Lo studio è specializzato nel contenzioso del Pubblico Impiego contro la Pubblica Amministrazione: in particolare viene trattato il diritto del lavoro e diritto amministrativo nel settore scolastico (diritto scolastico - diritto dell’istruzione) nelle controversie sia di fronte al giudice del lavoro che ai Tar; viene inoltre trattato il diritto del lavoro e diritto amministrativo nel settore militare (diritto militare) nelle controversie sia di fronte ai Tar che alla Corte dei conti. Svolgo attività di consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale per lo SNALS della Provincia di Cuneo di cui sono fiduciario.

Andrea Romano
Avvocato specializzato in Diritto del Lavoro Pubblico e Privato -Diritto Amministrativo
Informazioni generali
Lo studio è specializzato nel diritto scolastico (diritto amministrativo e del lavoro) e in generale di contenzioso del Pubblico Impiego contro la Pubblica Amministrazione. L’avvocato Andrea Romano iscritto all’albo dal 2000, fornisce consulenza e assistenza stragiudiziale e giudiziale. Le aree di competenza sono quelle del diritto dell’impresa e della crisi d'impresa, del diritto immobiliare, del diritto bancario, del diritto scolastico e amministrativo, del diritto tributario.
Esperienza
Sono stato avvocato domiciliatario dell'I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale)
Lo studio si occupa prevalentemente di diritto civile con speciale riferimento alla proprietà immobiliare, diritto delle locazioni e condominio. La specializzazione consiste in un approccio assolutamente personalizzato con la clientela
Altre categorie
Diritto amministrativo, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Diritto bancario e finanziario, Diritto ambientale, Diritto commerciale e societario, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Diritto tributario, Sostanze stupefacenti, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Eredità e successioni, Diritto assicurativo, Recupero crediti, Appalti pubblici, Ricorso al TAR, Immigrazione e cittadinanza, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Malasanità e responsabilità medica, Mediazione, Negoziazione assistita, Risarcimento danni.
Credenziali
Avvocato - AGI - Avvocati Giuslavoristi Italiani
Dal 1/2023 - lavoro attualmente quiAvvocato giuslavorista con specializzazione nel diritto del lavoro, della previdenza ed assistenza sociale e dei rapporti di agenzia. Le tematiche del diritto del lavoro sono molteplici e di immediata rilevanza sociale ed economica, incidendo sul diritto costituzionale al lavoro ed alla tutela della dignità e della personalità dell’individuo nella formazione sociale costituita dall’organizzazione nell’ambito del quale presta la propria attività. Basti pensare alle tematiche dei licenziamenti, individuali e collettivi, dei trasferimenti d’azienda, degli ammortizzatori sociali, della contribuzione previdenziale obbligatoria, e, più in generale, dei diritti dei lavoratori e della libertà d’impresa. Sono questioni che coinvolgono quotidianamente la vita di gran parte della popolazione.
Validità in Italia del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna – sviluppi giurisprudenziali
Pubblicato su IUSTLABA seguito del conseguimento all’estero (Spagna) del titolo è necessario effettuare in Italia un’istanza al Ministero dell’Istruzione ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali), mentre il Ministero dell’Università e della ricerca è tenuto solo a rendere un parere endo-procedimentale (Tar Lazio – Roma n. 7521/2022), per il riconoscimento del proprio titolo come abilitante per il sostegno al fine di potersi iscrivere, a pieno titolo, nelle graduatorie scolastiche di interesse. Il termine per la conclusione del procedimento di riconoscimento del titolo per l’abilitazione all’insegnamento di sostegno fissato dalla direttiva 2005/36/CE, recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 206/2007, peraltro, non può essere superiore a quattro mesi dalla data di presentazione della relativa domanda, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del D.lgs. 206/2007 (Tar Lazio – Roma n. 7521 cit.). A fronte di tale istanza il ministero, potrà emettere decreto di rigetto poiché “non è possibile riconoscere all’istante la qualifica professionale di docente, se non documentata, attraverso il richiesto attestato di competenza (ACREDITACION) reso dal Ministero spagnolo (Autorità competente) ai sensi della direttiva 2013/55/CE, di essere già abilitata all’insegnamento in Spagna”. Infatti il ministero distingue tra il riconoscimento di un corso post-universitario svolto all’estero e valido in Italia come percorso di studio, e il riconoscimento della qualifica professionale di docente, che avviene solo alle condizioni stabilite dalla suddetta Direttiva europea. Se l’obiettivo è riconoscere la qualifica professionale di docente già in essere all’estero, l’autorità competente straniera (il Ministero dell’istruzione spagnolo) deve dichiarare nell’attestazione di competenza professionale che l’istante ha accesso