Avvocato Alessio Fania a Modena

Alessio Fania

Avvocato in diritto civile, tributario e amministrativo a Modena

Informazioni generali

L’Avv. Alessio Fania, cofondatore dello Studio Legale Ius Modena, con sede a Modena in Via Bellini n° 3, esercita la professione forense con la massima dedizione ai principi di professionalità, lealtà e trasparenza. Offre consulenza e assistenza giuridica in ogni ambito del Diritto Civile. Si occupa inoltre di diritto amministrativo e tributario, patrocinando ricorsi dinanzi al T.A.R. ed alla Corte di Giustizia Tributaria, nonché controversie con l’Agenzia delle Entrate e l’Agente della Riscossione.

Esperienza


Diritto civile

Esercito la professione prevalentemente in ambito civilistico, settore che richiede non solo una profonda conoscenza della normativa di riferimento, ma anche un approccio umano e trasparente. L’obiettivo è fornire un servizio legale incisivo, finalizzato alla risoluzione concreta e tempestiva delle controversie, utilizzando strategie mirate e personalizzate. Ogni azione intrapresa è guidata dalla costante attenzione all’interesse del cliente, con la consapevolezza che una tutela efficace non si limita alla difesa dei diritti, ma mira a raggiungere il miglior risultato possibile con il minor impatto emotivo ed economico.


Diritto tributario

Assisto i contribuenti in tutte le fasi del contenzioso tributario, seguendo con attenzione sia le problematiche connesse all’Agenzia delle Entrate, come avvisi di accertamento e comunicazioni di schema di atto, sia quelle relative all’Agenzia delle Entrate-Riscossione, che riguardano cartelle esattoriali, intimazioni di pagamento, fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti. L’attività si sviluppa dalla consulenza preventiva fino alla difesa in giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria o con opposizioni in sede civile, sempre con l’obiettivo di garantire la tutela più efficace degli interessi del cliente.


Diritto amministrativo

Grazie a una solida conoscenza delle normative che regolano l’organizzazione e il funzionamento della pubblica amministrazione, fornisco assistenza e consulenza in materia di diritto amministrativo, sia in fase preventiva che nel contenzioso. Mi occupo della verifica della legittimità di provvedimenti amministrativi, con particolare attenzione a concorsi per dipendenti pubblici, appalti e procedimenti autorizzativi, nonchè alla gestione di ricorsi e opposizioni dinanzi al T.A.R. e - ove necessario - alla Corte dei Conti. L’attività è svolta con un approccio rigoroso e trasparente, finalizzato a garantire una tutela completa.


Altre categorie

Diritto del lavoro, Locazioni, Eredità e successioni, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Multe e contravvenzioni, Sovraindebitamento, Risarcimento danni, Diritto immobiliare, Diritto dell'informatica, Fallimento e proc. concorsuali, Contratti, Ricorso al TAR, Appalti pubblici, Incidenti stradali, Sfratto, Diritto bancario e finanziario, Aste giudiziarie.



Credenziali

Recensione positiva

Avvocato molto competente e disponibile

12/2024 - Angela Maria L.

Ho avuto il piacere di affidare una questione legale all’Avvocato Fania, e devo dire che l’esperienza è stata estremamente positiva. Sin dal primo incontro, mi ha colpito per la sua capacità di ascolto e la rapidità con cui è riuscito a inquadrare la situazione e a proporre diverse strategie. Altro aspetto è la chiarezza con cui mi ha spiegato ogni passo del processo da avviare.

Caso legale seguito

Superbonus 110%: perdita del credito fiscale per vizi progettuali

Errore professionale e responsabilità nel contratto d’opera per lavori Superbonus

Ho seguito una vicenda in materia di Superbonus 110%, nella quale i committenti hanno perso la possibilità di cedere il credito fiscale a causa della mancata predisposizione della documentazione necessaria prevista dalla normativa vigente. A ciò si è aggiunta una progettazione errata, non conforme ai requisiti tecnici richiesti dalla disciplina di riferimento. La vicenda ha comportato rilevanti danni patrimoniali, consistenti non solo nelle spese già sostenute per i lavori, ma anche nella perdita del beneficio fiscale previsto dagli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020. Dal punto di vista giuridico, l’inadempimento del professionista incaricato è stato qualificato come responsabilità contrattuale, anche alla luce della violazione dei doveri di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., con conseguente diritto dei committenti al risarcimento del danno, comprensivo tanto delle somme inutilmente sostenute quanto del mancato risparmio fiscale. Ho avviato il procedimento con la presentazione di un’istanza di mediazione obbligatoria nei confronti del progettista, ponendo le basi per un possibile accordo transattivo. Contestualmente, ho predisposto la strategia giudiziale, che prevede la proposizione di un ricorso civile volto ad accertare le responsabilità professionali e a ottenere il risarcimento dei danni subiti.

Pubblicazione legale

Locazione ad uso abitativo: divieto di rettificare il canone prima della seconda scadenza

Pubblicato su IUSTLAB

La normativa di riferimento per le locazioni ad uso abitativo è posta dalla L. 431/1998, la quale, all’art. 2, c. 1, prevede che “le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, al termine dei quali i contratti sono rinnovati per un ulteriore periodo di quattro anni, salvo i casi in cui [..]”. Il medesimo comma prosegue prevedendo che “ alla seconda scadenza del contratto , ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto [..]”. Quest’ultimo inciso fa dunque divieto di modificare il contratto prima del secondo rinnovo: tale periodo chiarifica, diradando ogni di dubbio, la vigenza ex lege dell'impossibilità di un aumento in itinere del canone antecedentemente pattuito. In altre parole, la norma permette la rettifica alla seconda scadenza, quindi - da ciò - ne deriverebbe un divieto per il periodo antecedente. Un eventuale aumento potrà essere concordato solo attivando la procedura di rinegoziazione alla seconda scadenza contrattuale, previo consenso del conduttore, oppure stipulando un nuovo contratto con un canone più alto, in caso di risoluzione del rapporto locatizio. Infine, il comma 1 dell’art. 13 sancisce la nullità di qualsiasi modifica contrattuale volta ad aumentare il canone prima della seconda scadenza, stabilendo che “è nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato”.

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