Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, cofondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Si occupa inoltre di diritto amministrativo e tributario, patrocinando ricorsi dinanzi al T.A.R. ed alla Corte di Giustizia Tributaria, nonché controversie con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.

Esperienza


Diritto tributario

Assisto i contribuenti in tutte le fasi del contenzioso tributario, seguendo con attenzione sia le problematiche connesse all’Agenzia delle Entrate, come avvisi di accertamento e comunicazioni di schema di atto, sia quelle relative all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riguardano cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’attività si sviluppa dalla consulenza preventiva fino alla difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o con opposizioni in sede civile, sempre con l’obiettivo di garantire la tutela più efficace degli interessi del cliente.


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto amministrativo

Grazie a una solida conoscenza delle normative che regolano l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, fornisco assistenza e consulenza in materia di diritto amministrativo, sia in fase preventiva che nel contenzioso. Mi occupo della verifica della legittimità di provvedimenti amministrativi, con particolare attenzione a concorsi per dipendenti pubblici, appalti e procedimenti autorizzativi, nonchè alla gestione di ricorsi e opposizioni dinanzi al T.A.R. e - ove necessario - alla Corte dei Conti. L’attività è svolta con un approccio rigoroso e trasparente, finalizzato a garantire una tutela completa.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Locazioni, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto dell'informatica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Ricorso al TAR, Appalti pubblici, Incidenti stradali, Sfratto, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Pubblicazione legale

Cartelle esattoriali: come difendersi da Agenzia delle Entrate-Riscossione

Pubblicato su IUSTLAB

Ricevere una cartella esattoriale non significa necessariamente dover pagare senza possibilità di difesa. Ogni cartella, infatti, trae origine da un atto prodromico (avviso di accertamento, liquidazione, verbale o altro titolo esecutivo) che deve essere stato regolarmente notificato al contribuente. Se tale atto manca o non è stato mai notificato, la cartella può essere contestata. ⸻ Cos’è una cartella esattoriale e cosa contiene La cartella esattoriale è un atto amministrativo che riporta l’indicazione del debito, gli interessi e le sanzioni, oltre ai termini per il pagamento. Viene notificata al contribuente a seguito di un accertamento dell’Agenzia delle Entrate o di altri enti creditori (INPS, Comuni, ecc.). All’interno della cartella sono indicati: • i dati del debitore; • la descrizione del tributo o contributo richiesto; • l’importo complessivo; • i termini entro cui pagare o proporre ricorso. ⸻ Dopo la cartella: i poteri incisivi di ADER Scaduti i 60 giorni dalla notifica della cartella , se il contribuente non ha pagato né proposto ricorso, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non deve più chiedere autorizzazioni o sentenze: può agire direttamente, esercitando una serie di poteri particolarmente invasivi sul patrimonio del debitore. In concreto, ADER può: • Iscrivere fermo amministrativo sui veicoli del debitore, previo preavviso, impedendone la circolazione finché non viene estinto il debito. • Iscrivere ipoteca sugli immobili, previo preavviso, la quale grava sul bene e rende più difficile venderlo o finanziarlo. • Procedere a pignoramento immobiliare , mettendo all’asta gli immobili del debitore, ad eccezione della prima casa ed entro determinati limiti normativi; • Pignorare crediti presso terzi , come stipendi, pensioni o conti correnti, arrivando a bloccare direttamente le somme disponibili. Questi strumenti possono essere attivati in modo rapido e con un margine di difesa ridotto per il contribuente, se non ha già contestato il debito nei termini. ⸻ I principali vizi delle cartelle Non è raro che le cartelle presentino errori o vizi di legittimità. Alcuni esempi: • prescrizione del credito (es. tributi prescritti in 5 o 10 anni, bollo auto in 3 anni); • pagamento già effettuato che non risulta nei registri; • notifica irregolare o oltre i termini di legge; • calcoli errati sugli interessi o sulle sanzioni. Individuare questi profili è il primo passo per una difesa efficace. ⸻ Accesso agli atti: il primo passo Il primo strumento a disposizione del contribuente è l’ accesso agli atti presso l’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Attraverso questa richiesta è possibile verificare l’esistenza e la regolarità della notifica dell’atto prodromico. Spesso accade che la cartella sia stata emessa senza che al contribuente sia mai pervenuto l’avviso di accertamento o altro titolo sottostante: in questi casi, l’eccezione di mancata notifica costituisce una delle difese più efficaci. ⸻ Differenza delle opposizioni in base al titolo sottostante Non tutte le cartelle si impugnano con lo stesso strumento: la scelta dipende dal titolo che le ha generate. • Se la cartella deriva da un atto impositivo dell’Agenzia delle Entrate (es. avviso di accertamento), la via ordinaria è il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria , da proporre nei termini di legge (60 giorni dalla notifica). • Se invece il credito è di natura non tributaria (es. sanzioni amministrative, multe, contributi previdenziali), si può ricorrere al giudice ordinario o al giudice del lavoro. • Qualora sia già iniziata l’esecuzione forzata (pignoramento, fermo, ipoteca), è possibile proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. , adducendo vizi quali prescrizione, inesistenza del titolo, pagamento già avvenuto o mancata notifica dell’atto prodromico. ⸻ L’importanza della notifica Un punto centrale è proprio la notifica : se la cartella o l’atto che la precede non sono stati notificati correttamente (PEC, posta, messo notificatore), l’intera pretesa può cadere. Il controllo della regolarità della notifica è quindi imprescindibile. ⸻ Conclusioni operative Ogni cartella va analizzata caso per caso. Agire subito è fondamentale: un ricorso tardivo rischia di essere dichiarato inammissibile e di precludere ogni difesa. Con un’analisi accurata e con gli strumenti giuridici adeguati, è possibile bloccare la riscossione e tutelare efficacemente i propri diritti.