all’insegnamento di una determinata disciplina a una determinata fascia d’età di alunni. (Tar Lazio – Roma n. 4024/2021). Deve però rilevarsi che la giurisprudenza più recente ha invece riconosciuto uno spiraglio a favore dei docenti. Infatti se l’istante non è in possesso di abilitazione all’estero e dunque anche ove la direttiva non fosse applicabile per mancanza dell’abilitazione all’estero, in attuazione degli artt. 45 e 49 TFUE “le autorità di uno Stato membro – alle quali un cittadino dell’Unione abbia presentato domanda di autorizzazione all’esercizio di una professione il cui accesso, secondo la legislazione nazionale, è subordinato al possesso di un diploma o di una qualifica professionale, o anche a periodi di esperienza pratica – sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, dei certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto tra, da un lato, le competenze attestate da tali titoli e da tale esperienza e, dall’altro, le conoscenze e le qualifiche richieste dalle legislazione nazionale” (v., da ultimo, Corte di Giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021 in C-166/2020, punto 34, che richiama la precedente giurisprudenza europea; v. di recente anche sentenza Corte di Giustizia, sez. II, 6 ottobre 2015, in C-298/14). Secondo tale giurisprudenza europea (v. punti 39, 40 e 41 della sentenza citata), “qualora l’esame comparativo dei titoli accerti che le conoscenze e le qualifiche attestate dal titolo straniero corrispondono a quelle richieste dalle disposizioni nazionali, lo Stato membro ospitante è tenuto a riconoscere che tale titolo soddisfa le condizioni da queste imposte. Se, invece, a seguito di tale confronto emerge una corrispondenza solo parziale tra tali conoscenze e qualifiche, detto Stato membro ha il diritto di pretendere che l’interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 57 e giurisprudenza citata). A tal riguardo, spetta alle autorità nazionali competenti valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto, segnatamente, di un’esperienza pratica, siano valide ai fini dell’accertamento del possesso delle conoscenze mancanti (sentenza del 6 ottobre 2015, Brouillard, C298/14, EU:C:2015:652, punto 58 e giurisprudenza ivi citata). Invece, se detto esame comparativo evidenzia differenze sostanziali tra la formazione seguita dal richiedente e la formazione richiesta nello Stato membro ospitante, le autorità competenti possono fissare misure di compensazione per colmare tali differenze”. Pertanto, anche ove non risulti che il titolo di formazione conseguito dall’interessata le consente di svolgere l’attività di insegnante di sostegno in Spagna, l’amministrazione è comunque tenuta a prendere in considerazione il titolo medesimo al fine di consentire l’accesso alla professione in Italia, verificando se vi sia corrispondenza tra la formazione svolta e quella richiesta dalla normativa nazionale e pretendendo eventualmente la dimostrazione delle conoscenze e delle qualifiche mancanti o imponendo misure compensative (Tar Lazio – Roma n. 6320/2022). In particolare l’amministrazione, dopo aver esaminato il percorso professionale dell’istante e i titoli da questo conseguiti, attesta che tali titoli permettono l’esercizio della professione di docente nelle scuole. Subordina, tuttavia, il riconoscimento al superamento di misure compensative costituite da una prova attitudinale o dal compimento di un tirocinio di adattamento a scelta dell’interessato. Come noto, nella determinazione delle misure compesative l’amministrazione, ferma l’esigenza di una completa e puntuale motivazione, è titolare di ampia discrezionalità e il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione, potendo e dovendo tuttavia esaminare il percorso motivazionale dell’amministrazione al fine di verificarne la logicità e coerenza, nonché la ragionevolezza e la proporzionalità delle scelte effettuate. L’amministrazione condiziona il riconoscimento a una prova attitudinale, la cui previsione e disciplina appare logica, coerente e finalizzata a consentire al richiedente di provare le proprie capacità e conoscenze. La prova può anche essere estremamente gravosa, tanto più che il percorso abilitativo svolto dall’istante dovrebbe integrare una preparazione sufficiente per consentirgli un agevole superamento della prova abilitativa. Per quanto concerne il tirocinio di adattamento, ad esempio (cfr. Tar Lazio – Roma n. 7268/2021) se ne prevede la durata di due anni scolastici, per non meno di 600 ore da svolgere presso un Istituto Tecnico del settore economico. Il tirocinio deve essere funzionale all’adattamento dell’istante e a completare un percorso professionale già svolto in altro paese dell’Unione europea, nel caso in cui difettino alcuni aspetti o requisiti del percorso professionale svolto, nonché al fine di mantenere un determinato livello qualitativo all’interno del corpo docente italiano, conforme alla preparazione ottenuta all’esito del percorso attitudinale svolto in Italia. Tuttavia, nel caso di specie, la previsione di un