Avvocato Angelo Greco a Siena

Angelo Greco

Avvocato Angelo Greco in Siena

Informazioni generali

L'Avv. Angelo Greco, con studio in Siena, da oltre 10 anni, presta assistenza legale nelle seguenti matrie: diritto civile (separazioni, divorzi, recupero crediti, successioni, risarcimento danni da sinistro stradale, responsabilità medica, ecc.); diritto penale (stalking, truffa, omicidio colposo, rapina, spaccio di sotanza spucefacente); diritto immigrazione; diritto tributario

Esperienza


Recupero crediti

Recuperare un credito è un dovere, considerato che spesso le società sono costrette a chiudere per credito, non per debito. Occorre, quindi, affrontare la procedura con pazienza e conoscenza della materia, oggetto negli ultimi anni di alcune riforme importanti.


Diritto civile

Fornisco assistenza stragiudiziale (volta a prevenire liti giudiziarie) e giudiziale, in materia di successioni, separazioni, recpero crediti (decreti ingiuntivi), risarcimenti danni da sinistro stradale, sfratti per morosità. La tipologia di clienti sono persone fisiche e giuridiche (società di persone e/o di capitali)


Diritto di famiglia

Assisto coniugi in separazioni e divorzi sia consensuali che giudiziali, spesso particolarmente complessi e delicati: tradimenti incrociati, violenza familiare, assegno mantenimento in favore di coniuge e/o figli (minori e/o maggiorenni). Lavoro sempre affinchè si trovi una soluzione consensuale, veloce e meno dolorsa possibile, soprattutto in presenza di figli minori. Non è facile tenuto conto che i coniugi (spesso anche gli Avvocati) assumono atteggiamenti poco collaborativi, fatti di strumentalizzazioni, ritorsioni, con effetti negativi, nei confronti dell'interesse e del benessere morale e materiale dei figli e dei coniugi.


Altre categorie

Eredità e successioni, Divorzio, Unioni civili, Separazione, Affidamento, Tutela dei minori, Diritto bancario e finanziario, Pignoramento, Diritto penale, Stalking e molestie, Truffe, Sostanze stupefacenti, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni e sostituzioni, Aste giudiziarie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Adozione, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Violenza, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Somme date dai suoceri alla nuora - prestito - donazione indiretta - onere della prova

Pubblicato su IUSTLAB

Il mutuo va annoverato tra i contratti reali , il cui perfezionamento avviene, cioè, con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell'uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell'azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione (Cass., Sez. II, 22/11/2021, n. 35959). L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare (art. 2697 c.c.), gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova (Cass., Sez. II, 29 novembre 2018, n. 30944; Cass., Sez. III, 13 marzo 2013, n. 6295; Cass., Sez. III, 19 agosto 2003, n. 12119). Nella specie, la Corte ha fornito una puntuale motivazione delle ragioni che l'hanno indotta a negare l'esistenza di un contratto di mutuo (scarsa attendibilità delle dichiarazioni a fronte delle risultanze documentali, assenza di prova dell'entità della somma ritenuta oggetto del mutuo; assenza di ragioni idonee a spiegare la mancanza della prova documentale ).

Pubblicazione legale

Modifica condizioni separazione - sopravvenuta modifica delle condizioni economiche

Pubblicato su IUSTLAB

E' possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione fra coniugi solo per sopravvenuta modifica delle condizioni economiche: in altri termini, i l giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Ord. 24/01/2022, n. 1984; Cass. n. 10133 del 2007; Cass. n. 14143 del 2014).

Pubblicazione legale

Polizze vita genitore in favore di un solo figlio - donazione indiretta - collazione - riduzione

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione ( art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione ( Cass. n. 3263/2016 ). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante ( Cass., S.U., n. 11421/2021 ; n. 25635/2018 ; n. 15407/2000 ). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978). Ai sensi dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario. E' stato chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse ( Cass. n. 3263/2016 ). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall' art. 809 c.c. ( Cass. n. 7683/2015 ).

Leggi altre credenziali (3)

Contatta l'avvocato

Avvocato Angelo Greco a Siena
Telefono Email WhatsApp

Per informazioni e richieste:

Contatta l'Avv. Greco per sottoporre il tuo caso:

Accetto l’informativa sulla privacy ed il trattamento dati
Avvocato Angelo Greco a Siena

Avv. Angelo Greco

Telefono Email WhatsApp
Telefono Email WhatsApp

Lo studio

Angelo Greco
Viale Cavour 130
Siena (SI)

IUSTLAB

Il portale giuridico al servizio del cittadino ed in linea con il codice deontologico forense.
© Copyright IUSTLAB - Tutti i diritti riservati


Privacy e cookie policy