente se questo inizia una nuova convivenza "more uxorio". La revoca dell'assegnazione dipende esclusivamente dall'interesse del minore e non dalle mutate condizioni di vita del genitore. L’affido paritario comporta la revoca dell’assegnazione della casa familiare? L'affido paritario non comporta automaticamente la revoca dell'assegnazione della casa familiare. Il giudice valuta se la revoca dell'assegnazione realizza un maggior benessere per il minore. Ad esempio, l'assegnazione della casa alla madre può essere confermata se il minore, specialmente in età prescolare, ha stabilito in quella casa il suo habitat domestico principale. Cosa succede quando vengono meno i presupposti per l’assegnazione? Quando la casa familiare perde la sua funzione di habitat per i figli, segue il regime stabilito dal titolo di proprietà. In caso di comproprietà, ciascun comproprietario ha diritto di farne uso.
Il Giudice che decide sull’affido dei figli può imporre ai genitori di seguire un percorso terapeutico di cura?
Pubblicato su IUSTLABLa Corte d’Appello di Lecce, con provvedimento del 9 maggio 2023, ha specificato che “ la prescrizione imposta alla madre del minore di proseguire il percorso terapeutico presso il CSM è lesiva del diritto alla libertà personale costituzionalmente garantita e confligge con l’art. 32 Cost., che prevede che nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge ” revocando di conseguenza la limitazione della genitorialità statuita dal Tribunale per i Minorenni che obbligava la madre a continuare a seguire un percorso psicoterapeutico. Il Giudice che deve decidere sulla separazione dei coniugi può disporre che la coppia segua con regolarità un percorso psicoterapeutico? La Corte di Cassazione, con sentenza n. 13506 del 2015, ha osservato che la prescrizione di un percorso psicoterapeutico imposta ai genitori esula dai poteri del giudice investito della controversia sull’affidamento dei minori, in quanto connotata da una finalità estranea al giudizio quale quella di realizzare una maturazione personale dei genitori che non può che rimanere affidata al loro diritto di auto-determinazione. La prescrizione ai genitori di sottoporsi ad un percorso psicoterapeutico individuale e/o a un percorso di sostegno alla genitorialità da seguire insieme è lesiva del diritto alla libertà personale e alla disposizione che vieta l'imposizione di trattamenti sanitari? Si certo perché viene violato il dettato dell’art. 8 della CEDU che, avendo ad oggetto la tutela dell’individuo dalle ingerenze arbitrarie dei poteri pubblici, dispone sia un obbligo negativo a carico dello Stato di astenersi da tali ingerenze che obblighi positivi attinenti ad un effettivo rispetto della vita privata o familiare; dell’art. 33 L. n. 833/1978 che vieta l'imposizione, se non nei casi previsti dalla legge, dei trattamenti sanitari obbligatori estendendo, sulla base di un parametro puramente discrezionale, tale casistica; dell’art. 32 della Cost. imponendo un vero e proprio obbligo di cura; dell’artt. 2 e 13 della Cost. violando i diritti personalissimi della persona. Di conseguenza il Giudice, nel rispettato del principio di autodeterminazione di ciascun soggetto in merito alla cura della propria salute, non può violare il suo diritto e la sua volontà di sottoporsi o meno a trattamenti che la Carta Costituzionale vuole incoercibili, incidendo così sulla sua libertà di autodeterminazione. Avv. Beatrice Mannarini
In che misura ciascun coniuge deve partecipare ai bisogni della famiglia?