tirocinio di due anni non appare rispondente ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità. Nella motivazione del provvedimento, da un lato, non si giustifica e non si esplica l’iter logico seguito dall’amministrazione per ritenere coerente tale durata e, dall’altro lato, la durata di due anni è quella ordinariamente prevista per conseguire l’abilitazione da parte dei docenti che siano privi di titoli abilitativi. Ne discende che la previsione di un percorso di due anni azzera in sostanza l’esperienza svolta all’estero e, in mancanza di adeguata motivazione sul punto, appare contrastante con i principi di ragionevolezza e proporzionalità cui deve attenersi l’amministrazione nella propria attività provvedimentale con conseguente annullamento, in parte qua, del provvedimento impugnato e obbligo per l’amministrazione di rideterminare il percorso professionale necessario nel rispetto dei citati principi (cfr. Tar Lazio – Roma n. 7268 cit.). ( Avv. Andrea Romano )
Consulente legale - Snals
Dal 1/2022 - lavoro attualmente quiAvvocato fiduciario per la provincia di Cuneo in materia di diritto del lavoro e diritto scolastico
Recenti sviluppi giurisprudenziali in materia di illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale 22 Febbraio 2022
Diritto scolasticoRecenti sviluppi giurisprudenziali in materia di illegittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale 22 Febbraio 2022
Patrocinante in Cassazione - Avvocato cassazionista
Dal 2/2023 - lavoro attualmente quiAvvocato abilitato alla difesa avanti la Corte di cassazione e le giurisdizioni superiori
I rapporti tra ordinanze sanitarie regionali e atti statali normativi e regolamentari al tempo del Covid-19
Federalismi (ISSN 1826-3534)- OSSERVATORIO EMERGENZA COVID - Rivista scientifica di Classe A (Area 12) ANVURIl problema del difficile rapporto tra il potere statale e, soprattutto, quello regionale non è nuovo, ma è balzato con prepotenza agli onori della cronaca da ultimo con l’esplosione dell’emergenza sanitaria da infezione portata dal virus Sars-CoV-2 che determina la malattia respiratoria nota come Covid-19; a fronte di una raffica di decreti legge, d.p.c.m., ordinanze ministeriali emessi a livello centrale in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica, molte regioni, specie quelle più colpite dalla malattia, Lombardia e Piemonte in primis, ma non solo, hanno emesso ordinanze in materia sanitaria che a vario titolo possono interferire con i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi statali. Per altro verso le regioni meno interessate dall’emergenza hanno adottato provvedimenti che per ragioni opposte, di natura economica, si contrappongono alle norme (legislative o regolamenti) statali. Il problema di fondo è quindi quello di valutare le interferenze tra i poteri assegnati a livello costituzionale allo Stato e alle regioni nella gestione di un’epidemia che pur avendo carattere e diffusione pandemica, quindi mondiale, purtuttavia presenta consistenti differenziazioni a livello regionale
Pensioni dei militari
Il Foro italianoMilitare. Sulla spettanza dell’indennità di trasferimento del personale militare in caso di soppressione della sede di servizio anche in presenza di clausole di gradimento (Nota a sentenza Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 29 gennaio 2016 n.1)
Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Liguria n. 29/2020/PAR, in tema di disciplina transitoria dei compensi degli amministratori di società pubbliche.
Il Diritto amministrativoPer gli amministratori delle società partecipate dagli enti locali rimane in vita, in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dal nuovo testo unico tendente ad uniformare la disciplina dei limiti remunerativi posti agli organi di amministrazione e controllo di tutte le società pubbliche, il limite finanziario costituito dal costo sostenuto per compensi all’organo di amministrazione nel 2013(1). I limiti di spesa, in assenza di una espressa previsione di legge, non possono essere superati in considerazione dei nuovi e maggiori incarichi posti in capo agli amministratori di società e della complessità delle funzioni svolte
Ammissibilita’ e limiti della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. nel processo amministrativo (Nota A T.A.R. ROMA, [LAZIO], sez.II, 12 aprile 2013, n. 3753)
Il casoSulla consulenza tecnica d’ufficio come mezzo di prima anche nel processo amministrativo
Contenzioso tributario
Pubblicato su IUSTLABMolte le regole procedimentali introdotte nel 2020 per il precontenzioso tributario. Oltre all'obbligo di contraddittorio preventivo (da luglio) è infatti stato previsto l'obbligo, salvo urgenze adeguatamente motivate, della fase adesione prima dell'accertamento. Ulteriore novità a dir poco significativa è poi l'allungamento dei termini decadenziali del controllo a partire dall'anno 2016 che passa da 5 a 7 anni. La priorità rimane sempre quella di un esame tempestivo da parte del Professionista entro il termine per l'impugnazione che rimane di 60 giorni.
