Avvocato Angelo Greco a Siena

Angelo Greco

Avvocato Angelo Greco in Siena

Informazioni generali

L'Avv. Angelo Greco, con studio in Siena, da oltre 10 anni, presta assistenza legale nelle seguenti matrie: diritto civile (separazioni, divorzi, recupero crediti, successioni, risarcimento danni da sinistro stradale, responsabilità medica, ecc.); diritto penale (stalking, truffa, omicidio colposo, rapina, spaccio di sotanza spucefacente); diritto immigrazione; diritto tributario

Esperienza


Diritto penale

Un proc. pen. comporta l'adozione di scelte processuali, ossia proseguire sino al dibattimento ovvero aderire ad un rito alternativo (messa alla prova, patteggiamento, abbreviato) da condividere col cliente, considerato che il diritto penale, com'è noto, attiene anche e soprattutto alla libertà personale che può essere oggetto di restrizione, in fase cautelare (prima della sentenza) oppure in fase esecutiva (dopo il passaggio in giudicato della sent. di condanna), tenuto conto sia della tipologia del reato contestato, sia dell'indagato-imputato (incensurato o recidivo)


Stalking e molestie

Nell'era dei social media, dell'uso massivo della telefonia, questo reato, sin dalla sua introduzione, 2009, ha conosciuto un costante aumento di vittime: proprio l'utilizzo delle app, spesso, prova la materiale commissione del reato di stalking (dall'inglese to stalk, fare la posta, inseguire)


Truffe

Ho assistito imputati accusati di rapina, in realtà si trattava di furto con strappo; oppure di furto aggravato ex art. 625 c.p.; oppure semplice. Differenza di non poco conto in termini di pena, specialmente se l'imputato è recidivo.


Altre categorie

Sostanze stupefacenti, Diritto civile, Diritto di famiglia, Eredità e successioni, Divorzio, Unioni civili, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Pignoramento, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni e sostituzioni, Aste giudiziarie, Tutela del consumatore, Omicidio, Violenza, Discriminazione, Diritto penitenziario, Matrimonio, Adozione, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Modifica condizioni separazione - sopravvenuta modifica delle condizioni economiche

Pubblicato su IUSTLAB

E' possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione fra coniugi solo per sopravvenuta modifica delle condizioni economiche: in altri termini, i l giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Ord. 24/01/2022, n. 1984; Cass. n. 10133 del 2007; Cass. n. 14143 del 2014).

Pubblicazione legale

Polizze vita genitore in favore di un solo figlio - donazione indiretta - collazione - riduzione

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione ( art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione ( Cass. n. 3263/2016 ). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante ( Cass., S.U., n. 11421/2021 ; n. 25635/2018 ; n. 15407/2000 ). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978). Ai sensi dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario. E' stato chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse ( Cass. n. 3263/2016 ). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall' art. 809 c.c. ( Cass. n. 7683/2015 ).

Pubblicazione legale

Protezione speciale - integrazione sociale e familiare - effettività dei vincoli familiari, inserimento sociale Italia

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di protezione speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del DLgs 286 del 1998 , come modificato dal D.L. n. 130 del 2020 , convertito con L. n. 173 del 2020 , applicabile ratione temporis nella specie, attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare del richiedente protezione in Italia, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine (Cass. 13/6/2024, n. 16584). È stato altresì precisato che, in tema di protezione speciale, l'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, ai sensi del citato art. 19, deve valutarsi secondo i parametri indicati nella norma citata, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine; al contempo, tale integrazione - in linea con la tutela della vita privata e familiare assicurata dall' art 8 della CEDU - va valutata in modo complessivo ed unitario, senza limitarsi a soppesare in modo atomistico i singoli elementi addotti dal ricorrente ( Cass. 9080/2023 ).

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