Pubblicazione legale

Comunicazione dello schema d’atto - Agenzia delle Entrate

Pubblicato su IUSTLAB

La comunicazione di uno schema d’atto da parte dell’Agenzia delle Entrate rappresenta una procedura amministrativa prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Essa è finalizzata a garantire maggiore trasparenza e collaborazione tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria nell’ambito del procedimento di accertamento tributario. Definizione e funzione La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa. L’obiettivo di tale procedura è duplice: 1. Tutela del contribuente: garantire al soggetto interessato il diritto di partecipare attivamente al procedimento accertativo e di far valere le proprie ragioni. 2. Prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni. Normativa di riferimento L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo (ad esempio, controlli formali, accertamenti analitico-induttivi o sintetici), l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti. In particolare, la norma stabilisce che: • La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo. • Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto. Procedura 1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento. 2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può: • Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento. • Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione. • Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza). 3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di: • Modificare lo schema d’atto. • Archiviare il procedimento. • Procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti. 4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente. Vantaggi della procedura • Migliore dialogo tra contribuente e Amministrazione: La comunicazione dello schema d’atto permette al contribuente di comprendere in modo chiaro e dettagliato le contestazioni mosse nei suoi confronti. • Possibilità di evitare contenziosi: Un contribuente che riesca a chiarire la propria posizione attraverso il contraddittorio preliminare può evitare di ricevere un avviso di accertamento infondato, riducendo così i costi e i tempi del contenzioso tributario. • Garanzia di imparzialità: L’obbligo per l’Agenzia di valutare le osservazioni del contribuente aumenta la trasparenza e l’imparzialità nell’adozione degli atti impositivi. Ambiti di applicazione La procedura della comunicazione dello schema d’atto è prevista principalmente per: • Accertamenti basati su controlli analitico-induttivi o sintetici. • Rettifiche di dichiarazioni dei redditi. • Accertamenti derivanti da controlli formali o automatizzati con rilevanti discrepanze. Non si applica, invece, in caso di accertamenti effettuati d’urgenza o in situazioni in cui i termini di decadenza siano prossimi a scadere. Criticità Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità: • Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa. • Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli. • Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente. Conclusioni La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti. Definizione e funzione La comunicazione di schema d’atto si configura come un passaggio preliminare rispetto all’adozione di alcuni atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate. In sostanza, prima di notificare formalmente un atto impositivo definitivo (ad esempio un avviso di accertamento), l’Amministrazione finanziaria comunica al contribuente uno schema dell’atto stesso, al fine di consentirgli di esprimere osservazioni, chiarimenti o fornire documentazione integrativa. L’obiettivo di tale procedura è duplice: 1. Tutela del contribuente: garantire al soggetto interessato il diritto di partecipare attivamente al procedimento accertativo e di far valere le proprie ragioni. 2. Prevenzione delle controversie: ridurre il contenzioso tributario attraverso il confronto diretto tra le parti, evitando errori o incomprensioni. Normativa di riferimento L’articolo 6, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 218/1997 prevede che, prima dell’emanazione di un avviso di accertamento fondato su specifiche tipologie di controllo (ad esempio, controlli formali, accertamenti analitico-induttivi o sintetici), l’Agenzia delle Entrate debba informare il contribuente tramite la comunicazione di uno schema d’atto. Ciò si colloca nell’ambito delle garanzie partecipative previste dalla legislazione tributaria per bilanciare il potere dell’Amministrazione finanziaria con i diritti dei contribuenti. In particolare, la norma stabilisce che: • La comunicazione debba avvenire con congruo anticipo rispetto alla notifica dell’atto definitivo. • Il contribuente abbia facoltà di replicare, entro un termine specifico (generalmente 60 giorni), fornendo elementi utili o documenti aggiuntivi che possano influenzare l’eventuale revisione dell’atto. Procedura 1. Invio della comunicazione: L’Agenzia delle Entrate invia al contribuente lo schema d’atto contenente l’indicazione delle violazioni riscontrate e degli importi richiesti, corredato da una descrizione delle motivazioni alla base dell’accertamento. 