Criterio di applicazione dell’art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 nel caso di omissione del preavviso di rigetto con riferimento all’adozione di provvedimenti discrezionali Cons.St., sez. II, 14 marzo 2022, n. 1790 - Pres. Cirillo, Est. Altavista
Pubblicato su IUSTLABProcedimento amministrativo – Preavviso di rigetto – Omissione - Provvedimenti discrezionali – Art. 21 octies, l. n. 241 del 1990 – Criterio di applicazione. L'art. 21 octies, l. n. 241 del 1990, a seguito della modifica operata con l'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla l. 11 settembre 2020, n. 120, comporta che l'omissione del preavviso di rigetto, in caso di provvedimenti discrezionali, non è superabile con una valutazione ex post del possibile apporto del privato; la modifica legislativa, incidendo su una norma ritenuta di carattere processuale, si applica anche ai provvedimenti già emanati (1). (1) Ha ricordato la Sezione che la norma del comma 2 dell’art. 21 octies prevede altresì che “il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Tale disposizione, in base alla consolidata giurisprudenza di questo Consiglio, è stata ritenuta applicabile anche al difetto del preavviso di rigetto, condividendo con la comunicazione di avvio procedimentale del procedimento la stessa funzione di garantire il contraddittorio endoprocedimentale. Il c.d. preavviso di rigetto ha lo scopo di far conoscere all'amministrazione procedente le ragioni fattuali e giuridiche dell'interessato che potrebbero contribuire a far assumere una diversa determinazione finale, derivante dalla ponderazione di tutti gli interessi in gioco; sicché tale scopo viene meno ed è di per sé inidoneo a giustificare l'annullamento del provvedimento nei casi in cui il contenuto di quest'ultimo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, sia in quanto vincolato, sia in quanto, sebbene discrezionale, sia raggiunta la prova della sua concreta e sostanziale non modificabilità. L'art. 10-bis, l. n. 241 del 1990, così come le altre norme in materia di partecipazione procedimentale, va infatti interpretato ed applicato non in senso formalistico, ma avendo riguardo all'effettivo e oggettivo pregiudizio che la sua inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica amministrazione, sicché il mancato o l'incompleto preavviso di rigetto, al pari della non esplicita confutazione delle argomentazioni addotte dal privato in risposta al ricevuto avviso, non comporta l'automatica illegittimità del provvedimento finale, quando possa trova applicazione l'art. 21- octies della stessa L. n. 241 del 1990, secondo cui il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale di un provvedimento, il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato; poiché l’ art. 21 octies , secondo comma, attraverso la dequotazione dei vizi formali dell'atto, mira a garantire una maggiore efficienza all'azione amministrativa, risparmiando antieconomiche ed inutili duplicazioni di attività, laddove il riesercizio del potere non potrebbe comunque portare all'attribuzione del bene della vita richiesto dall'interessato, l'atto amministrativo non può essere annullato. Il fondamento giustificativo del riportato orientamento viene ravvisato nella evidente ratio della disposizione del secondo comma seconda parte dell’art. 21 octies , volta a far prevalere gli aspetti sostanziali su quelli formali, nelle ipotesi in cui le garanzie procedimentali non produrrebbero comunque alcun vantaggio a causa della mancanza di un potere concreto di scelta da parte dell'Amministrazione. Si deve però considerare che tale orientamento si è formato prima della modifica della seconda parte dell’art. 21 octie s intervenuta con l'art. 12, comma 1, lett. i), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, con l’aggiunta della previsione, per cui “ La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell'articolo 10-bis ”. Con tale aggiunta è stata realizzata una distinzione tra il regime della comunicazione di avvio del procedimento e quello del preavviso di rigetto per i procedimenti ad istanza di parte, la cui omissione non è superabile nel caso di provvedimento discrezionali, tramite l’intervento dell’effetto “ processuale ” della seconda parte del secondo comma dell’art. 21 octies , con la conseguenza che per i provvedimenti discrezionali, come quello oggetto del presente giudizio, rimane rilevante anche la sola omissione formale della mancata comunicazione del preavviso di rigetto. L'attuale formulazione della norma sottrae, infatti, il modello procedimentale correlato all'esercizio di un potere discrezionale, ai meccanismi di possibile “sanatoria processuale” previsti in via generale per la violazione di norme sul procedimento, in caso di omissione del preavviso di rigetto. Ritiene il Collegio che la nuova disposizione sia applicabile anche ai procedimenti in corso, in quanto la consolidata giurisprudenza ha attribuito all’ art. 21 octies comma 2 seconda parte la natura di norma di carattere processuale, come tale applicabile anche ai procedimenti in corso o già definiti alla data di entrata in vigore della legge di riferimento, con la conseguenza che si deve ritenere immediatamente applicabile alle fattispecie oggetto di giudizi pendenti, per i quali in caso di omissione del preavviso di rigetto resta inibita all’Amministrazione la possibilità di dimostrare in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Pertanto, la norma si deve applicare nel testo vigente al momento del giudizio e non può dunque, allo stato, farsi alcun riferimento alla circostanza che il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato, circostanze, peraltro, neppure risultanti dagli atti di causa né dalla costituzione - meramente di stile - dell’Amministrazione.