Pubblicato su IUSTLABNon esiste una norma che stabilisca una soglia di contribuzione minima o la misura in cui debbano essere suddivise tra i coniugi le varie spese necessarie per gestire la vita quotidiana di una famiglia, quali: - costi per i viveri; - utenze domestiche; - spese per l'auto e per la casa; - spese sanitarie; - istruzione; - imposte e tasse; - vestiario; - vacanze e svaghi, ecc. Il criterio da adottare, secondo la giurisprudenza maggioritaria, è quindi quello delle "sostanze" di cui dispone ciascun coniuge. Di conseguenza colui che ha una maggiore forza economica perché, ad esempio, percepisce uno stipendio più alto dell’altro oppure incassa affitti di immobili, ha maggiori risparmi e via dicendo, avrà l’onere di fronte ai bisogni della famiglia in misura più consistente. Cosa succede se un coniuge non adempie alla contribuzione delle spese familiari? Può accadere che il Tribunale, su ricorso di chiunque manifesti interesse, può ordinare che una quota dei redditi del coniuge inosservante dell’obbligo sia versata all’altro. Oltre allo stipendio ci sono altri elementi da considerare? Come abbiamo già detto, ciascun coniuge partecipa ai bisogni della famiglia con tutti i beni a sua disposizione, pertanto, oltre allo stipendio percepito, alle rendite e ai risparmi, al fine di poterne determinare la forza economica bisogna anche tener conto degli apporti effettuati da ciascun coniuge al momento delle nozze o durante il matrimonio. Cosa si intende? Si fa riferimento a casi, come: - mettere a disposizione della famiglia una casa di proprietà (già da prima delle nozze) per poterci vivere e non avere la necessità di doverne acquistare un'altra; - effettuare spese di ristrutturazione sulla casa di proprietà dell'altro coniuge al fine di poterla abitare in maniera congiunta; - partecipare alle spese per l'acquisto dell'abitazione familiare da parte del coniuge in regime di separazione dei beni; - fare la spesa, cucinare ogni giorno e pulire la casa, anche se con l'aiuto di una domestica; - badare ai figli durante il pomeriggio mentre la mattina ci si dedica alla propria attività lavorativa, ecc. Comunione o separazione dei beni, cosa cambia in questo caso? Il dovere di partecipare ai bisogni della famiglia riguarda in egual misura sia le coppie sposate in regime di comunione dei beni che quelle in regime di separazione. Una cosa bisogna, però, specificarla: in caso di separazione dei beni il fatto di contribuire ai bisogni della famiglia non incide sul titolo di proprietà di beni immobili o mobili, quindi, il coniuge che si occupa della gestione casalinga non può – in alcun modo – vantare diritti sulle proprietà dell’altro. Avv. Beatrice Mannarini
L’affido condiviso e il diritto del minore alla bi - genitorialità
Pubblicato su IUSTLABIl diritto dei figli ad essere educati e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno genitore persiste anche in caso di separazione, divorzio o cessazione della convivenza di fatto. L'art. 155 c.c., a tal fine, disciplina il c.d affido condiviso che assicura ai figli delle coppie separate il diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. L'affidamento condiviso quindi comporta l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale e quindi la condivisione delle decisioni di maggiore importanza. In che modo si attua l’affido condiviso? Per realizzare l’affido condiviso il Giudice adotta i provvedimenti riguardanti le modalità di affido e il mantenimento con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale della prole e valuta prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati a entrambi i genitori. Secondo la giurisprudenza, il giudizio prognostico che il Giudice, nell'esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonchè della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore. In ogni caso la condivisione della responsabilità genitoriale deve garantire una presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione In che modo viene garantita la convivenza con entrambi i genitori? Il regime dell'affidamento condiviso deve tendenzialmente sostanziarsi, in assenza di gravi ragioni ostative, in una frequentazione paritaria dei genitori con il figlio. L'art. 155 c.c. prevede che il Giudice, nel determinare i tempi e le modalità della presenza dei figli presso ciascun genitore “prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori». L'accordo sull’affido condiviso dovrà indicare il genitore c.d. “prevalentemente collocatario”, fermo restando la facoltà delle parti di disciplinare un ampio regime di visita in favore del “genitore non collocatario”, che può concretarsi anche nella previsione di un'alternanza paritaria dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, purché essa risulti di fatto agevolmente realizzabile e non contraria agli interessi dei figli. In assenza di un accordo delle parti sarà il giudice a dover procedere alla scelta del genitore collocatario, per l'individuazione del quale dovrà tener conto, principalmente: 1) dell' età del minore ; 2) della necessità di preservare allo stesso la continuità con la figura genitoriale di maggiore riferimento in termini di presenza e quotidiano accudimento; 3) ma anche dello spirito di collaborazione e disponibilità di ciascun genitore al riconoscimento dell'importanza della figura dell'altro genitore nella vita del minore. Ci sono casi in cui non può essere disposto l’affido condiviso? La regola dell'affidamento condiviso dei figli è derogabile solo ove la sua applicazione risulti «pregiudizievole per l'interesse del minore», cioè quando il genitore abbia dimostrato la propria inidoneità ai compiti educativi e alle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta. Secondo la giurisprudenza esempi di comportamenti indicativi dell'inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta sono: - totale inadempimento al diritto di visita; - totale inadempimento all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori o maggiorenne ma non economicamente indipendente. La eventuale pronuncia di affidamento esclusivo, in quando deroga al regime ordinario, deve - poi - essere l'esito di una motivazione declinata non solo in positivo, in ordine alla maggiore idoneità del genitore individuato quale affidatario, ma anche in negativo, sulla carenza manifesta, rispetto al ruolo ed ai compiti educativi, dell'altro genitore, nel rilievo che l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori e dalle difficoltà del genitore non collocatario a rispettare i tempi e le modalità di incontro, salvo il limite, nella accertata reiterazione ed importanza della mancata frequentazione, della inidoneità del secondo a fare fronte ai maggiori oneri che gli vengano dall'affido condiviso.
Natura e disciplina della divisione ereditaria, in Avvocato – Il Sole 24 Ore
Pubblicato su IUSTLABIl risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nel contratto, in Avvocato – Il Sole 24 Ore
Pubblicato su IUSTLABQuestioni interpretative sul c.d. filtro in Cassazione, in Avvocato – Il Sole 24 Ore
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Lecce (LE)