Avvocato Angelo Greco a Siena

Angelo Greco

Avvocato Angelo Greco in Siena

Informazioni generali

L'Avv. Angelo Greco, con studio in Siena, da oltre 10 anni, presta assistenza legale nelle seguenti matrie: diritto civile (separazioni, divorzi, recupero crediti, successioni, risarcimento danni da sinistro stradale, responsabilità medica, ecc.); diritto penale (stalking, truffa, omicidio colposo, rapina, spaccio di sotanza spucefacente); diritto immigrazione; diritto tributario

Esperienza


Diritto di famiglia

Assisto coniugi in separazioni e divorzi sia consensuali che giudiziali, spesso particolarmente complessi e delicati: tradimenti incrociati, violenza familiare, assegno mantenimento in favore di coniuge e/o figli (minori e/o maggiorenni). Lavoro sempre affinchè si trovi una soluzione consensuale, veloce e meno dolorsa possibile, soprattutto in presenza di figli minori. Non è facile tenuto conto che i coniugi (spesso anche gli Avvocati) assumono atteggiamenti poco collaborativi, fatti di strumentalizzazioni, ritorsioni, con effetti negativi, nei confronti dell'interesse e del benessere morale e materiale dei figli e dei coniugi.


Affidamento

Nei casi di sperazione o cessazione della convivenza, è necessario regolamentare il regime dell'affidamento dei figli nati da coppie sposate o conviventi. Tale affidamento è il seguente: di regola è congiunto (entrambi i genitori continuano ad eserciare la potestà genitoriale insieme ossia a mani unite. L’affidamento esclusivo, art. 337-quater c.c., è disposto solo quando l’affidamento all’altro coniuge è contrario all’interesse morale e/o materiale del minore


Eredità e successioni

Mi trovo alle prese con testamenti apocrifi, eredi pretermessi dai testamenti; polizze vita intestate ad un solo erede; persone che si qualificano eredi non avendone titolo; azioni di riduzione e collazione dell'eredità; accettazione con e senza beneficio di inventario


Altre categorie

Unioni civili, Separazione, Divorzio, Diritto civile, Tutela dei minori, Diritto bancario e finanziario, Recupero crediti, Pignoramento, Diritto penale, Stalking e molestie, Truffe, Sostanze stupefacenti, Locazioni, Sfratto, Incidenti stradali, Domiciliazioni e sostituzioni, Aste giudiziarie, Tutela del consumatore, Matrimonio, Adozione, Incapacità giuridica, Diritto commerciale e societario, Fusioni e acquisizioni, Antitrust e concorrenza sleale, Fallimento e proc. concorsuali, Proprietà intellettuale, Brevetti, Marchi, Franchising, Investimenti, Usura, Antiriciclaggio, Diritto assicurativo, Contratti, Diritto tributario, Sovraindebitamento, Diritto del lavoro, Mobbing, Sicurezza ed infortuni sul lavoro, Licenziamento, Previdenza, Diritto sindacale, Violenza, Omicidio, Discriminazione, Diritto penitenziario, Immigrazione e cittadinanza, Diritto immobiliare, Diritto condominiale, Multe e contravvenzioni, Risarcimento danni, Tutela degli anziani, Mediazione, Cassazione, Gratuito patrocinio, Negoziazione assistita.



Credenziali

Pubblicazione legale

Polizze vita genitore in favore di un solo figlio - donazione indiretta - collazione - riduzione

Pubblicato su IUSTLAB

In tema di polizza vita, la designazione dà luogo a favore del beneficiario ad un acquisto iure proprio ai vantaggi dell'assicurazione ( art. 1920 c.c.), anche se sottoposto alla condizione risolutiva della mancata revoca della designazione ( Cass. n. 3263/2016 ). Iure proprio vuol dire che il diritto trova la sua fonte nel contratto e non entra a far parte del patrimonio ereditario dello stipulante ( Cass., S.U., n. 11421/2021 ; n. 25635/2018 ; n. 15407/2000 ). È opinione unanime, in dottrina e in giurisprudenza, che la designazione del beneficiario sia un negozio unilaterale, personalissimo e non recettizio, con cui il contraente individua in modo generico o specifico il destinatario della prestazione dell'assicuratore (Cass. n. 4833/1978). Ai sensi dell'art. 1923 c.c., comma 2, in tema di assicurazione sulla vita a favore di un terzo, le norme sulla collazione e sulla riduzione sono fatte salve in riferimento ai primi pagati dallo stipulante, non alle somme percepite dal beneficiario. E' stato chiarito che le polizze sulla vita, aventi contenuto finanziario, nelle quali sia designato come beneficiario un soggetto terzo non legato al contraente da vincolo di mantenimento, sono configurabili, fino a fino a prova contraria, come "donazioni indirette" a favore dei beneficiari delle polizze stesse ( Cass. n. 3263/2016 ). Si rileva che è il pagamento del premio che costituisce pertanto il c.d. "negozio mezzo" (l'assicurazione) utilizzato per conseguire gli effetti del "negozio fine" (la donazione). Sono i premi pagati, pertanto, che comportano liberalità atipica, non il contratto di assicurazione, che non può considerarsi quale uno degli atti di liberalità contemplati dall' art. 809 c.c. ( Cass. n. 7683/2015 ).

Esperienza di lavoro

Difensore parte convenuta - Avv. Angelo Greco

Dal 4/2022 al 1/2024

La sig.ra Maria Luisa, madre di Tizio, Caia e Sempronia, redige testamento olografo, col quale dispone di tutti i suoi beni in favore dei 3 figli. Appone luogo, data e firma. Un rigo sotto aggiunge: Dispongo inoltre che, in caso di rinuncia da parte di uno dei figli, la quota sia assegnata agli altri figli. Appone solo la firma, non anche la data. Caia e Semprina rinunciano alla loro quota. Il figlio di Caia, Caietto, cita in giudizio il mio assistito (Tizio), impugnando il testamento, perchè sarebbe autografa solo la firma della de cuius, mentre il resto della disposizione sarebbe da attribuire a terzi, con conseguente nullità dell'intero testamento. Caietto chiede una CTU consulenza tecnica d'ufficio, senza però allegare una CTP consulenza tencia di parte. Mi costituisco per Tizio, eccependo la genuinità del testamento. Il Giudice nomina un perito, il quale conclude che il testamento sia da considerarsi interamente attribuibile alla mao scrivente della anziana signora. La sentenza conferma la validità di tale testamento, anche nella parte in cui manchi la data nell'ultimo rigo, esistente però nella prima parte del testamento.

Pubblicazione legale

Modifica condizioni separazione - sopravvenuta modifica delle condizioni economiche

Pubblicato su IUSTLAB

E' possibile chiedere la modifica delle condizioni di separazione fra coniugi solo per sopravvenuta modifica delle condizioni economiche: in altri termini, i l giudice non può procedere a una nuova e autonoma valutazione dei presupposti o della entità dell'assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se, e in che misura, le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio così raggiunto e ad adeguare l'importo o lo stesso obbligo della contribuzione alla nuova situazione patrimoniale (Cass. Ord. 24/01/2022, n. 1984; Cass. n. 10133 del 2007; Cass. n. 14143 del 2014).

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Lo studio

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