Corso di Master Universitario di 2° livello-CMU2
Università Pegaso - 6/2018Corso di formazione e aggiornamento professionale per Avvocati del libero foro e della Pubblica Amministrazione organizzato dall'Istituto DIREKTA S.r.l. di Roma a.a. 2016/2017 tenutosi dal 8 ottobre 2016 al 24 giungo 2017;
Corso di formazione e aggiornamento professionale per Avvocati del libero foro e della Pubblica Amministrazione organizzato dall'Istituto DIREKTA S.r.l. di Roma a.a. 2016/2017 tenutosi dal 8 ottobre 2016 al 24 giungo 2017;
Direkta Srl - 6/2017Diritto amministrativo civile e contabile, anche processuale.
Master Universitario di 2° livello-CMU2
Università Pegaso - 6/2016Diritto amministrativo: corso di specializzazione
Corso di formazione e aggiornamento professionale per Avvocati del libero foro e della Pubblica Amministrazione organizzato dall'Istituto DIREKTA S.r.l. di Roma a.a. 2016/2017 tenutosi dal 8 ottobre 2016 al 24 giungo 2017;
Direkta srl - 12/2020Corso di specializzazione in diritto civile (diritto delle obbligazioni e dei contratti)
Consulente della Camera di commercio di Cuneo
Camera di commercio di Cuneo - 1/2021Consulente della Camera di Commercio di Cuneo in materia di registrazione marchi e brevetti
Contenzioso fiscale
Diritto tributario - 1/2018Tuteliamo le ragioni del contribuente nel processo tributario innanzi le Commissioni Tributarie e la Corte di Cassazione. Ci occupiamo di impugnare gli avvisi di accertamento e gli atti della riscossione, con particolare riferimento a taluni rilievi ricorrenti: - accertamento della società a base ristretta - presunzione distribuzione utili extra bilancio - inerenza dei costi e spese indeducibili - mancata instaurazione del contraddittorio - accertamento induttivo e presunzioni - tassazione degli enti del terzo settore - fatturazione per operazioni inesistenti - indagini finanziarie e accesso bancario - abuso del diritto - cumulo giuridico delle sanzioni - vizio di notifica degli atti - prescrizione e decadenza - riscossione all'estero
Consulente legale marchi e brevetti - Camera di commercio di Cuneo
Dal 1/2022 al 1/2022Consulenza legale specifica in materia di proprietà industriale.
Assistenza legale - Contenzioso esattoriale
Dal 1/2020 - lavoro attualmente quiNegli ultimi anni si è sviluppato un abbondante contenzioso per la fase finale del procedimento tributario, vale a dire la Riscossione. Svariati indirizzi di Cassazione hanno delimitato il potere impositivo dell'Agenzia delle Entrate Riscossione e di quello degli Agenti minori (ad es: Soris, Ica e altri). L'effetto di garanzia di tali interventi è stato quello di codificare in modo più preciso le regole di notifica, le tempistiche prescrizionali, i limiti dei beni pignorabili. Tra questi rientrano ad esempio la prescrizione quinquennale delle pretese contributive ed assicurative, delle sanzioni tributarie e delle imposte comunali. *** Anche le ipoteche ed il fermo amministrativo trovano ora una collocazione precisa che talvolta l'Amministrazione disattende con conseguente possibilità di contestazione da parte del Contribuente.
Sulla responsabilità del committente di un appalto per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione dei lavori edili e relativo nesso di causalità
Diritto & DirittiSulla responsabilità del committente di un appalto per i danni cagionati a terzi dall’esecuzione dei lavori edili e relativo nesso di causalità.
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