2. Replica del contribuente: Il contribuente, una volta ricevuto lo schema, può: • Presentare osservazioni scritte, contestando i presupposti dell’accertamento. • Produrre documentazione ulteriore per chiarire la propria posizione. • Chiedere eventualmente un contraddittorio con l’Agenzia (se non già avvenuto in precedenza). 3. Valutazione da parte dell’Agenzia delle Entrate: L’Agenzia è tenuta a esaminare attentamente le osservazioni e la documentazione presentate dal contribuente. Se ritiene fondate le ragioni addotte, può decidere di: • Modificare lo schema d’atto. • Archiviare il procedimento. • Procedere comunque con l’adozione dell’atto definitivo, qualora ritenga che le obiezioni non siano sufficienti. 4. Notifica dell’atto definitivo: Terminato il procedimento partecipativo, l’Agenzia può notificare l’avviso di accertamento definitivo, che terrà conto (o meno) delle osservazioni del contribuente. Vantaggi della procedura • Migliore dialogo tra contribuente e Amministrazione: La comunicazione dello schema d’atto permette al contribuente di comprendere in modo chiaro e dettagliato le contestazioni mosse nei suoi confronti. • Possibilità di evitare contenziosi: Un contribuente che riesca a chiarire la propria posizione attraverso il contraddittorio preliminare può evitare di ricevere un avviso di accertamento infondato, riducendo così i costi e i tempi del contenzioso tributario. • Garanzia di imparzialità: L’obbligo per l’Agenzia di valutare le osservazioni del contribuente aumenta la trasparenza e l’imparzialità nell’adozione degli atti impositivi. Ambiti di applicazione La procedura della comunicazione dello schema d’atto è prevista principalmente per: • Accertamenti basati su controlli analitico-induttivi o sintetici. • Rettifiche di dichiarazioni dei redditi. • Accertamenti derivanti da controlli formali o automatizzati con rilevanti discrepanze. Non si applica, invece, in caso di accertamenti effettuati d’urgenza o in situazioni in cui i termini di decadenza siano prossimi a scadere. Criticità Nonostante i suoi vantaggi, la comunicazione di schema d’atto presenta alcune criticità: • Tempi ristretti: Il contribuente deve spesso rispondere in tempi brevi, rendendo difficile una replica completa. • Disparità di informazioni: L’Agenzia delle Entrate può disporre di dati non immediatamente accessibili al contribuente, che potrebbe non essere in grado di confutarli. • Discrezionalità: La decisione finale resta comunque nelle mani dell’Agenzia, che potrebbe non accogliere le osservazioni del contribuente. Conclusioni La comunicazione di schema d’atto rappresenta un importante strumento di partecipazione e trasparenza nel rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Grazie a questa procedura, prevista dal D.Lgs. n. 218/1997, si favorisce il dialogo preventivo e si riduce il rischio di contenzioso. Tuttavia, la sua efficacia dipende dalla qualità del contraddittorio e dall’effettiva volontà dell’Agenzia di tenere conto delle osservazioni dei contribuenti.

Sentenza giudiziaria

Bloccato il pignoramento dell'autoveicolo avviato da Agenzia delle Entrate - Riscossione

Decreto del Tribunale di Modena

Tramite un ricorso in opposizione all’esecuzione, si è ottenuta la sospensione del pignoramento dell’autovettura avviato da AdE- Riscossione. In prima istanza, il giudice, valutate le argomentazioni esposte, ha disposto la sospensione del pignoramento pochi giorni dopo il deposito del ricorso, ritenendo fondate le ragioni legate all’impignorabilità del veicolo ai sensi dell’art. 515, comma 3, c.p.c. Di conseguenza, il ricorrente potrà continuare a utilizzare la propria autovettura, fondamentale per l’esercizio dell’attività d’impresa. Inoltre, con successiva ordinanza, il Giudice ha confermato la sospensione del pignoramento relativo all'autovettura e condannato ADER al pagamento delle spese legali.

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